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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08464/2026 del 04/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IVA e IRAP relativo all’anno d’imposta 2008, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione i costi riferiti alla quota capitale dei canoni di leasing immobiliare stipulati per l’acquisto di un terreno edificabile e la successiva costruzione di un fabbricato industriale, ritenendo tali costi dedotti in eccesso ai sensi dell’art. 36, comma 7, del d.l. 223/2006. In primo grado la pretesa erariale veniva accolta solo in parte, con rideterminazione della percentuale di indeducibilità. In appello la CTR confermava la decisione, valorizzando la destinazione di una parte dell’area ad uso pubblico e ritenendo necessario scorporare dal costo del terreno la quota riferibile a tale area, con conseguente indeducibilità dei canoni nella misura del 30,33%. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.l. 223/2006, sostenendo che l’intera quota riferibile al terreno dovesse considerarsi indeducibile, che l’area destinata a verde pubblico/oneri di urbanizzazione non fosse bene strumentale e che comunque il costo dell’area non fosse ammortizzabile né potesse generare canoni di leasing deducibili.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito della questione fiscale perché ha dichiarato estinto il giudizio. Ha preso atto che la società contribuente aveva depositato domanda di definizione agevolata della lite pendente ex L. 197/2022, unitamente alla prova del pagamento di quanto dovuto come saldo, e che non risultava notificato alcun diniego della definizione entro il termine previsto. Di conseguenza ha applicato l’art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022, rilevando che, in presenza del deposito della domanda e della prova del versamento, il processo deve essere dichiarato estinto. Le spese sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate e non è stata disposta la condanna al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti, la definizione agevolata prevista dalla legge consente l’estinzione del giudizio quando il contribuente deposita la domanda e la prova del versamento dovuto o della prima rata, senza che sia necessario attendere una decisione sul merito.
  • L’eventuale diniego della definizione agevolata, se non notificato nei termini stabiliti, non impedisce l’effetto estintivo del processo già verificatosi per effetto del deposito della domanda e del pagamento.
  • Quando il giudizio si estingue per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe ogni questione di merito, sicché la Corte non si pronuncia sulla correttezza della pretesa fiscale o sull’interpretazione della norma impositiva contestata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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