Cassazione Civile, Ordinanza n. 35343/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente comunale, inquadrato nel livello B2 con mansioni di operaio specializzato, aveva impugnato la deliberazione di riorganizzazione dell’ente e i successivi ordini di servizio con cui era stato assegnato da un’area/servizio comunale ad un’altra area, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dello spostamento e del diritto a permanere nell’originaria collocazione lavorativa. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato l’illegittimità del trasferimento. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme regionali sul personale, sostenendo che non vi fosse stato un trasferimento in senso tecnico ma solo un’assegnazione interna conseguente alla riorganizzazione, quindi senza applicazione della disciplina sulla mobilità; con il secondo ha ribadito che lo spostamento non integrava un trasferimento ai sensi dell’art. 43, comma 2, della legge reg. Valle d’Aosta n. 22/2010, non trattandosi di diversa unità produttiva, e che comunque il provvedimento era motivato dalla riorganizzazione dell’ente. Il lavoratore ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando omessa pronuncia della Corte d’appello sull’eccezione relativa alla possibile assegnazione di un altro dipendente meno anziano in ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Comune. Ha ritenuto che, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, comma 3, c.p.c., il dispositivo fosse conforme a diritto: nello spostamento del dipendente all’interno di diverse articolazioni del medesimo Comune non si configurava un trasferimento in senso tecnico ex art. 2103 c.c. e la norma regionale invocata dal giudice d’appello non era correttamente applicabile nei termini indicati; tuttavia, poiché la mobilità interna era inserita in un più ampio processo di riorganizzazione, l’amministrazione era comunque tenuta, ai sensi dell’art. 43, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 22/2010, a prevedere criteri generali e astratti, trasparenti e conoscibili, idonei a rendere comprensibile la scelta del singolo lavoratore. Poiché i provvedimenti di assegnazione erano privi di motivazione/criteri sulla scelta del dipendente, l’esito di illegittimità dello spostamento è stato confermato. Il ricorso incidentale condizionato del lavoratore è stato dichiarato assorbito. Spese di legittimità compensate.
Norme richiamate
norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
richiamato dal ricorrente incidentale per omessa pronuncia.
richiamato dal ricorrente incidentale per vizio di motivazione/forma della sentenza.
richiamato dal ricorrente incidentale in tema di appello nel rito del lavoro.
richiamato dal ricorrente incidentale in tema di poteri del giudice di appello nel rito del lavoro.
la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone però fermo il dispositivo perché conforme a diritto.
è la norma generale sul trasferimento del lavoratore, richiamata per escludere che lo spostamento interno senza mutamento geografico integri trasferimento in senso tecnico.
art. 30, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
richiamato dal Comune nel contesto della disciplina del pubblico impiego privatizzato e della mobilità.
art. 3, comma 3, lett. d), legge reg. Valle d'Aosta n. 22/2010
attribuisce agli organi di direzione politico-amministrativa la ripartizione delle risorse umane da assegnare alle strutture organizzative.
art. 40, comma 1, legge reg. Valle d'Aosta n. 22/2010
"L'assegnazione delle risorse umane alle strutture organizzative dirigenziali, anche a seguito di riorganizzazioni parziali, è effettuata ... dagli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente"
la Corte lo legge come norma sull’assegnazione delle risorse umane alle strutture, distinta dalla successiva fase di mobilità interna.
art. 43, comma 1, legge reg. Valle d'Aosta n. 22/2010
disciplina la mobilità interna nei processi di riassetto organizzativo e richiede criteri e modalità che assicurino pubblicità e trasparenza, in modo da rendere comprensibili le scelte sui singoli lavoratori.
art. 43, comma 2, legge reg. Valle d'Aosta n. 22/2010
"Il personale può essere trasferito nell'ambito della dotazione organica dell'ente e nel rispetto della categoria e posizione di appartenenza a domanda o per esigenze organizzative dell'ente, debitamente motivate, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'accesso ad un eventuale nuovo profilo"
la Corte rileva che questa disposizione, riferita al "trasferimento", è distinta dalla mobilità interna e non è applicabile allo spostamento in diversa articolazione del medesimo Comune in assenza di apprezzabile mutamento geografico.
art. 43, comma 3, legge reg. Valle d'Aosta n. 22/2010
menzionato dal ricorrente per sostenere che non vi fosse stato un trasferimento ai sensi di tale comma.
richiamato per il concetto di unità produttiva, utilizzato dalla Corte per negare che lo spostamento interno tra aree del Comune integrasse trasferimento tecnico.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, lo spostamento del dipendente tra diverse articolazioni organizzative del medesimo ente non integra necessariamente un trasferimento in senso tecnico; perché operi la disciplina del trasferimento ex art. 2103 c.c. occorre un apprezzabile mutamento geografico del luogo di lavoro o il passaggio a diversa unità produttiva nei termini propri della norma.
- Quando una riorganizzazione dell’ente si traduce in mobilità interna dei dipendenti, l’amministrazione deve predeterminare criteri generali e astratti, coerenti con pubblicità e trasparenza, idonei a rendere comprensibile la scelta del singolo lavoratore destinato a una diversa assegnazione.
- In tema di mobilità interna nel pubblico impiego locale, la legittimità del provvedimento non può fondarsi sulla sola esistenza di una riorganizzazione astratta: occorre che l’atto di gestione renda conoscibili le ragioni della scelta individuale, secondo criteri oggettivi e non meramente discrezionali.
- Se la Corte di cassazione corregge la motivazione della sentenza impugnata ma ne reputa conforme a diritto il dispositivo, può rigettare il ricorso principale ex art. 384, comma 3, c.p.c. senza cassazione con rinvio.
- Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito quando il rigetto del ricorso principale rende superflua la sua decisione.
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