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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22114/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di pagamento relativi all'accisa sull'energia elettrica per più annualità, emessi nei confronti di una società consortile che aveva chiesto il riconoscimento dell'esenzione prevista per l'energia autoprodotta con impianti da fonti rinnovabili e consumata in locali diversi dalle abitazioni. L'Ufficio aveva sospeso gli effetti degli avvisi mentre esaminava un'istanza di riconoscimento del legittimo affidamento; successivamente aveva emesso atti confermativi. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire, ritenendo che la sospensione impedisse una lesione attuale. La società incorporante ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 2-quater, comma 1-quinquies, d.l. n. 564/1994 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che la norma attribuisce una facoltà di attendere l'atto confermativo senza perdere il diritto di impugnare l'atto sospeso, che l'avviso di pagamento resta atto immediatamente lesivo per i suoi effetti accertativi e contabili, e che non esiste alcuna espressa previsione di inammissibilità o improcedibilità. Ha inoltre richiamato il principio per cui le ipotesi di inammissibilità sono tassative e, in subordine, ha prospettato questione di legittimità costituzionale se la norma fosse interpretata nel senso della preclusione all'impugnazione immediata. L'Agenzia ha resistito sostenendo l'assenza di interesse concreto e attuale durante la sospensione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha interpretato l'art. 2-quater, comma 1-quinquies, d.l. n. 564/1994 nel senso che la facoltà di impugnare l'atto sospeso insieme al successivo atto confermativo o modificativo non esclude l'interesse ad agire immediato contro l'avviso di pagamento sospeso. Ha valorizzato la natura autonomamente impugnabile dell'avviso di pagamento in materia di accise, la permanenza della lesività dell'atto sotto il profilo accertativo e contabile, l'assenza di termini certi per l'adozione dell'atto confermativo e l'incompatibilità della tesi restrittiva con gli artt. 24 e 111 Cost. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, perché esamini gli altri motivi di appello rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2-quater, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 1994, n. 564

    attribuisce all'amministrazione finanziaria un potere cautelare di sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato

  • art. 2-quater, comma 1-quater, d.l. 30 settembre 1994, n. 564

    in caso di pendenza del giudizio, la sospensione cessa con la pubblicazione della sentenza, senza escludere la prosecuzione del processo

  • art. 2-quater, comma 1-quinquies, d.l. 30 settembre 1994, n. 564

    il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato

    la norma amplia le possibilità di tutela del contribuente e non gli impone di attendere l'atto confermativo, né fa venir meno l'interesse a impugnare subito l'atto sospeso

  • art. 14 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    l'avviso di pagamento in materia di accise è atto autonomamente impugnabile perché contiene la pretesa fiscale nell'an e nel quantum ed è immediatamente lesivo

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    consente l'impugnazione dell'avviso di pagamento quale atto impositivo autonomamente lesivo

  • art. 24 Cost.

    la tutela giurisdizionale del contribuente non può essere compressa da un'interpretazione che gli impedisca di agire contro un atto immediatamente lesivo

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno dell'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva e non irragionevolmente compressa

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale, ma la sospensione dell'atto non lo esclude automaticamente

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la tempestività dell'impugnazione

  • art. 1282 c.c.

    citato negli avvisi per il calcolo degli interessi legali

  • art. 1559 c.c.

    richiamato nel controricorso per qualificare il rapporto di somministrazione dell'energia ai beneficiari finali

  • art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato dalla ricorrente per evidenziare effetti pregiudizievoli della mancata impugnazione nel contesto fiscale

  • art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per analogia dalla ricorrente in tema di improcedibilità nei procedimenti tributari

  • art. 21-quater L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato per il raffronto sull'assenza, nell'art. 2-quater, di un termine certo per l'adozione dell'atto confermativo

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente attraverso la giurisprudenza costituzionale sulle restrizioni non giustificate alla tutela giurisdizionale

Massime di principio

  • In materia tributaria, la facoltà del contribuente di impugnare l'atto sospeso insieme al successivo atto confermativo o modificativo non elimina, di per sé, la legittimazione e l'interesse a proporre ricorso immediato contro l'atto sospeso, quando quest'ultimo sia già autonomamente lesivo.
  • L'interesse ad agire va valutato in concreto e non viene meno per il solo fatto che l'efficacia esecutiva dell'atto sia sospesa, se permangono gli effetti accertativi dell'obbligazione tributaria e gli oneri connessi alla sua iscrizione in bilancio.
  • La sospensione cautelare dell'atto da parte dell'amministrazione non equivale ad annullamento né determina automaticamente inammissibilità del ricorso; se l'atto viene poi annullato, la questione si trasferisce eventualmente sul piano della cessazione della materia del contendere.
  • In mancanza di una previsione espressa che imponga l'attesa dell'atto confermativo o che commini l'inammissibilità, l'interpretazione delle norme di sospensione deve essere letta in senso ampliativo della tutela giurisdizionale del contribuente e non restrittivo.
  • L'avviso di pagamento in materia di accise è un atto impositivo autonomamente impugnabile quando contiene tutti gli elementi idonei a individuare la pretesa fiscale nell'an e nel quantum.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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