Cassazione Civile, Ordinanza n. 11555/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'ente previdenziale per differenze contributive dovute da una società edile per lavoratori assunti a tempo parziale in numero superiore ai limiti percentuali previsti dalla contrattazione collettiva di settore. La società aveva proposto opposizione sostenendo che i contratti part-time fossero stati stipulati legittimamente e che non potesse applicarsi, ai rapporti a tempo parziale individualmente concordati, il minimale contributivo c.d. contribuzione virtuale previsto per il settore edile. La Corte d'appello ha invece ritenuto corretto il ricalcolo contributivo in base all'art. 29 del d.l. n. 244/1995, escludendo che la contrattazione collettiva potesse derogare alla disciplina previdenziale o escludere l'applicazione del minimale in caso di superamento dei limiti di utilizzo del part-time. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dei CCNL edili (art. 97 per imprese artigiane e art. 78 per imprese industriali), sostenendo che il contratto part-time in questione rientrava nei limiti consentiti; 2) violazione della disciplina nazionale e comunitaria sul part-time (dir. 97/81/CE e d.lgs. n. 61/2000), assumendo che la normativa primaria non attribuisse alla contrattazione collettiva il potere di introdurre limiti quantitativi e sanzioni di conversione; 3) violazione della normativa sull'obbligo contributivo nel settore edile, perché la contribuzione virtuale sarebbe applicabile solo ai rapporti con orario normale e non ai part-time legittimamente pattuiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto, sotto la veste della violazione di legge, a contestare l'accertamento di fatto della Corte territoriale circa il superamento dei limiti contrattuali al ricorso al part-time. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che nel settore edile il minimale contributivo ex art. 29 d.l. n. 244/1995 si applica anche ai contratti part-time stipulati in eccedenza rispetto ai limiti previsti dal CCNL; la disciplina collettiva può fissare limiti quantitativi all'uso del part-time, ma non può derogare alla legge né escludere il regime della contribuzione virtuale, che opera quale disciplina previdenziale inderogabile. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29 d.l. n. 244/1995
nel settore edile introduce il minimale contributivo e la c.d. contribuzione virtuale; tale regime opera anche quando i contratti part-time siano stipulati oltre i limiti percentuali fissati dal contratto collettivo
d.l. n. 244/1995, conv. in L. n. 341/1995
normativa previdenziale inderogabile alla quale deve conformarsi il trattamento contributivo delle imprese edili
art. 97 CCNL imprese edili artigiane
può fissare limiti quantitativi al ricorso al part-time nel settore, ma non incidere sul regime contributivo legale
art. 78 CCNL del 18.6.2008
regolamentazione collettiva volta a contenere l'uso del part-time nel settore edile, senza poter derogare al minimale contributivo
d.lgs. n. 61/2000
disciplina del lavoro part-time richiamata per sostenere che la contrattazione collettiva regola condizioni e modalità della prestazione, non può introdurre una disciplina previdenziale derogatoria
dir. 97/81/CE del Consiglio del 15.12.1997
normativa UE richiamata in tema di part-time, non ritenuta idonea a escludere l'applicazione del minimale contributivo nel settore edile
art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio dell'importo del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel settore edile, il minimale contributivo ex art. 29 d.l. n. 244/1995 si applica anche ai rapporti part-time stipulati in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi previsti dal contratto collettivo.
- La contrattazione collettiva può stabilire limiti all'utilizzo del part-time, ma non può derogare alla disciplina legale previdenziale né escludere l'operatività della contribuzione virtuale.
- In sede di legittimità, non è scrutinabile come violazione di legge la censura che miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Nel rapporto contributivo previdenziale vale il principio di autonomia rispetto alla vicenda retributiva: la base imponibile può essere determinata secondo criteri legali anche se la retribuzione effettivamente corrisposta è inferiore.
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