Sentenza del 22/04/2015 n. 8145 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento notificata il 26 novembre 1996, relativa all’IRPEF 1990 liquidata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Poiché aveva già promosso nel 1996 un giudizio contro la stessa cartella, ancora pendente quando presentò un secondo ricorso il 24 dicembre 2002, i giudici di merito dichiararono quest’ultimo inammissibile per litispendenza. V.O. contestò in Cassazione, con il primo motivo, che la litispendenza fosse stata dichiarata d’ufficio e sostenne che si dovesse esaminare prioritariamente il diniego di definizione della lite pendente ai sensi della legge n. 289/2002. Con il secondo motivo censurò la liquidazione delle spese, prospettando ultrapetizione perché l’importo sarebbe stato superiore alla somma delle singole voci. Il contribuente aveva inoltre impugnato il diniego di definizione davanti alla Commissione tributaria provinciale, benché la lite originaria fosse pendente in Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché i quesiti di diritto erano generici e astratti, non consentendo di individuare dalla loro sola lettura l’errore denunciato e la regola da applicare; inoltre, il ricorrente non aveva chiarito l’incidenza sulla litispendenza della precedente pronuncia di cassazione con rinvio. La priorità logica dell’esame del diniego di definizione non modificava la competenza: ai sensi dell’art. 16, comma 8, della legge n. 289/2002, il diniego andava impugnato davanti all’organo presso il quale pendeva la lite, individuato nella Corte di cassazione. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: il quesito sull’ultrapetizione non era pertinente, poiché il giudice d’appello aveva rideterminato e ridotto le spese richieste dall’Ufficio, liquidandole in base al valore determinato della causa. V.O. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.050 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., il quesito inerente ad una censura in diritto - dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale - non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere, dalla sua sola lettura, l'errore asseritamene compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile.
Il quesito di diritto deve collegare la regola generale al caso concreto e permettere alla Corte di individuare, leggendolo autonomamente, l’errore denunciato e la regola invocata. Quesiti generici o meramente teorici rendono inammissibile il motivo.
Legge n. 289/2002, art. 16, comma 8
Quanto poi alla indiscutibile priorità logica dell'esame del diniego di definizione di lite pendente rispetto all'esame della controversia stessa, essa postula la previa individuazione del giudice dinanzi al quale impugnare il detto diniego, che è, secondo la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, "l'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite", individuato appunto dal giudice d'appello, in forza della dichiarata litispendenza, nella Corte di cassazione.
Il diniego di definizione della lite pendente va impugnato davanti all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia da definire. Nel caso in esame, essendo la lite pendente in Cassazione, quel giudice era la Corte di cassazione.
Massime di principio
- Quando sono pendenti contemporaneamente più giudizi aventi a oggetto la stessa controversia tra le stesse parti, la pendenza del giudizio già instaurato può comportare l’inammissibilità del ricorso successivo per litispendenza.
- Il diniego di definizione o condono di una lite pendente va impugnato davanti al giudice presso il quale è pendente la lite originaria; la priorità logica della sua valutazione non trasferisce la competenza a un giudice diverso.
- In Cassazione, i quesiti di diritto devono essere specifici e calati nella vicenda concreta: non basta formulare una domanda astratta sulla corretta interpretazione della legge.
- La censura relativa alle spese deve confrontarsi con la motivazione e con la concreta liquidazione effettuata dal giudice; un quesito non coerente con gli atti e con lo svolgimento del motivo è inammissibile.
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