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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11557/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla soppressione, da parte di ENEL, dell'agevolazione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica che era stata storicamente prevista dalla contrattazione collettiva del settore elettrico per i dipendenti, poi estesa anche ai pensionati e, in alcuni casi, ai superstiti. I ricorrenti, già dipendenti del gruppo o loro eredi, hanno chiesto di accertare il diritto a continuare a fruire dello sconto sulla base della disciplina collettiva vigente quando il rapporto era in corso. La Corte d'appello ha ritenuto legittima la disdetta del 12 ottobre 2015 e il successivo accordo del 27 novembre 2015, con cessazione del beneficio dal 31 dicembre 2015. Con il ricorso per cassazione i soccombenti articolano sei motivi: (1) violazione dei contratti e accordi collettivi e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la disdetta dell'accordo del 19 aprile 2002 non avrebbe potuto incidere sulla disciplina transitoria applicabile a chi era stato assunto prima dell'1 agosto 1979; (2) violazione degli artt. 1362 ss. e 2113 c.c. e di norme di settore, deducendo la natura retributiva dell'agevolazione e la sua qualificazione come diritto quesito, non mera aspettativa; (3) violazione delle norme sulla rappresentanza e degli accordi collettivi, perché le organizzazioni sindacali non sarebbero state legittimate a ricevere la disdetta nei confronti dei pensionati, e l'azienda non avrebbe potuto revocare un beneficio ormai entrato nel patrimonio degli ex dipendenti; (4) violazione dei canoni di buona fede e correttezza, assumendo che la revoca fosse contraria a tali principi; (5) nullità/inefficacia della disdetta per assenza di una regolamentazione sostitutiva idonea a rimpiazzare quella disdettata; (6) violazione degli artt. 1372, 1375, 2119 e 2074 c.c., sostenendo che l'accordo collettivo aveva una durata naturalmente limitata e che il recesso ante tempus avrebbe richiesto una giusta causa, non ravvisabile nella crisi economica o nel venir meno della copertura pubblica degli oneri. La Corte di cassazione, richiamando propri precedenti sulla medesima vicenda, ha esaminato congiuntamente i profili di diritto e li ha ritenuti infondati; ha inoltre dichiarato inammissibili le censure formulate ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché proposte contro una sentenza di appello confermativa di primo grado in ipotesi di doppia conforme, e perché i motivi cumulavano in modo promiscuo violazioni di legge, norme contrattuali e omesso esame di fatti. Nel merito ha affermato che l'agevolazione tariffaria non aveva natura retributiva/corrispetiva, ma costituiva un beneficio di fonte collettiva sganciato dalla qualità e quantità della prestazione; che gli ex dipendenti non avevano un diritto quesito al mantenimento dello sconto, trattandosi di mera aspettativa alla conservazione di una disciplina collettiva più favorevole; e che, in assenza di un termine predeterminato di efficacia del contratto collettivo, il recesso unilaterale del datore era ammissibile anche per evitare la perpetuità del vincolo, restando tutelati solo i diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la legittimità della disdetta unilaterale dell'ENEL sulla disciplina collettiva delle agevolazioni tariffarie, ritenendo che lo sconto sull'energia elettrica non fosse un elemento retributivo, non avesse consolidato un diritto quesito in capo ai pensionati o superstiti e potesse essere validamente rimosso tramite recesso da un rapporto collettivo a tempo indeterminato. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure di vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme e per la formulazione eterogenea e cumulativa dei motivi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata per denunciare violazioni di legge e di contratti collettivi; la Corte ha esaminato i profili di diritto ma li ha ritenuti infondati.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è stato dichiarato inammissibile perché dedotto contro una sentenza di appello confermativa di primo grado in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    Impone la preclusione del vizio motivazionale in cassazione quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione degli accordi collettivi; la Corte ha ricostruito la vicenda storica e sistematica dell'istituto.

  • art. 1372 c.c.

    Usato per affermare che il contratto collettivo non vincola perpetuamente e può essere oggetto di recesso quando è a tempo indeterminato.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato in relazione ai limiti di buona fede e correttezza nell'esercizio del recesso.

  • art. 2113 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'inderogabilità del beneficio; la Corte non ha condiviso la tesi del diritto quesito.

  • art. 2074 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la durata del vincolo collettivo; la Corte ha ritenuto ammissibile il recesso unilaterale dal contratto collettivo a tempo indeterminato.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato per sostenere una violazione di correttezza nelle trattative/revoca; la Corte ha escluso l'illegittimità del recesso.

  • art. 2119 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere che lo scioglimento ante tempus richiedesse una giusta causa; la Corte ha escluso tale necessità nel caso di contratto collettivo a tempo indeterminato.

  • art. 420 bis c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi all'interpretazione dei contratti collettivi.

  • art. 27 d.l. n. 91/2014 conv. in l. n. 116/2014

    Richiamato nei motivi, senza rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 15 d.l. n. 333/1992 conv. in l. n. 359/1992

    Richiamato nel ricostruire il passaggio dell'ENEL da ente pubblico economico a società per azioni.

  • d.lgs. n. 79/1999

    Richiamato quale normativa di liberalizzazione del mercato elettrico, rilevante nel contesto storico della soppressione dell'agevolazione.

  • d.l. n. 73/2007 conv. in l. n. 125/2007

    Richiamato per indicare il completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dichiarare i presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Un'agevolazione prevista dalla contrattazione collettiva, se non collegata alla quantità o qualità della prestazione lavorativa, non ha natura retributiva/corrispettiva ma costituisce un beneficio regolato dalla fonte collettiva.
  • Le clausole collettive non si incorporano nel contratto individuale come diritti quesiti: in caso di successione di contratti collettivi, le nuove disposizioni sostituiscono le precedenti, salvo diversa clausola di salvaguardia espressa.
  • I pensionati e gli altri ex dipendenti possono vantare solo una mera aspettativa al mantenimento di un trattamento più favorevole, non un diritto intangibile, quando il beneficio discenda esclusivamente dalla contrattazione collettiva.
  • Se il contratto collettivo ha efficacia a tempo indeterminato, il recesso unilaterale è in linea di principio ammissibile anche per evitare la perpetuità del vincolo, purché esercitato nel rispetto di buona fede e correttezza.
  • In sede di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile contro una sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle basi fattuali delle due decisioni.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli in modo promiscuo censure di violazione di legge, violazione di clausole contrattuali e omesso esame di fatti decisivi senza consentire una chiara identificazione del devolutum.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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