Cassazione Civile, Ordinanza n. 35339/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dalla titolare di una pensione di reversibilità, poi deceduta nel corso del giudizio, volta a ottenere dall'INPS le differenze pensionistiche conseguenti all'applicazione degli incrementi in quota fissa previsti dall'art. 10 della legge n. 160 del 1975, per il periodo dal 1 ottobre 1999 al 30 giugno 2010. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo non prescritto il credito: secondo il giudice di merito, l'eccezione di prescrizione relativa all'inerzia del de cuius sarebbe stata nuova in appello e, comunque, il diritto alla pensione sarebbe imprescrittibile. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 437 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di prescrizione non era nuova ma era stata già dedotta in primo grado in termini ampi e comprensivi di tutte le pretese relative alle quote fisse; 2) violazione degli artt. 2934 ss. c.c. e dell'art. 10, comma 3, della l. n. 160 del 1975, censurando l'affermazione di imprescrittibilità del diritto agli incrementi perequativi, distinto dal diritto alla pensione in sé. Il controricorrente ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso per essere stata la notifica effettuata a persona deceduta e la genericità delle censure, ma tali eccezioni sono state respinte.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari del controricorrente e ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto ammissibile la notifica del ricorso presso il procuratore della parte già costituita, nonostante il decesso della parte nel corso del giudizio, in mancanza di rituale dichiarazione o notificazione dell'evento. Nel merito, ha stabilito che l'eccezione di prescrizione era stata già formulata in primo grado in modo onnicomprensivo e quindi non poteva qualificarsi come nova l'argomentazione relativa all'inerzia del de cuius; inoltre, ha ribadito che il diritto agli incrementi in quota fissa previsti dall'art. 10 della l. n. 160 del 1975 è soggetto a prescrizione decennale e non è assimilabile al diritto imprescrittibile alla pensione. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini l'eccezione di prescrizione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
secondo comma, primo periodo
nel rito del lavoro vieta nuove eccezioni in appello; ma l'approfondimento in grado di gravame di un'eccezione di prescrizione già ritualmente proposta in primo grado non integra novum se l'eccezione era formulata in termini ampi e comprensivi di tutte le pretese azionate.
la notificazione dell'impugnazione è valida presso il procuratore costituito della parte quando la morte o la perdita di capacità della parte non siano state dichiarate in udienza o notificate alle altre parti.
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio.
primo comma e secondo comma
richiamato solo per il rito camerale e per la riserva del deposito dell'ordinanza.
norma di riferimento del primo motivo di ricorso per violazione processuale.
norma di riferimento del secondo motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.
invocato per affermare la prescrittibilità del diritto agli incrementi perequativi, in quanto distinto dal diritto alla pensione.
art. 10 l. 3 giugno 1975, n. 160
fonte del diritto agli incrementi in quota fissa sulla pensione, diritto che la Corte qualifica come soggetto a prescrizione decennale.
art. 21 l. 27 dicembre 1983, n. 730
ha soppresso il diritto agli incrementi di cui all'art. 10 della l. n. 160 del 1975 a decorrere dal 30 aprile 1984.
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione è ammissibile in appello quando sia già stata ritualmente sollevata in primo grado in modo ampio e comprensivo; non è nuova la specificazione in grado di gravame di un profilo già implicitamente incluso nell'eccezione originaria.
- Ai fini dell'eccezione di prescrizione è sufficiente allegare l'inerzia del titolare del diritto e manifestare la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo; non occorre una formulazione tecnicamente sofisticata, purché emerga in modo univoco l'intento difensivo.
- Il diritto agli incrementi perequativi in quota fissa previsti dall'art. 10 della l. n. 160 del 1975 è soggetto a prescrizione decennale e non coincide con il diritto alla pensione, che resta imprescrittibile.
- La qualificazione della pretesa come accessoria o distinta dalla pensione è decisiva: quando si controverte di incrementi su singoli ratei riferiti a un determinato periodo, non opera il principio dell'imprescrittibilità del diritto a pensione.
- In assenza di dichiarazione in udienza o rituale notificazione dell'evento interruttivo, la notificazione dell'impugnazione al procuratore della parte deceduta è idonea a produrre effetti processuali.
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