Cassazione Civile, Ordinanza n. 11483/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla collocazione di un dipendente in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per il periodo indicato dalla sentenza di appello. La Corte territoriale aveva ritenuto illegittima la sospensione e aveva condannato la società al pagamento della differenza tra retribuzione dovuta e trattamento di integrazione salariale. La società ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi: ha denunciato, tra l’altro, omessa pronuncia e motivazione apparente sulla pretesa carenza di allegazioni e sulla prova documentale; ha contestato la prescrizione decennale applicata al credito del lavoratore, sostenendo la prescrizione quinquennale; ha invocato la perdita del diritto per inerzia del lavoratore e la necessità di una costituzione in mora; ha censurato la qualificazione come generici dei criteri di scelta adottati nell’accordo sindacale e la mancata valorizzazione della loro discussione presso il Ministero del Lavoro; ha sostenuto che spettasse al lavoratore provare la violazione di correttezza e buona fede e che fosse dovuta una riduzione del risarcimento, anche per concorso colposo ex art. 1227 c.c. e per una pretesa divisione matematica del periodo di CIGS. La società ha inoltre dedotto extrapetizione per l’uso, nella motivazione, del riferimento alla disapplicazione incidentale del provvedimento amministrativo di concessione della CIGS.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello, richiamando precedenti già formatisi sulla medesima vicenda. In particolare, ha escluso l’omessa pronuncia su questioni processuali, ha confermato che il credito risarcitorio del lavoratore per illegittima sospensione in CIGS è soggetto a prescrizione decennale in quanto credito da inadempimento contrattuale, e ha ribadito che la mera inerzia del lavoratore non comporta rinuncia al diritto né concorso colposo idoneo a ridurre il risarcimento. Ha inoltre considerato inammissibili alcune doglianze perché non pertinenti alla ratio decidendi o perché nuove in cassazione, e ha ritenuto non apparente la motivazione sulla genericità dei criteri di scelta e sulla mancata prova dei presupposti per un eventuale abbattimento del risarcimento. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
è richiamato per escludere la fondatezza delle censure di omessa pronuncia e di ultrapetizione, precisando che non vi è vizio quando il giudice non attribuisce un bene diverso da quello domandato e quando la censura riguarda questioni processuali
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione è ritenuta sufficiente, non apparente, quando consente di comprendere le ragioni della decisione
art. 2948 c.c.
la Corte esclude la prescrizione quinquennale e applica quella ordinaria decennale al credito risarcitorio da illegittima sospensione in CIGS
artt. 1175 e 1375 c.c.
non sono idonei, nel caso concreto, a trasformare la mera inerzia del lavoratore in perdita del diritto
art. 1219, primo comma, c.c.
non è necessario, nel caso di illegittima sospensione in CIGS, un formale atto di costituzione in mora del datore per far sorgere la pretesa
art. 1, comma 7, L. n. 223 del 1991
i criteri di scelta adottati devono essere specifici; il generico richiamo a esigenze tecnico-organizzative non basta
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che, una volta accertata l’illegittimità della sospensione, spetta al datore provare i fatti posti a base dell’eventuale riduzione del risarcimento
art. 1227 c.c.
è escluso un concorso colposo del lavoratore nella mera inerzia nell’esercizio del proprio diritto
art. 1, comma 8, L. n. 223 del 1991
è richiamato nel precedente utilizzato dalla Corte per affermare che, in mancanza di criteri di scelta validamente comunicati, la sospensione è illegittima
art. 1218 c.c.
la pretesa del lavoratore è ricondotta all’inadempimento contrattuale del datore di lavoro in relazione all’atto di gestione del rapporto non conforme alle regole
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato solo per dare atto del rito camerale e del deposito di memoria
Massime di principio
- Il lavoratore collocato illegittimamente in CIGS può agire per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale del datore; tale credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non alla quinquennale delle mere differenze retributive.
- La mera inerzia del creditore non integra di per sé rinuncia al diritto né comporta perdita della pretesa: serve un comportamento univoco, incompatibile con la volontà di conservarlo.
- In materia di CIGS, l’omessa o generica indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere rende illegittima la sospensione, anche se i criteri siano stati discussi in sede sindacale in termini non specifici.
- Quando la sospensione in CIGS è illegittima, il datore non può invocare automaticamente una riduzione del risarcimento: deve allegare e provare i fatti specifici che giustifichino l’abbattimento della posta risarcitoria.
- La censura di omessa pronuncia o motivazione apparente non è fondata se il giudice di merito ha effettivamente affrontato la questione decisiva e la motivazione consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito.
- Il giudice ordinario può accertare l’illegittimità della sospensione e l’inadempimento datoriale anche previa disapplicazione incidentale del provvedimento amministrativo di concessione della CIGS, quando venga meno il presupposto giustificativo dell’esonero dall’obbligo retributivo.
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