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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11547/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla sospensione di un lavoratore in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). I giudici di merito hanno ritenuto illegittima la sospensione e hanno condannato la società datrice di lavoro al risarcimento del danno, quantificato nella differenza tra la retribuzione spettante nei periodi di sospensione e il trattamento di integrazione salariale percepito. La società ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi. Ha censurato, tra l'altro: l'omessa pronuncia su questioni processuali e di allegazione/prova; l'applicazione della prescrizione decennale invece di quella quinquennale; la ritenuta irrilevanza dell'inerzia del lavoratore e della mancata costituzione in mora del datore di lavoro; la motivazione sulla illegittimità della CIGS, sostenendo la validità dell'accordo sindacale del 10 ottobre 2013, la sufficienza dei criteri di scelta richiamati, l'assenza di obblighi ulteriori di specificazione e la mancanza di rotazione; la ripartizione dell'onere della prova circa l'illegittimità della sospensione e il tentativo di ridurre il risarcimento in ragione di un'ipotetica e parziale collocazione in CIGS.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i singoli motivi, richiamando precedenti già formatisi sulla medesima vicenda. In sintesi, ha confermato che: il credito risarcitorio derivante da illegittima sospensione in CIGS ha natura contrattuale e si prescrive in dieci anni; la mera inerzia del lavoratore non equivale a rinuncia o abbandono del diritto e non giustifica riduzioni risarcitorie ex art. 1227 c.c.; non era necessaria una costituzione in mora del lavoratore; la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente nel ritenere generici i criteri di scelta adottati e, quindi, illegittima la sospensione; il tentativo di ridurre il risarcimento presupponeva una prova specifica, non fornita, circa i presupposti di una legittima collocazione in CIGS per un periodo minore. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per escludere il vizio di omessa pronuncia/ultrapetizione quando il giudice si sia pronunciato sul thema decidendum e abbia valutato il materiale probatorio entro i limiti della domanda.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è ritenuta sufficiente se contiene i requisiti minimi di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; la Corte respinge le censure quando la decisione di merito è coerente con l'orientamento consolidato.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro per i vizi processuali e di motivazione apparente, che nel caso sono stati esclusi.

  • art. 2948 c.c.

    Non si applica al credito risarcitorio da illegittima sospensione in CIGS, che è ricondotto all'inadempimento contrattuale soggetto a prescrizione decennale.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    La buona fede e correttezza non trasformano la mera inerzia del creditore in rinuncia tacita al diritto, mancando un comportamento univoco abdicativo.

  • art. 1219, comma 1, c.c.

    Non è richiesto, nel caso di sospensione illegittima in CIGS, che il lavoratore costituisca in mora il datore di lavoro mediante intimazione scritta.

  • art. 1, comma 7, l. n. 223 del 1991

    I criteri di scelta dei lavoratori da sospendere devono essere specifici e non meramente generici; il richiamo a esigenze tecnico-organizzative senza concreta individuazione dei criteri applicativi è insufficiente.

  • art. 1227 c.c.

    Non opera, nel caso esaminato, per ridurre il risarcimento sulla sola base della mancata iniziativa del lavoratore o di una sua inerzia nel contestare la sospensione.

  • art. 1, comma 8, l. n. 223 del 1991

    È richiamato nel passaggio sulla possibilità di criteri alternativi quando non si adotti la rotazione per ragioni tecnico-organizzative, ma la loro validità richiede comunque una concreta predeterminazione.

  • art. 1218 c.c.

    L'illegittima sospensione in CIGS integra inadempimento dell'obbligazione retributiva, con responsabilità del datore di lavoro secondo il regime ordinario dell'inadempimento.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È posto a base dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo alla CIGS, il credito del lavoratore per il danno derivante da sospensione illegittima ha natura di credito da inadempimento contrattuale del datore di lavoro e si prescrive nel termine ordinario decennale, non nel termine breve previsto per le sole differenze retributive in senso stretto.
  • La mera inerzia del lavoratore nel contestare il provvedimento datoriale o nel richiedere tempestivamente il pagamento non costituisce rinuncia tacita al diritto, salvo un comportamento concludente univoco e incompatibile con la volontà di conservare il credito.
  • In caso di sospensione illegittima in CIGS, il lavoratore non è tenuto a costituire in mora il datore di lavoro per ottenere il risarcimento, poiché l'illegittimità dell'atto di sospensione è di per sé idonea a fondare la pretesa risarcitoria.
  • I criteri di scelta dei lavoratori da sospendere devono essere predeterminati in modo specifico e non possono risolversi in formule generiche o in un rinvio indifferenziato a esigenze tecnico-organizzative; la genericità dei criteri rende illegittima la sospensione.
  • Quando la sospensione in CIGS è illegittima, il tentativo del datore di lavoro di ridurre il risarcimento richiede una prova concreta dei presupposti e della misura dell'ipotetica minore esposizione del lavoratore alla CIGS; non sono sufficienti allegazioni astratte o calcoli meramente matematici privi di base fattuale.
  • Le censure per omessa pronuncia, motivazione apparente o ultrapetizione sono infondate se la sentenza di merito ha comunque affrontato il nucleo decisivo della controversia e ha deciso entro i limiti del petitum sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizione

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