Sentenza del 22/04/2015 n. 8149 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego del condono previsto dall’art. 9-bis della legge n. 289/2002, per il mancato versamento integrale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa, e la conseguente sanzione per omesso versamento. La CTR Lombardia, con sentenza del 15 ottobre 2007, aveva confermato il diniego del condono ma ridotto la sanzione, applicando il 30% alle sole somme rimaste non versate. L’Agenzia ha contestato tale riduzione: sosteneva che, non essendosi perfezionato il condono, restava accertato l’originario omesso pagamento e la sanzione dovesse essere commisurata all’intera imposta originariamente non versata. Aveva proposto anche un secondo motivo, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia, ritenendo che il condono dell’art. 9-bis si perfezioni soltanto con il pagamento integrale e che il pagamento parziale non riduca la base di calcolo della sanzione: il mancato perfezionamento lascia inalterato l’inadempimento originario e consente di commisurare la sanzione del 30% all’intera imposta non versata nei termini. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso introduttivo della società. VEGAS S.p.A. è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in 5.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 9-bis
Ne segue che il mancato perfezionamento del condono (per omesso versamento delle somme indicate nella dichiarazione integrativa), non integra inadempimento di una "nuova" obbligazione tributaria sostitutiva della precedente, nè conseguentemente un "nuovo" illecito tributario sanzionabile ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, ma impedisce soltanto che possano prodursi i benefici clemenziali previsti dalla norma condonistica, lasciando quindi inalterata la situazione fiscale anteriore alla presentazione della "dichiarazione integrativa".
La definizione agevolata opera solo se il contribuente versa integralmente quanto dovuto secondo le modalità e i termini previsti. Il versamento parziale non estingue né sostituisce l’obbligazione tributaria originaria e non attribuisce una riduzione proporzionale della sanzione.
D.Lgs. n. 471/1997, art. 13, comma 1
Il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, dispone che il contribuente che non esegue in tutto od in parte, alle previste scadenze, il pagamento delle imposte "è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato".
Se il condono dell’art. 9-bis non si perfeziona, resta rilevante l’omesso pagamento dell’imposta originaria alle scadenze di legge. La sanzione del 30% si calcola quindi sull’intera imposta originariamente non versata, non soltanto sul residuo dopo i pagamenti effettuati nel tentativo di aderire al condono.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere la causa nel merito. La Corte ha applicato questa regola rigettando direttamente il ricorso introduttivo della società.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata è subordinata al pagamento integrale, il pagamento incompleto non produce il beneficio: occorre verificare con precisione le condizioni e le scadenze stabilite dalla norma.
- Il mancato perfezionamento del condono non crea necessariamente una nuova violazione né sostituisce il debito precedente; può lasciare ferma la violazione originaria, con le relative conseguenze sanzionatorie.
- In questo specifico regime, i pagamenti parziali effettuati durante la procedura di condono non riducono proporzionalmente la base di calcolo della sanzione per l’originario omesso versamento.
- La decisione riguarda il particolare condono previsto dall’art. 9-bis della legge n. 289/2002 e non consente di estendere automaticamente la stessa conclusione a ogni forma di definizione agevolata: va esaminata la disciplina applicabile al caso concreto.
Testo integrale
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