Cassazione Civile, Ordinanza n. 35307/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda differenze pensionistiche relative a trattamenti integrativi collegati all'ex Banco di Napoli, con particolare riferimento al meccanismo di perequazione automatica riconosciuto da un precedente giudicato per il periodo gennaio 1994-luglio 1996. I beneficiari del trattamento e i loro aventi causa hanno chiesto il pagamento di ulteriori ratei/differenze anche per il periodo successivo. La banca ha resistito sostenendo, da un lato, che non vi fosse giudicato favorevole a una delle intimate in relazione alla pensione di reversibilità, perché nel giudizio sull'an debeatur ella avrebbe agito solo quale titolare di pensione diretta; dall'altro, che il giudicato sulla perequazione non poteva estendersi alla reversibilità. Inoltre ha dedotto che, con la capitalizzazione del trattamento pensionistico prevista dallo statuto dell'ex Banco di Napoli, l'obbligazione originaria periodica si sarebbe estinta: la liquidazione in capitale avrebbe impedito ogni ulteriore pretesa di ratei perequativi successivi. Ha infine sostenuto che l'accordo sulla capitalizzazione avesse portata novativa ai sensi dell'art. 1230 c.c., con estinzione della prestazione mensile e del titolo originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati congiuntamente i primi due motivi, rilevando che la Corte d'appello non aveva esaminato la specifica doglianza relativa alla mancanza di giudicato in favore della titolare della pensione di reversibilità, poiché la precedente azione riguardava solo la pensione diretta. Ha inoltre ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo, aderendo all'orientamento già espresso in controversie analoghe: il giudicato sulla perequazione riguardava la sola quota di pensione integrativa poi esternalizzata al fondo, e tale quota si era estinta con la capitalizzazione una tantum; pertanto non potevano essere riconosciuti ratei di perequazione successivi alla capitalizzazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, che dovrà riesaminare il merito attenendosi ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è stato invocato per censurare l'omessa pronuncia della corte territoriale su una specifica eccezione relativa all'assenza di giudicato
richiamato quale norma sul giudicato formale per contestare l'estensione oggettiva del giudicato oltre il titolo effettivamente azionato
richiamato quale norma sull'efficacia vincolante del giudicato tra le parti nei limiti dell'accertamento compiuto
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge in tema di giudicato, esecuzione dell'obbligazione e novazione
richiamato per sostenere che la capitalizzazione costituiva una modalità alternativa di adempimento idonea a estinguere l'obbligazione originaria
richiamato per l'interpretazione della volontà negoziale delle parti in ordine alla capitalizzazione e ai suoi effetti
art. 47 dello Statuto dell'ex Banco di Napoli
indicato come base dell'opzione di capitalizzazione del trattamento pensionistico mediante pagamento in somma capitale
richiamato per sostenere la novazione dell'obbligazione pensionistica periodica mediante sostituzione con una nuova obbligazione di capitale
Massime di principio
- Il giudicato copre solo il dedotto e il deducibile entro il perimetro dell'azione originaria: non può essere esteso a una diversa posizione soggettiva o a un diverso titolo pensionistico che non sia stato fatto valere nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato.
- Quando una domanda si fonda su un precedente giudicato relativo a una quota di trattamento pensionistico integrativo, occorre verificare con precisione l'oggetto del titolo giudiziale e la posizione per la quale esso è stato formato, senza estensioni automatiche a prestazioni diverse o ulteriori.
- La capitalizzazione in somma capitale di una prestazione pensionistica integrativa estingue il rapporto obbligatorio di durata, impedendo la successiva maturazione di ratei periodici riferiti alla stessa prestazione, inclusa la componente perequativa.
- Se il trattamento pensionistico integrativo è stato esternalizzato e poi liquidato una tantum, il problema non è la persistenza della prestazione periodica, ma l'esatta quantificazione della somma capitale, che deve eventualmente tenere conto anche delle componenti oggetto di accertamento giudiziale precedente.
- L'accoglimento di una doglianza per omessa pronuncia richiede che il motivo d'appello o l'eccezione riproposta in cassazione risultino effettivamente non esaminati dal giudice di merito, con conseguente cassazione della decisione e rinvio per nuovo esame.
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