Sentenza del 22/04/2015 n. 8194 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza della C.T.R. Lombardia del 6 luglio 2007, relativa all’accertamento IRPEG e ILOR per il 1990, articolando dieci motivi. Ha invocato il giudicato formatosi tra le stesse parti sulla competenza al 1990 di una differenza positiva su cambi per L. 1.180.270.000; ha contestato la motivazione sul costo di L. 102.578.696 per consulenze amministrative e su componenti negative di cambio per L. 1.969.270.919 e interessi commerciali per L. 1.494.341.387; ha inoltre censurato l’annullamento delle sanzioni ILOR e IRPEG, sostenendo, per le prime, che la relativa eccezione fosse nuova e, per le seconde, che la situazione finanziaria della società non escludesse le sanzioni. La controversia riguardava anche le altre riprese dell’accertamento, ma i motivi dell’Agenzia qui esaminati vertevano sui punti indicati.
La decisione
La Cassazione ha accolto i motivi primo e secondo: il giudicato esterno vincola all’imputazione al 1990 della differenza positiva su cambi di L. 1.180.270.000 e rende legittima la relativa ripresa, fermo che l’eventuale correzione di una duplicazione d’imposta per il 1991 va richiesta in sede amministrativa. Ha accolto anche i motivi quinto-sesto e settimo-ottavo: la motivazione della C.T.R. è insufficiente sulle componenti negative di cambio per L. 1.969.270.919 e sugli interessi commerciali per L. 1.494.341.387, e tali questioni richiedono un nuovo esame. Ha respinto i restanti motivi: la censura sulle consulenze amministrative è in parte inammissibile e in parte infondata, perché la C.T.R. aveva motivato e l’Agenzia non aveva specificamente dimostrato la non inerenza; la contestazione sulle sanzioni ILOR è in parte inammissibile e in parte infondata, anche perché non era stata impugnata un’autonoma ragione della decisione; quella sulle sanzioni IRPEG è inammissibile, poiché la C.T.R. aveva rilevato la mancata contestazione dell’eccezione da parte dell’Ufficio. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla C.T.R. Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi pronunciata una vittoria definitiva su tutte le riprese controverse.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. — giudicato
Come riconosciuto dalla stessa società contro ricorrente, l'operatività sul punto della regola del giudicato, in forza della sentenza C.T.R. Milano 128/39/06 (depositata il 1.2.2007 e divenuta definitiva il 19.3.2008), impone di prendere atto che la regolazione della base imponibile, alla stregua di elementi dell'attivo, già per l'anno 1990, e non per il 1991, ricomprendeva L. 1.180.270.000.
Il giudicato formatosi in un precedente giudizio tra le stesse parti vincola la decisione successiva sul punto comune e impone di considerare la differenza positiva su cambi di L. 1.180.270.000 imponibile nel 1990.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75
In tema di reddito d'impresa, non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detraine di un costo in un esercito diverso da quello individuato dalla legge come esercito di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l'erario, atteso che le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 sono vincolanti sia per il contribuente che per l'erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono nè legittimano un qualche giudizio sull'esistenza o meno di un danno erariale.
I componenti di reddito devono essere imputati all’esercizio di competenza stabilito dalla legge; né il contribuente né l’Amministrazione possono spostarli per compensare componenti di anni diversi, anche se non ne deriva un danno erariale.
la quale è proponibile, nei limiti ordinari della prescrizione ex art. 2935 c.c. a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione alla annualità non di competenza.
L’eventuale richiesta di restituzione della maggiore imposta, per evitare che la correzione della competenza temporale comporti una doppia imposizione, è proponibile nei limiti ordinari di prescrizione, decorrenti dal giudicato sulla legittimità del recupero nell’annualità non competente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
la sentenza impugnata da conto nel merito della non appropriatezza della censura, con un giudizio di sufficiente ricognizione della inerenza delle fatture
La decisione impugnata deve consentire di comprendere le ragioni della statuizione. Nel caso concreto, sulla ripresa per consulenze amministrative la motivazione di merito della C.T.R. era sufficiente e la censura dell’Agenzia non ne confutava puntualmente la valutazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 102, ora art. 84
l'eventuale possibilità di computare "ex post" le perdite pregresse, e così ridurre o aerare il maggior reddito accertato, attiene al profilo dell'entità della pretesa fiscale, ma è inidonea ad evitare gli effetti sanzionatori che derivano dall'infedeltà obiettiva della dichiarazione
La possibilità di utilizzare perdite pregresse può incidere sull’entità del reddito imponibile accertato, ma non elimina le sanzioni dovute per l’infedeltà oggettiva della dichiarazione.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1
in tema di IRPEG, le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1 per il caso di dichiarazione infedele, sono dovute indipendentemente dal fatto che il maggior reddito accertato possa risultare abbattuto dall'esistenza di perdite pregresse relative a periodi d'imposta precedenti e, pur se disponibili, non utilizzate in compensazione nella dichiarazione dei redditi oggetto di verifica
Le sanzioni per dichiarazione infedele dipendono dall’indicazione di un reddito inferiore a quello accertato e non vengono meno per il fatto che perdite pregresse avrebbero potuto ridurre l’imponibile.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi tra le stesse parti su una questione comune vincola il giudice di un successivo processo, anche quando la decisione definitiva intervenga durante la causa. La parte che lo invoca deve allegare in modo specifico gli elementi che dimostrano l’identità della questione.
- I componenti positivi e negativi di reddito vanno imputati all’esercizio previsto dalle regole di competenza: non è consentito scegliere un anno diverso per compensare ricavi e costi o perché non vi sarebbe danno per l’Erario.
- Se l’imputazione a un’annualità produce un rischio di doppia imposizione, la correzione non discende automaticamente dalla pronuncia sulla competenza: il contribuente deve attivarsi per la rettifica o il rimborso, nel rispetto dei termini applicabili.
- La contestazione in Cassazione della valutazione di inerenza dei costi richiede di indicare con precisione i documenti e spiegare perché i costi non siano collegati all’attività o ai ricavi; una censura generica non basta a superare una motivazione di merito adeguata.
- Una motivazione meramente generica sui documenti e sulle specifiche contestazioni dell’Ufficio può essere insufficiente e comportare il rinvio per un nuovo esame, senza che la Cassazione sostituisca direttamente la propria valutazione a quella di merito.
- Le perdite pregresse possono incidere sull’ammontare del reddito accertato, ma non escludono di per sé le sanzioni per dichiarazione infedele. Nel caso esaminato, inoltre, la censura dell’Agenzia sulle sanzioni IRPEG è stata dichiarata inammissibile per la mancata impugnazione di un’autonoma ragione della decisione.
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