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Sentenza

Sentenza del 22/04/2015 n. 8152 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo all’anno 1999, con cui l’Ufficio aveva determinato maggiori imponibili ai fini IRPEG e IRAP e liquidato l’IVA, contestando corrispettivi non contabilizzati e operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo l’accertamento, Centro Metalli acquistava argento dalla britannica Johnson Matthey tramite società intermedie fittizie, che fatturavano l’IVA senza versarla, consentendo alla contribuente di beneficiare del relativo vantaggio fiscale e di praticare prezzi più competitivi. La società ha contestato, in cassazione, la validità e la motivazione della sentenza e dell’avviso, la ripartizione dell’onere della prova e l’uso della sentenza penale di patteggiamento; ha inoltre lamentato l’omessa pronuncia su contestazioni relative alla quantificazione dell’imposta, alla percentuale di ricarico del 2% e all’uso del fixing puntuale invece di quello medio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla nullità della sentenza per mancata descrizione dei fatti, sulla motivazione per relationem della decisione d’appello e sulla motivazione dell’avviso, richiamato al PVC del 23 dicembre 1999, sottoscritto e ricevuto in copia dal rappresentante della società. Le doglianze sulla prova e sull’art. 2697 c.c. sono state dichiarate inammissibili perché non coglievano la ratio della decisione o confondevano l’errore di diritto con la critica alla valutazione delle prove: i giudici di merito avevano ritenuto provata dall’Amministrazione l’interposizione fittizia. Anche la sentenza di patteggiamento è stata correttamente considerata un elemento indiziario, non una prova automaticamente vincolante, e valutata insieme alle altre risultanze. Le contestazioni sulla quantificazione e sull’omessa pronuncia sono state dichiarate inammissibili: i motivi d’appello erano stati ritenuti nuovi o generici e la società non ne aveva riportato contenuto sufficiente per verificarli. È quindi rimasto fermo l’accertamento; Centro Metalli è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.200 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    la "succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto"

    La sentenza tributaria deve esporre sinteticamente i fatti e le ragioni giuridiche; la mancanza di una descrizione autonoma dei fatti non determina nullità se dal provvedimento è comunque possibile comprendere i fatti considerati e il percorso decisionale.

  • Codice di procedura civile, art. 156, comma 3

    la nullità non può essere mai dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo

    Le carenze formali non comportano nullità quando l’atto ha comunque raggiunto la propria funzione; in questo caso, la motivazione della sentenza rendeva intelligibili fatti e ragioni della decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) [...] non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento

    La sinteticità della motivazione è compatibile con la validità della sentenza: il requisito è funzionale alla comprensione della decisione e la sua violazione rileva solo quando non sia possibile ricostruire gli elementi di fatto e le ragioni poste a fondamento.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributali può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale

    L’avviso tributario può motivare richiamando un altro atto, purché il richiamo e il contenuto essenziale riportato consentano al contribuente di individuare i presupposti di fatto e le ragioni della pretesa. Non occorre allegare atti già conosciuti dal contribuente; la mancata allegazione è rilevante se le parti omesse sono necessarie a integrare la motivazione.

  • Codice civile, art. 2697

    la parte che intende conseguire determinati effetti giuridici deve fornire la prova dei fatti considerati dalla legge idonei a produrli

    L’onere probatorio resta a carico dell’Amministrazione per i fatti costitutivi della pretesa tributaria. Nel caso concreto i giudici hanno ritenuto che l’Ufficio avesse assolto tale onere con gli elementi relativi alle società intermedie fittizie, al mancato versamento dell’IVA e al vantaggio della contribuente.

  • Codice di procedura penale, art. 444

    la possibilità per il Giudice di merito di trarre elementi confermativi della responsabilità dalla sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., deriva dalla considerazione secondo cui tale sentenza "pur non determinando un accertamento insuperabile di responsabilità nei giudizi civili e amministrativi, costituisce pur sempre un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito"

    La sentenza di patteggiamento può essere valutata nel giudizio tributario come elemento probatorio, ma non vincola automaticamente il giudice né determina da sola l’esito della controversia; deve essere apprezzata insieme alle altre prove.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20

    nessuna automatica autorità di cosa giudicata può più attribuirsi nel giudizio tributario alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributali, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente

    Il giudizio tributario è autonomo rispetto a quello penale: la decisione penale non produce automaticamente giudicato sull’accertamento fiscale. Il giudice tributario deve valutare autonomamente la rilevanza dei fatti e delle prove acquisite in sede penale.

  • Codice di procedura civile, art. 116

    il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributali, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all'azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti ( art. 116 c.p.c. ), deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui esso è destinato ad operare

    Il giudice tributario valuta liberamente il materiale probatorio, compresi gli elementi provenienti dal procedimento penale, e ne verifica la rilevanza per la specifica pretesa fiscale senza attribuire loro effetti automatici.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1

    risultando invece dalla sentenza impugnata che sono stati dichiarati inammissibili, per difetto di specificità D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, comma 1, tutti i motivi di gravame

    L’appello tributario deve contenere censure specifiche contro le statuizioni impugnate; motivi generici, che non consentono di individuare le critiche alla decisione di primo grado, sono inammissibili.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 1

    era stato dichiarato inammissibile anche il motivo di gravame con il quale veniva criticato il "metodo di accertamento" utilizzato dall'Ufficio finanziario in quanto ritenuto "motivo nuovo, non addotto in primo grado" e dunque precluso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1

    Nel giudizio tributario d’appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove; una contestazione non proposta in primo grado non può essere esaminata in appello.

Massime di principio

  • Una sentenza non è nulla solo perché non contiene una sezione autonoma o dettagliata sullo svolgimento dei fatti: è sufficiente che, letta nel suo insieme, consenta di comprendere i fatti decisivi e le ragioni della decisione.
  • La motivazione per relationem è ammissibile se il richiamo identifica un atto conoscibile e rende controllabili le ragioni adottate; nell’atto tributario non è necessario allegare documenti già conosciuti dal contribuente, ma devono essere esposti gli elementi essenziali della pretesa.
  • Nel contestare la mancata allegazione o l’insufficienza motivazionale, il contribuente deve indicare quali documenti mancano e spiegare perché il loro contenuto sia necessario per comprendere la pretesa; la censura generica o priva della riproduzione degli atti può risultare inammissibile.
  • La regolare tenuta delle scritture contabili non esclude di per sé operazioni fittizie. L’Amministrazione deve provare i fatti costitutivi dell’accertamento, ma può assolvere l’onere attraverso elementi convergenti; non basta invocare l’art. 2697 c.c. se la contestazione riguarda in realtà la valutazione concreta delle prove.
  • Una sentenza di patteggiamento non vincola automaticamente il giudice tributario, ma può costituire un elemento probatorio significativo se valutato criticamente insieme agli altri elementi del processo.
  • I motivi d’appello devono attaccare in modo specifico le ragioni della decisione di primo grado. Le questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in appello e le censure generiche possono essere dichiarate inammissibili.
  • In cassazione occorre distinguere la violazione di una norma di diritto dalla critica alla valutazione dei fatti e delle prove, e indicare con precisione le questioni già dedotte nei gradi di merito; l’errata qualificazione del vizio o la mancata autosufficienza possono impedire l’esame nel merito.

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