Cassazione Civile, Ordinanza n. 35315/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una pensionata, titolare di pensione di reversibilità corrisposta in regime internazionale dal 1 dicembre 2000, a ottenere la riliquidazione del trattamento con riconoscimento degli incrementi in quota fissa previsti dall'art. 10 della legge n. 160 del 1975 per il periodo 1 maggio 1977-31 dicembre 1979. La Corte d'appello aveva accolto in parte l'impugnazione della pensionata, ritenendo che l'eccezione di prescrizione dell'ente previdenziale fosse stata formulata solo con riferimento ai ratei anteriori al quinquennio dalla domanda amministrativa del 24 ottobre 2010 e non anche agli incrementi perequativi; inoltre aveva ritenuto spettanti gli incrementi sommando il pro rata italiano e quello estero, poiché la somma superava il trattamento minimo nei periodi considerati. L'ente previdenziale ricorre per cassazione deducendo, con due motivi, la violazione dell'art. 2934 c.c. e dell'art. 10, terzo comma, l. n. 160 del 1975: da un lato, sostiene che l'eccezione di prescrizione investiva tutti i ratei e anche il diritto agli incrementi in quota fissa, diritto soggetto a prescrizione decennale e comunque soppresso dal 1 maggio 1984; dall'altro, contesta il criterio di calcolo adottato dalla Corte territoriale, affermando che, nelle pensioni di reversibilità liquidate con totalizzazione di periodi lavorativi in diversi Stati membri, rileva solo il pro rata italiano, non la somma con il pro rata estero, per verificare il superamento del trattamento minimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso, ritenendo corretta la censura sulla portata dell'eccezione di prescrizione e sul criterio di verifica del requisito del trattamento minimo. Ha affermato che il diritto agli incrementi in quota fissa ex art. 10 l. n. 160 del 1975 è soggetto a prescrizione decennale, poiché soppresso dall'art. 21 l. n. 730 del 1983 dal 1 maggio 1984 e non più riconoscibile se la domanda amministrativa è proposta oltre dieci anni da tale data. Ha inoltre ribadito che, nel caso di pensione di reversibilità ottenuta mediante totalizzazione di periodi lavorativi in Stati membri diversi, ai fini dell'applicazione degli incrementi rileva esclusivamente il pro rata italiano, e non la sommatoria con il pro rata estero. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame della prescrizione e, se del caso, del merito, oltre che per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per sostenere la prescrizione del diritto agli incrementi in quota fissa e per censurare la decisione di merito che aveva escluso l'efficacia estintiva dell'eccezione di prescrizione.
art. 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160
Norma che prevedeva incrementi in quota fissa sulla pensione; la Corte ne ribadisce l'applicazione solo fino al 30 aprile 1984 e solo se il pro rata italiano supera il trattamento minimo.
art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730
È richiamato come disposizione che ha soppresso il sistema degli incrementi in quota fissa a decorrere dal 1 maggio 1984.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base formale dei due motivi di ricorso, entrambi denunciati come violazioni di legge.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati solo per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione deve essere interpretata secondo il suo contenuto sostanziale e la volontà processuale desumibile dagli atti: se essa mira a paralizzare integralmente la pretesa azionata, non può essere ridotta dal giudice a singoli profili non espressamente isolati in modo univoco.
- Il diritto agli incrementi in quota fissa della pensione riconosciuti dalla l. n. 160 del 1975 è soggetto a prescrizione decennale e non può essere fatto valere oltre dieci anni dalla cessazione della disciplina che li prevedeva, salvo che la domanda sia stata proposta tempestivamente.
- Nei trattamenti pensionistici di reversibilità liquidati con totalizzazione di periodi assicurativi in più Stati membri, ai fini della spettanza di incrementi o maggiorazioni collegati al superamento del trattamento minimo, deve aversi riguardo al solo pro rata a carico dell'ente italiano, se tale è il parametro fissato dalla normativa applicabile.
- Il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione non si estende automaticamente alle singole componenti accessorie o alle maggiorazioni periodiche pretese per determinati periodi, quando queste abbiano autonoma consistenza e siano soggette a termine prescrizionale proprio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35307/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35335/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35339/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35343/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35346/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35347/2023 del 18/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →