Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11560/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio in cui la Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e accertato l'inadempimento della società all'obbligo di riassumere la lavoratrice, dichiarando costituito tra le parti, dalla data di ricezione della raccomandata con cui la dipendente aveva chiesto la riassunzione, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 c.c., sostenendo che, se la pronuncia ha natura costitutiva, il rapporto avrebbe dovuto considerarsi sorto solo dal passaggio in giudicato della sentenza e non dalla ricezione della raccomandata; con il secondo, subordinato, ha dedotto nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse attribuito alla domanda un effetto costitutivo con decorrenza diversa da quella richiesta dalla lavoratrice, che a suo dire aveva chiesto la costituzione del rapporto solo dal giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché, sulla base di un verbale di conciliazione depositato in atti e sottoscritto in sede sindacale il 7 dicembre 2018, ha rilevato che le parti avevano dichiarato di voler definire transattivamente la causa e di ritenere cessata la materia del contendere. Ne è seguita la declaratoria di cessazione della materia del contendere, estesa anche alle spese di lite. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando l'orientamento secondo cui tale sanzione opera solo per l'inammissibilità originaria e non per quella sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente come norma sulla sentenza costitutiva; la censura verteva sul momento di efficacia della costituzione del rapporto di lavoro, che secondo la società avrebbe dovuto coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza e non con la ricezione della richiesta di riassunzione.

  • art. 99 c.p.c.

    È invocato nel secondo motivo, insieme all'art. 112 c.p.c., per denunciare un preteso vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato nel secondo motivo per sostenere che la Corte d'appello avrebbe pronunciato oltre o fuori dai limiti della domanda della lavoratrice.

  • art. 2113, comma 4, c.c.

    Richiamato per valorizzare la validità del verbale di conciliazione e transazione sottoscritto in sede sindacale.

  • art. 411 c.p.c.

    Richiamato come base processuale della conciliazione in sede sindacale idonea a determinare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 412 ter c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 2113, comma 4, c.c. e 411 c.p.c. per la conciliazione sindacale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte afferma che il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto quando l'inammissibilità è sopravvenuta e non originaria, richiamando il prevalente orientamento di legittimità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per identificare il contributo unificato base rispetto al quale opera, in via sanzionatoria, l'eventuale ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Quando le parti depositano un valido verbale di conciliazione che dichiara espressamente cessata la materia del contendere, la Corte di cassazione deve prenderne atto e dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in ordine alle spese del giudizio se l'accordo transattivo lo prevede espressamente o comunque regola integralmente il contenzioso.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è dovuto solo in presenza di inammissibilità originaria dell'impugnazione e non quando l'inammissibilità sia sopravvenuta per effetto di eventi successivi, come una conciliazione.
  • In presenza di una sentenza costitutiva e di una domanda di costituzione di rapporto, il tema della decorrenza degli effetti può essere oggetto di censura sotto il profilo dell'art. 2932 c.c. e del rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la decisione sul punto resta assorbita se interviene una conciliazione che definisce la lite.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.