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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11555/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'ente previdenziale per differenze contributive dovute da una società edile per lavoratori assunti a tempo parziale in numero superiore ai limiti percentuali previsti dalla contrattazione collettiva di settore. La società aveva proposto opposizione sostenendo che i contratti part-time fossero stati stipulati legittimamente e che non potesse applicarsi, ai rapporti a tempo parziale individualmente concordati, il minimale contributivo c.d. contribuzione virtuale previsto per il settore edile. La Corte d'appello ha invece ritenuto corretto il ricalcolo contributivo in base all'art. 29 del d.l. n. 244/1995, escludendo che la contrattazione collettiva potesse derogare alla disciplina previdenziale o escludere l'applicazione del minimale in caso di superamento dei limiti di utilizzo del part-time. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dei CCNL edili (art. 97 per imprese artigiane e art. 78 per imprese industriali), sostenendo che il contratto part-time in questione rientrava nei limiti consentiti; 2) violazione della disciplina nazionale e comunitaria sul part-time (dir. 97/81/CE e d.lgs. n. 61/2000), assumendo che la normativa primaria non attribuisse alla contrattazione collettiva il potere di introdurre limiti quantitativi e sanzioni di conversione; 3) violazione della normativa sull'obbligo contributivo nel settore edile, perché la contribuzione virtuale sarebbe applicabile solo ai rapporti con orario normale e non ai part-time legittimamente pattuiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto, sotto la veste della violazione di legge, a contestare l'accertamento di fatto della Corte territoriale circa il superamento dei limiti contrattuali al ricorso al part-time. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che nel settore edile il minimale contributivo ex art. 29 d.l. n. 244/1995 si applica anche ai contratti part-time stipulati in eccedenza rispetto ai limiti previsti dal CCNL; la disciplina collettiva può fissare limiti quantitativi all'uso del part-time, ma non può derogare alla legge né escludere il regime della contribuzione virtuale, che opera quale disciplina previdenziale inderogabile. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 d.l. n. 244/1995

    nel settore edile introduce il minimale contributivo e la c.d. contribuzione virtuale; tale regime opera anche quando i contratti part-time siano stipulati oltre i limiti percentuali fissati dal contratto collettivo

  • d.l. n. 244/1995, conv. in L. n. 341/1995

    normativa previdenziale inderogabile alla quale deve conformarsi il trattamento contributivo delle imprese edili

  • art. 97 CCNL imprese edili artigiane

    può fissare limiti quantitativi al ricorso al part-time nel settore, ma non incidere sul regime contributivo legale

  • art. 78 CCNL del 18.6.2008

    regolamentazione collettiva volta a contenere l'uso del part-time nel settore edile, senza poter derogare al minimale contributivo

  • d.lgs. n. 61/2000

    disciplina del lavoro part-time richiamata per sostenere che la contrattazione collettiva regola condizioni e modalità della prestazione, non può introdurre una disciplina previdenziale derogatoria

  • dir. 97/81/CE del Consiglio del 15.12.1997

    normativa UE richiamata in tema di part-time, non ritenuta idonea a escludere l'applicazione del minimale contributivo nel settore edile

  • art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio dell'importo del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel settore edile, il minimale contributivo ex art. 29 d.l. n. 244/1995 si applica anche ai rapporti part-time stipulati in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi previsti dal contratto collettivo.
  • La contrattazione collettiva può stabilire limiti all'utilizzo del part-time, ma non può derogare alla disciplina legale previdenziale né escludere l'operatività della contribuzione virtuale.
  • In sede di legittimità, non è scrutinabile come violazione di legge la censura che miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Nel rapporto contributivo previdenziale vale il principio di autonomia rispetto alla vicenda retributiva: la base imponibile può essere determinata secondo criteri legali anche se la retribuzione effettivamente corrisposta è inferiore.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiAppalto e somministrazione
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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