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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35335/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiaria)

La controversia

L'ente previdenziale aveva agito per ottenere la restituzione di somme già corrisposte a titolo di disoccupazione agricola, ritenendo che la prestazione fosse stata indebitamente percepita sulla base di dichiarazioni non veritiere circa la sussistenza di rapporti di lavoro agricolo. La Corte d'appello aveva però dichiarato estinto per prescrizione il diritto di ripetizione, computando la decorrenza dal momento dei pagamenti e negando l'applicabilità della sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c., sul rilievo che non vi fosse stata impossibilità di esercizio dell'azione, ma soltanto una difficoltà superabile tramite accertamenti ispettivi. Con l'unico motivo di ricorso, l'ente deduceva violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., sostenendo che il comportamento fraudolento della beneficiaria aveva reso impossibile l'azione di ripetizione fino all'esito delle verifiche ispettive, solo allora divenute idonee a consentire la consapevolezza dell'indebito e l'esercizio del recupero.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo unico. Ha affermato che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941 n. 8 c.c. opera solo quando il comportamento del debitore determini una vera e propria impossibilità per il creditore di agire, e non quando vi sia soltanto una difficoltà di accertamento del credito. Nel caso concreto, la falsa dichiarazione circa i rapporti di lavoro agricolo era comunque verificabile dall'ente attraverso i controlli ispettivi rientranti nelle sue attribuzioni istituzionali; pertanto non ricorreva l'impossibilità richiesta dalla norma, ma solo una difficoltà di conoscenza del credito. La sentenza impugnata è stata quindi confermata.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; la parte ricorrente sosteneva che tale momento fosse differito dall'occultamento dell'indebito, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse impedimento assoluto all'esercizio del diritto.

  • art. 2941 n. 8 c.c.

    la sospensione della prescrizione richiede una condotta del debitore che renda impossibile al creditore agire; non basta una mera difficoltà di accertamento del credito, soprattutto quando il creditore disponga di poteri ispettivi idonei a scoprire l'indebito.

Massime di principio

  • La sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. presuppone una vera e propria impossibilità di esercitare il diritto, non una semplice difficoltà probatoria o investigativa.
  • Quando il creditore dispone di poteri istituzionali di controllo e accertamento, la possibilità di utilizzare tali strumenti esclude normalmente l'impossibilità richiesta per la sospensione della prescrizione.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., rileva la concreta possibilità giuridica di agire, non il mero ritardo nel reperimento degli elementi di prova del credito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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