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Sentenza

Sentenza del 22/04/2015 n. 8180 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva accertato una denuncia Tarsu infedele riguardo alle superfici dell’immobile della società, sulla base di una rilevazione della polizia municipale, recuperando la maggiore imposta e irrogando le sanzioni. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva annullato l’avviso perché non avrebbe indicato con sufficiente dettaglio le superfici tassate rispetto a quelle dichiarate, impedendo la difesa e la verifica dell’esclusione delle aree produttive di rifiuti speciali e di quelle pertinenziali. Il Comune ha contestato: (1) l’ammissibilità dell’appello della società, che avrebbe riproposto le argomentazioni del primo grado; (2) la valutazione di insufficiente motivazione dell’avviso; (3) la motivazione relativa a riduzioni o agevolazioni non richieste; (4) la ripartizione dell’onere della prova sull’esclusione di superfici per rifiuti speciali o assimilati. La società ha proposto ricorso incidentale sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi un’unica tariffa, corrispondente alla categoria prevalente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del Comune: il motivo era inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non riproduceva l’atto di appello, e comunque la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado è sufficiente a devolvere al giudice d’appello la materia controversa. Ha accolto il secondo e il quarto motivo: la motivazione della CTR era apodittica rispetto al testo dell’avviso, dal quale risultavano luogo, categorie delle aree, superfici accertate, tariffe e periodi; inoltre, spetta al contribuente delimitare le superfici escluse o esenti e documentare i relativi presupposti, compresa la produzione di rifiuti speciali o l’inidoneità delle aree a produrre rifiuti. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché riguardava una questione assorbita dalla sentenza impugnata, nella quale la contribuente era risultata totalmente vittoriosa. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa sezione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese, comprese quelle di cassazione. Non è stata definitivamente decisa la legittimità dell’avviso né l’esatta quantificazione della Tarsu.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    nel processo tributario, è legittima, e assolve l'onere di specificità imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, la riproposizione, in appello, delle stesse argomentazioni dalle quali sia stata sostenuta la tesi sottoposta al giudice di primo grado.

    Per rispettare l’onere di specificità dell’appello tributario è sufficiente riproporre le argomentazioni già formulate in primo grado: ciò devolve al giudice superiore i punti controversi e mira al riesame della causa nel merito.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71

    Tale norma, nel testo che rileva in causa (prima cioè della abrogazione conseguente alla L. n. 296 del 2006), prevede che gli avvisi di accertamento devono contenere "gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonchè la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità". Ancora, more solito, prevede che gli atti "devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati".

    L’avviso deve riportare gli elementi identificativi e impositivi prescritti e illustrare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. La sufficienza della motivazione va valutata sul contenuto concreto dell’atto; nel caso, la Corte ha rilevato che il testo trascritto indicava le informazioni necessarie, censurando come apodittica la diversa valutazione della CTR.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62

    Difatti, il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

    La Tarsu ha come presupposto l’occupazione o detenzione dei locali e delle aree scoperte, indipendentemente dall’uso; l’esclusione o l’esenzione di singole superfici richiede quindi la prova delle specifiche condizioni che la giustificano.

  • Art. 2697 c.c. (riparto dell’onere della prova)

    Per cui l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perchè ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perchè inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi e alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; e il relativo onere della prova incombe al contribuente.

    È il contribuente che invoca l’esclusione o l’esenzione a dover identificare e delimitare le superfici interessate e produrre documentazione idonea a dimostrare la produzione di rifiuti speciali o l’inidoneità dell’area a produrre rifiuti.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2

    Il Comune lo ha indicato nel primo motivo di ricorso, ma la Corte non ha formulato una specifica interpretazione né fondato su tale disposizione una statuizione autonoma.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’appello può riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado: la riproposizione, riferita ai punti contestati, può soddisfare l’onere di specificità perché devolve la controversia al giudice d’appello.
  • La motivazione di un avviso Tarsu va verificata in concreto. Occorre che l’atto permetta al contribuente di individuare la pretesa e difendersi, indicando gli elementi essenziali relativi a locali e aree, periodi, imponibili, tariffe e ragioni dell’accertamento; il giudice deve spiegare in modo razionale perché tali indicazioni siano o non siano sufficienti.
  • Chi chiede di sottrarre superfici alla Tarsu per produzione di rifiuti speciali o per inidoneità alla produzione di rifiuti deve delimitarle e documentare i presupposti dell’esclusione o dell’esenzione. La mera contestazione dell’accertamento non trasferisce tale onere all’ente impositore.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sulla debenza o sull’importo della tassa: il giudice di rinvio deve riesaminare il merito applicando i principi enunciati e decidere anche sulle spese.

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