Cassazione Civile, Ordinanza n. 11565/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il rapporto tra una società radiotelevisiva e una lavoratrice addetta ad attività di annunciatrice, già oggetto di un precedente contenzioso sul licenziamento e sulla natura del rapporto. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha accertato che il rapporto era subordinato e a tempo parziale, quantificato in 48 ore mensili, respingendo la richiesta della società di "riparametrare" la retribuzione in base al part-time. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ricondotto la vicenda all'indebito oggettivo, istituto estraneo al caso, e che non vi fosse prova di una volontà datoriale di corrispondere un trattamento in deroga ai minimi collettivi; ha inoltre affermato che i compensi erano stati pattuiti per prestazioni artistiche autonome e non erano correlati a durata o continuità dell'impegno. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2099 c.c. e delle norme speciali sul lavoro a tempo parziale, sostenendo che, una volta accertata la natura part-time del rapporto, la retribuzione avrebbe dovuto essere proporzionata alla quantità di lavoro effettivamente resa. La lavoratrice ha resistito e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi: due sulla regolazione e liquidazione delle spese di lite e due, in via condizionata, sull'ammissibilità della domanda di part-time nel rito applicato e sulla fondatezza dell'accertamento del part-time a 48 ore mensili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società. Ha poi rigettato i primi due motivi del ricorso incidentale della lavoratrice, ritenendo incensurabile in cassazione la valutazione del giudice di merito sulla compensazione parziale delle spese e non fondata la censura sulla liquidazione delle stesse, perché il giudice non è vincolato ai valori medi delle tariffe ma solo al rispetto dei limiti tabellari, con motivazione necessaria solo se si esce dalla forbice minima-massima. I motivi terzo e quarto del ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti, con atto finale anche dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
La Corte esclude che la motivazione della sentenza impugnata abbia fatto applicazione dell'istituto dell'indebito oggettivo; la censura è inammissibile perché si confronta con una ratio decidendi non presente nella decisione di merito.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente principale per sostenere il principio di proporzione tra quantità/qualità del lavoro e retribuzione; la censura è però respinta in quanto non si confronta con l'effettiva motivazione della sentenza impugnata.
art. 2099 c.c.
Invocato in tema di determinazione della retribuzione del lavoratore subordinato; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo principale.
art. 4, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 61/2000
Richiamato quale disciplina del trattamento del lavoratore a tempo parziale, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di correlazione con la motivazione impugnata.
art. 7, comma 2, d.lgs. n. 81/2015
Richiamato insieme alle norme sul part-time per sostenere la riparametrazione retributiva; non viene applicato nel merito dalla Corte.
art. 9, comma 5, CCL RAI
Richiamato dalla società per la quantificazione della retribuzione nel rapporto part-time; la Corte non lo esamina nel merito per l'inammissibilità del ricorso principale.
art. 111 Cost.
Invocato nel ricorso incidentale contro la regolazione delle spese, ma la Corte afferma che la graduazione della compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in tema di spese di lite; la Corte ribadisce che la regolazione delle spese segue la soccombenza globale e resta in larga misura discrezionale.
art. 92 c.p.c.
La Corte richiama il principio per cui la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la ripartizione/compensazione delle spese è rimessa al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi incidentali, ma non ritenuto decisivo; la Corte non ravvisa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sul punto spese.
art. 132 c.p.c., n. 4
Invocato in relazione alla motivazione sulle spese; la Corte esclude il vizio, poiché la liquidazione è sorretta da motivazione sufficiente nei limiti del potere discrezionale del giudice.
D.M. n. 55/2014
La Corte afferma che, nella liquidazione delle spese, non esiste un vincolo ai valori medi; il giudice deve rispettare la forbice minima-massima e motivare solo se si discosta ulteriormente.
D.M. n. 37/2018
Richiamato come aggiornamento delle tariffe forensi nella censura incidentale sulla liquidazione delle spese.
art. 384 c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale condizionato sull'obbligo del giudice di rinvio, ma il motivo resta assorbito.
art. 394 c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale condizionato sulla fase di rinvio; il motivo è assorbito.
art. 1, comma 47 e ss., L. n. 92/2012
Richiamato per sostenere l'inammissibilità, nel rito Fornero, della domanda sul part-time; il motivo condizionato è assorbito.
art. 1321 c.c.
Richiamato nel motivo incidentale condizionato relativo alla qualificazione del rapporto di lavoro part-time; il motivo è assorbito.
art. 2094 c.c.
Richiamato nel motivo incidentale condizionato sulla subordinazione; il motivo è assorbito.
art. 2 d.lgs. n. 61/2000
Invocato sulla disciplina del contratto part-time; il motivo condizionato è assorbito.
art. 5 d.lgs. n. 61/2000
Invocato sulla disciplina del part-time; il motivo condizionato è assorbito.
art. 1, commi 2, 2 e 3, d.lgs. n. 66/2003
Richiamato dalla ricorrente incidentale sul tema dell'orario di lavoro; il motivo è assorbito.
art. 2 direttiva 2003/88/CE
Richiamato quale parametro eurounitario sull'orario di lavoro; il motivo è assorbito.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che assume la violazione di una norma o di un istituto non effettivamente posto a base della decisione impugnata, poiché manca la necessaria correlazione tra censura e ratio decidendi.
- Una volta coperto da giudicato interno l'accertamento della subordinazione del rapporto, nel giudizio di rinvio può residuare soltanto la questione specificamente devoluta, come la qualificazione del rapporto in termini di tempo pieno o tempo parziale, senza riaprire il tema della natura autonoma o subordinata del rapporto.
- La domanda di riparametrazione della retribuzione va distinta dall'azione di ripetizione dell'indebito: se il giudice di merito non ha qualificato la pretesa come ripetizione di somme indebitamente percepite, la censura costruita su tale presupposto è inammissibile.
- Nel lavoro subordinato, la sola qualificazione del rapporto come part-time non comporta automaticamente una riparametrazione della retribuzione ove il giudice di merito accerti che il compenso corrisposto era un trattamento di miglior favore non dimostrato come errore ripetibile dal datore di lavoro.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la misura della compensazione delle spese di lite rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione nei limiti in cui sia comunque comprensibile la ragione della regolazione adottata.
- In materia di liquidazione delle spese processuali, il giudice non è vincolato ai valori medi delle tariffe forensi, ma deve collocarsi entro i limiti minimi e massimi della tabella; la motivazione rafforzata è necessaria solo se si esce dalla forchetta tariffaria.
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