Cassazione Civile, Ordinanza n. 12231/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Due soggetti avevano agito per il risarcimento del danno non patrimoniale assumendo di essere stati diffamati da dichiarazioni pronunciate nel corso di un raduno politico-culturale: il primo, persona fisica attiva in ambito politico locale, e la seconda, associazione culturale, sostenevano che il convenuto li avesse ingiustamente ricondotti all'area ideologica neofascista, fascista e neonazista, chiedendo una somma a titolo risarcitorio. Il tribunale aveva rigettato le domande; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che le espressioni rientrassero nell'esercizio del diritto di critica politica e che il riferimento storico-politico non fosse diffamatorio. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano: violazione delle regole sulle presunzioni per avere il giudice di merito valorizzato fatti asseritamente privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; nullità per difetto di motivazione nella scelta degli elementi presuntivi; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere attribuito valore ad ammissioni o conferme di circostanze che, secondo i ricorrenti, non risultavano dagli atti; erronea applicazione della scriminante del diritto di critica, poiché non era stata accertata la verità del fatto narrato e, inoltre, la critica politica non avrebbe potuto riguardare un soggetto privo di incarichi pubblici e colpire la sua persona piuttosto che la sua attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: quanto ai primi due, ha escluso il vizio nella valutazione presuntiva perché il giudice di merito aveva fondato il proprio ragionamento su circostanze non smentite e in parte pubblicamente ribadite dallo stesso interessato, inserite in un discorso di natura politico-storica; quanto al terzo, ha rilevato la carenza di specificità e la sostanziale critica del merito della valutazione probatoria, non consentita in sede di legittimità; quanto al quarto, ha affermato che il diritto di critica politica può esprimersi anche con toni aspri, attingendo a fatti storici o di pubblico interesse, senza essere soggetto a un rigoroso vincolo di obiettività, e che tale critica può riguardare anche soggetti attivi nella politica locale. I ricorrenti sono stati inoltre condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la violazione è deducibile solo se il giudice compie un vizio di sussunzione nella valutazione degli indizi presuntivi; altrimenti la critica investe il merito
la presunzione semplice richiede indizi gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto la Corte ha escluso la violazione perché il ragionamento presuntivo si fondava su circostanze non smentite
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
il vizio di motivazione è escluso quando il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito è chiaramente ricostruibile dalla sentenza
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza, ma ritenuto non violato
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
vengono indicati come parametri dei motivi di ricorso; la Corte esclude la sussistenza dei vizi dedotti
non consente di trasformare in cassazione una mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio, salvo errore percettivo o travisamento della prova
la violazione è configurabile solo in caso di uso distorto del criterio legale di valutazione della prova, non quando si contesti la ricostruzione di merito
richiamato quale base della scriminante del diritto di critica; la Corte ne ribadisce l'applicabilità alla critica politica nei limiti elaborati dalla giurisprudenza
art. 21 Cost.
tutela la libertà di manifestazione del pensiero, posta a fondamento della critica politica
art. 2 Cost.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela della reputazione e dei diritti della persona
art. 3 Cost.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela dell'eguaglianza e della dignità personale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
a seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 5 l. n. 645 del 20/06/1952
richiamato per chiarire che l'uso di espressioni come "fascista" non è di per sé indice di disvalore penale se non accompagnato da atti idonei alla ricostituzione del partito fascista
art. 11 l. n. 152 del 22/05/1975
norma modificativa richiamata nel medesimo contesto sul disvalore penale di determinate condotte
richiamato solo indirettamente nella disciplina dell'onere della prova, ma non decisivo nella motivazione
Massime di principio
- La violazione delle norme sulle presunzioni semplici è configurabile in cassazione soltanto quando il giudice di merito, dopo avere qualificato gli indizi, li applichi in modo logicamente incongruo rispetto al paradigma dell'art. 2729 c.c.; non è sufficiente una diversa lettura del materiale probatorio.
- La censura di vizio motivazionale non è fondata se dalla sentenza emerge con chiarezza il percorso logico seguito dal giudice nel selezionare e valorizzare gli elementi di prova.
- In sede di legittimità non è ammessa una mera rivalutazione del merito probatorio sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., salvo il caso di travisamento oggettivo della prova o di uso del tutto scorretto delle regole legali di valutazione.
- Il diritto di critica politica può essere esercitato anche con toni aspri e attraverso il richiamo a fatti storici o già di pubblico dominio, purché le espressioni siano funzionali a una valutazione politica e non si traducano in una gratuita aggressione personale priva di pertinenza.
- La critica politica non è soggetta al medesimo rigore di verità richiesto per la cronaca e può fondarsi su elementi storici e di pubblico interesse, anche se non tutti puntualmente provati, quando siano utilizzati per formulare un giudizio politico complessivo.
- L'attribuzione di qualificazioni come 'fascista' o simili non integra di per sé un illecito penale o civile, se inserita in un contesto di critica politica e non accompagnata da condotte penalmente rilevanti finalizzate alla ricostituzione del partito fascista.
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