Cassazione Civile, Ordinanza n. 35346/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società, di un avviso di accertamento e del conseguente avviso di addebito emessi dall'ente previdenziale per recuperare contributi e sanzioni relativi a sgravi fruiti in relazione all'assunzione a tempo parziale di una lavoratrice indicata come coltivatrice diretta. I giudici di merito hanno ritenuto che mancassero i requisiti per lo sgravio: la lavoratrice non risiedeva sul fondo e non risultava che svolgesse abitualmente opera manuale nell'azienda agricola; inoltre la società non aveva provato i presupposti dell'agevolazione. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 18, comma 1, l. n. 97/1994, sostenendo che l'iscrizione allo SCAU fosse sufficiente e che residenza sul fondo e abitualità dell'opera manuale rilevassero solo per il mantenimento dell'iscrizione, non per il datore di lavoro; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere addossato alla società l'onere probatorio sui requisiti dell'iscrizione/mantenimento allo SCAU; 3) violazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990 e dell'art. 10 Statuto del contribuente, per la ritenuta legittimità della successiva cancellazione della lavoratrice dagli elenchi SCAU, che la società assumeva retroattiva e lesiva dell'affidamento; 4) nullità per erronea valutazione delle prove ex artt. 61 ss., 115, 116, 210 c.p.c., sostenendo che la residenza sul fondo dovesse essere intesa in senso non letterale; 5) violazione delle norme sulle sanzioni civili e amministrative, deducendo l'assenza di omissione contributiva e l'incompatibilità tra le due sanzioni. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, chiarendo che per lo sgravio non basta l'iscrizione formale allo SCAU ma occorre la reale qualità di coltivatore diretto, con i requisiti sostanziali previsti dalla legge; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché mirava a una rivalutazione del merito e non indicava un fatto storico decisivo omesso; ha infine respinto il quinto motivo affermando che, escluso il diritto allo sgravio, l'omissione contributiva sussiste e legittima sia la sanzione civile sia quella amministrativa, aventi presupposti diversi.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato nel merito. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Venezia che, a sua volta, aveva confermato il rigetto dell'opposizione della società all'avviso di accertamento e all'avviso di addebito. La Cassazione ha ritenuto che lo sgravio contributivo previsto per l'assunzione part-time di coltivatori diretti in comuni montani presupponga non solo l'iscrizione allo SCAU, ma l'effettiva sussistenza della qualità di coltivatore diretto in concreto; ha quindi valorizzato il dato sostanziale rispetto a quello formale e ha ribadito che grava sul datore di lavoro che invoca il beneficio l'onere di provarne i presupposti. È stata inoltre confermata la debenza delle sanzioni civili per omissione contributiva e delle sanzioni amministrative per infedele registrazione nel LUL. Il ricorso è stato quindi respinto, con soccombenza della società ricorrente.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, l. n. 97/1994
le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale [...] coltivatori diretti residenti in comuni montani, iscritti allo SCAU
Lo sgravio contributivo non dipende dal solo dato formale dell'iscrizione allo SCAU, ma presuppone l'effettiva qualità di coltivatore diretto del lavoratore assunto, da accertarsi in concreto secondo i requisiti di legge.
art. 18, comma 2, l. n. 97/1994
in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9
Per l'assunzione part-time, il coltivatore diretto conserva tale qualità se presta opera manuale anche solo abitualmente, senza esclusività o prevalenza, purché risieda sul fondo.
È richiamato come disciplina generale dei requisiti del coltivatore diretto, derogata dal regime speciale dell'assunzione part-time di cui all'art. 18, comma 2, l. n. 97/1994.
L'onere di provare i presupposti dello sgravio grava sul datore di lavoro che ne invochi il beneficio.
Non risulta una violazione idonea a fondare la censura, poiché il motivo mirava sostanzialmente a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
I vizi del provvedimento di cancellazione dagli elenchi SCAU non incidono sulla decisione, perché la questione dell'agevolazione è risolta sulla base dell'assenza in concreto dei requisiti sostanziali, non del solo atto di cancellazione.
art. 10 Statuto del contribuente
Non opera una tutela dell'affidamento idonea a fondare lo sgravio quando manca in concreto il requisito sostanziale richiesto dalla legge.
Sono richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una diversa ricostruzione del merito.
La dedotta cattiva valutazione delle prove non è sufficiente a fondare il motivo di ricorso se non si allega un fatto storico decisivo omesso.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla prova, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388/2000
La sanzione civile per omissione contributiva è dovuta una volta accertato l'inadempimento contributivo e l'assenza del diritto allo sgravio.
art. 39, commi 1, 2 e 7, d.l. n. 112/2008
La sanzione amministrativa è dovuta per infedele registrazione nel LUL della lavoratrice come coltivatrice diretta part-time, in assenza della relativa qualità.
Richiamati dalla ricorrente in tema di sanzione amministrativa, ma la Corte ha ritenuto comunque integrato il relativo presupposto sanzionatorio.
Massime di principio
- Per ottenere uno sgravio contributivo previsto in favore dell'assunzione di coltivatori diretti, il datore di lavoro deve provare non solo l'iscrizione del lavoratore negli elenchi amministrativi competenti, ma anche la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali della qualifica richiesta dalla legge.
- L'iscrizione in un elenco previdenziale o amministrativo non ha, di regola, valore costitutivo della qualità sostanziale richiesta per l'agevolazione, quando la legge subordini il beneficio all'effettiva ricorrenza di tale qualità.
- Quando il beneficio contributivo presuppone una qualità soggettiva del lavoratore, l'onere di dimostrarne i presupposti grava sulla parte che invoca l'agevolazione.
- La censura di merito sulla valutazione delle prove è inammissibile in cassazione se non individua un fatto storico decisivo omesso e si risolve in una mera richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio.
- La legittimità della successiva cancellazione da un elenco amministrativo può essere irrilevante se il diritto vantato manca già in radice per difetto dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge.
- Sanzione civile per omissione contributiva e sanzione amministrativa per infedele registrazione possono concorrere quando hanno presupposti diversi e autonomi, purché sia accertata l'omissione contributiva e la non corrispondenza delle registrazioni al dato reale.
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