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Sentenza

Sentenza del 22/04/2015 n. 8182 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento TARSU, con contestuale irrogazione di sanzioni, per le annualità 2002-2006. Il Comune aveva ampliato la superficie tassabile rispetto a quella dichiarata dalla società, computando l’intera estensione dei locali. La società sosteneva: 1) che spettasse al Comune provare la maggiore superficie imponibile e che alcune aree fossero esenti perché produttive di rifiuti speciali; 2) che la contestazione della legittimità del regolamento comunale non fosse una domanda nuova in appello; 3) che il giudice di merito avesse omesso di pronunciarsi sulla decadenza del Comune dal potere di accertamento per alcune annualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la società alle spese, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre accessori e rimborso delle spese generali nella misura di legge. Ha ritenuto infondato il primo motivo: per ottenere l’esclusione, anche parziale, dalla superficie TARSU, il contribuente deve provare sia che nelle aree si producano rifiuti speciali, sia che il loro smaltimento sia stato effettuato dal produttore a proprie spese. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione secondo cui la questione sul regolamento non era stata inclusa nel petitum di primo grado attiene all’interpretazione della domanda, riservata al giudice di merito e non censurata nei termini consentiti in cassazione. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: era stato formulato come vizio di motivazione anziché come omessa pronuncia e, comunque, mancava la trascrizione necessaria a dimostrare che la decadenza fosse stata dedotta in primo grado. La decisione impugnata era quella della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato il rigetto del ricorso già pronunciato dalla Commissione tributaria provinciale di Sondrio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3

    Costituisce giurisprudenza costante di questa corte che grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione prevista dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, avendo l'onere a oggetto la duplice circostanza che, appunto, nelle stesse si formino rifiuti speciali e che al loro smaltimento provveda - come previsto dalla legge - il produttore a proprie spese.

    L’esclusione dalla TARSU delle aree che producono rifiuti speciali richiede la prova, a carico del contribuente, sia della produzione di tali rifiuti nelle aree interessate, sia del loro smaltimento a proprie spese da parte del produttore.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Deve dedursi che l'oggetto del processo, tratto dalle censure in effetti tradotte in motivi di ricorso, non aveva compreso, secondo la commissione, in primo grado, la questione della disapplicazione del regolamento locale.

    La decisione considera nuova in appello la questione di disapplicazione del regolamento locale se, secondo l’interpretazione del ricorso introduttivo compiuta dal giudice di merito, essa non era stata inclusa nei motivi e nell’oggetto del giudizio di primo grado.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    Il motivo è inammissibile per due ragioni: (a) perchè risulta formulato come violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, che attiene appunto alla motivazione della sentenza, e non come violazione dell'art. 112 c.p.c. sub specie di omissione di pronuncia;

    La censura di omessa pronuncia non può essere proposta come semplice violazione della disposizione sulla motivazione della sentenza: deve essere denunciata come violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24

    Deve ancora una volta essere sottolineato che nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione in forma d'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale sottostante è limitata dai motivi di contestazione dei presupposti della pretesa che il contribuente deve necessariamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti del D.Lgs. n. 546 del 1992 , ex art. 24, in caso di deposito di documenti non conosciuti a opera delle parti o per ordine del giudice.

    Nel processo tributario i motivi che delimitano la contestazione dell’atto devono essere dedotti nel ricorso introduttivo; possono essere integrati mediante motivi aggiunti soltanto nei casi previsti, tra cui il deposito di documenti non conosciuti, effettuato dalle parti o disposto dal giudice.

Massime di principio

  • Chi chiede l’esenzione TARSU per aree produttive di rifiuti speciali deve documentare sia la produzione di quei rifiuti nelle specifiche aree, sia il loro smaltimento a proprie spese; la sola contestazione della superficie accertata non dimostra il diritto all’esenzione.
  • Nel processo tributario l’oggetto del giudizio è delimitato dai motivi formulati nel ricorso introduttivo. Una questione non compresa in quei motivi, quale la disapplicazione del regolamento comunale, non può essere introdotta per la prima volta in appello; l’interpretazione del contenuto della domanda spetta al giudice di merito, salvo specifiche e corrette censure in cassazione.
  • Per denunciare l’omessa pronuncia occorre formulare la censura come violazione dell’art. 112 c.p.c. e dimostrare, con gli elementi necessari, che la questione era stata effettivamente sottoposta al giudice di primo grado.
  • La decadenza dell’amministrazione dal potere di accertamento deve essere dedotta tempestivamente nel giudizio di primo grado e documentata nel ricorso per cassazione; non basta affermare che il giudice non vi abbia risposto.

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