Cassazione Civile, Ordinanza n. 11547/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla sospensione di un lavoratore in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). I giudici di merito hanno ritenuto illegittima la sospensione e hanno condannato la società datrice di lavoro al risarcimento del danno, quantificato nella differenza tra la retribuzione spettante nei periodi di sospensione e il trattamento di integrazione salariale percepito. La società ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi. Ha censurato, tra l'altro: l'omessa pronuncia su questioni processuali e di allegazione/prova; l'applicazione della prescrizione decennale invece di quella quinquennale; la ritenuta irrilevanza dell'inerzia del lavoratore e della mancata costituzione in mora del datore di lavoro; la motivazione sulla illegittimità della CIGS, sostenendo la validità dell'accordo sindacale del 10 ottobre 2013, la sufficienza dei criteri di scelta richiamati, l'assenza di obblighi ulteriori di specificazione e la mancanza di rotazione; la ripartizione dell'onere della prova circa l'illegittimità della sospensione e il tentativo di ridurre il risarcimento in ragione di un'ipotetica e parziale collocazione in CIGS.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i singoli motivi, richiamando precedenti già formatisi sulla medesima vicenda. In sintesi, ha confermato che: il credito risarcitorio derivante da illegittima sospensione in CIGS ha natura contrattuale e si prescrive in dieci anni; la mera inerzia del lavoratore non equivale a rinuncia o abbandono del diritto e non giustifica riduzioni risarcitorie ex art. 1227 c.c.; non era necessaria una costituzione in mora del lavoratore; la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente nel ritenere generici i criteri di scelta adottati e, quindi, illegittima la sospensione; il tentativo di ridurre il risarcimento presupponeva una prova specifica, non fornita, circa i presupposti di una legittima collocazione in CIGS per un periodo minore. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato per escludere il vizio di omessa pronuncia/ultrapetizione quando il giudice si sia pronunciato sul thema decidendum e abbia valutato il materiale probatorio entro i limiti della domanda.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è ritenuta sufficiente se contiene i requisiti minimi di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; la Corte respinge le censure quando la decisione di merito è coerente con l'orientamento consolidato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro per i vizi processuali e di motivazione apparente, che nel caso sono stati esclusi.
Non si applica al credito risarcitorio da illegittima sospensione in CIGS, che è ricondotto all'inadempimento contrattuale soggetto a prescrizione decennale.
La buona fede e correttezza non trasformano la mera inerzia del creditore in rinuncia tacita al diritto, mancando un comportamento univoco abdicativo.
Non è richiesto, nel caso di sospensione illegittima in CIGS, che il lavoratore costituisca in mora il datore di lavoro mediante intimazione scritta.
art. 1, comma 7, l. n. 223 del 1991
I criteri di scelta dei lavoratori da sospendere devono essere specifici e non meramente generici; il richiamo a esigenze tecnico-organizzative senza concreta individuazione dei criteri applicativi è insufficiente.
Non opera, nel caso esaminato, per ridurre il risarcimento sulla sola base della mancata iniziativa del lavoratore o di una sua inerzia nel contestare la sospensione.
art. 1, comma 8, l. n. 223 del 1991
È richiamato nel passaggio sulla possibilità di criteri alternativi quando non si adotti la rotazione per ragioni tecnico-organizzative, ma la loro validità richiede comunque una concreta predeterminazione.
L'illegittima sospensione in CIGS integra inadempimento dell'obbligazione retributiva, con responsabilità del datore di lavoro secondo il regime ordinario dell'inadempimento.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È posto a base dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo alla CIGS, il credito del lavoratore per il danno derivante da sospensione illegittima ha natura di credito da inadempimento contrattuale del datore di lavoro e si prescrive nel termine ordinario decennale, non nel termine breve previsto per le sole differenze retributive in senso stretto.
- La mera inerzia del lavoratore nel contestare il provvedimento datoriale o nel richiedere tempestivamente il pagamento non costituisce rinuncia tacita al diritto, salvo un comportamento concludente univoco e incompatibile con la volontà di conservare il credito.
- In caso di sospensione illegittima in CIGS, il lavoratore non è tenuto a costituire in mora il datore di lavoro per ottenere il risarcimento, poiché l'illegittimità dell'atto di sospensione è di per sé idonea a fondare la pretesa risarcitoria.
- I criteri di scelta dei lavoratori da sospendere devono essere predeterminati in modo specifico e non possono risolversi in formule generiche o in un rinvio indifferenziato a esigenze tecnico-organizzative; la genericità dei criteri rende illegittima la sospensione.
- Quando la sospensione in CIGS è illegittima, il tentativo del datore di lavoro di ridurre il risarcimento richiede una prova concreta dei presupposti e della misura dell'ipotetica minore esposizione del lavoratore alla CIGS; non sono sufficienti allegazioni astratte o calcoli meramente matematici privi di base fattuale.
- Le censure per omessa pronuncia, motivazione apparente o ultrapetizione sono infondate se la sentenza di merito ha comunque affrontato il nucleo decisivo della controversia e ha deciso entro i limiti del petitum sostanziale.
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