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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26153/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva convenuto in giudizio la società datrice deducendo: a) la nullità del termine apposto a un contratto del 28.6.2019, qualificato come proroga di un precedente rapporto a tempo determinato, sostenendo che non si trattasse di mera estensione della scadenza ma di un nuovo assetto negoziale, poiché il rapporto era stato trasformato da part-time a full-time e sarebbero state modificate mansioni e composizione della retribuzione; b) l'illegittimità di due licenziamenti disciplinari intimati nel settembre 2019. I giudici di merito avevano accolto la domanda sul termine, dichiarando la conversione del rapporto a tempo indeterminato e la conseguente illegittimità del primo recesso, oltre all'inefficacia del secondo. La società ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 81/2015 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere illegittima la proroga, pur in presenza di modifiche di mansioni e orario; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 1 l. n. 604/1966, lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto insussistente la giusta causa senza un corretto apprezzamento della gravità degli addebiti e delle circostanze concrete.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che proroga e rinnovo del contratto a termine sono concetti distinti: la proroga presuppone la prosecuzione di un contratto già in essere con identità sostanzialmente intatta e con modifica limitata alla durata; se invece le parti rinegoziano elementi essenziali del rapporto, si è in presenza di un rinnovo e non di una semplice proroga. Ha quindi condiviso la lettura della Corte di merito, che aveva qualificato l'operazione del 28.6.2019 come nuova regolazione del rapporto, incompatibile con la proroga. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la valutazione sulla gravità e proporzionalità della condotta ai fini della giusta causa è giudizio di merito, insindacabile in cassazione se motivato correttamente; nel caso concreto, la Corte d'appello aveva effettivamente svolto una valutazione complessiva degli addebiti e delle circostanze. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 81/2015

    La proroga del contratto a termine implica il solo prolungamento della durata del rapporto in essere, mantenendone intatta l'identità; se vi è rinegoziazione di elementi ulteriori e mutamento dell'assetto causale, la fattispecie ricade nel rinnovo e non nella proroga.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Il significato dei termini legislativi va ricostruito secondo il criterio letterale, valorizzando la distinzione semantica tra proroga e rinnovo.

  • art. 2119 c.c.

    La valutazione della gravità e proporzionalità della condotta ai fini della giusta causa integra un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per errori logici o giuridici.

  • art. 1 l. n. 604/1966

    Richiamata dalla ricorrente in relazione al licenziamento per giusta causa; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione di legge, poiché la decisione di merito si fondava su una corretta valutazione fattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come norma del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015

    Norma applicata dai giudici di merito per l'indennità conseguente alla nullità del termine, ma non oggetto di specifico accoglimento o censura decisiva in cassazione.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015

    Norma applicata dai giudici di merito per il regime sanzionatorio conseguente all'illegittimità del licenziamento; richiamata nel riassunto della vicenda processuale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contratto a tempo determinato, la proroga è concettualmente distinta dal rinnovo: la prima presuppone il mero spostamento in avanti della scadenza di un rapporto già in corso, senza alterarne l'identità sostanziale; la modifica di elementi essenziali dell'assetto contrattuale può invece integrare un nuovo contratto soggetto alla disciplina del rinnovo.
  • Ai fini della qualificazione dell'operazione come proroga o rinnovo occorre guardare alla sostanza dell'assetto negoziale e non alla sola etichetta utilizzata dalle parti.
  • La valutazione della giusta causa di licenziamento è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, che deve apprezzare complessivamente le circostanze oggettive e soggettive del caso; in cassazione è censurabile soltanto per vizi logici o giuridici manifesti.
  • Quando il giudice di merito abbia già svolto una valutazione completa e coerente della gravità dell'addebito, non è consentito in cassazione sollecitare una nuova ponderazione del merito sotto le mentite spoglie della violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLicenziamentoImpugnazioni
RamiContrattiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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