Cassazione Civile, Ordinanza n. 06152/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relative all'anno d'imposta 2009, recuperando costi ritenuti indebitamente dedotti per operazioni con soggetti localizzati in paesi a fiscalità privilegiata e per una pretesa partecipazione della contribuente a operazioni soggettivamente inesistenti. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi il rigetto dell'appello dell'Ufficio in CTR. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato riconoscimento di un giudicato esterno formatosi successivamente su una sentenza che, per l'anno 2010, aveva localizzato la medesima impresa estera ad Hong Kong e non nella Cina popolare; 2) violazione dell'art. 21 d.P.R. 633/1972, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 110 d.P.R. 917/1986, sostenendo che la CTR avrebbe errato nel localizzare la controparte commerciale in Cina popolare sulla base della documentazione doganale invece che della fattura emessa da società con sede ad Hong Kong; 3) violazione degli artt. 19, 21, comma 7, e 54 d.P.R. 633/1972 nonché degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto non provata dall'Ufficio la consapevolezza della contribuente di partecipare a operazioni soggettivamente inesistenti con la società austriaca indicata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato esterno invocato riguardava un diverso periodo d'imposta successivo (2010), mentre la controversia concerneva il 2009: il giudicato tributario su un anno d'imposta fa stato, in linea generale, nei giudizi relativi ad anni successivi e non a quelli precedenti. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e a contestare il convincimento del giudice di merito sulla localizzazione della società estera e sull'insussistenza della partecipazione consapevole della contribuente alle operazioni contestate; inoltre, il secondo motivo era anche inammissibile per novità della questione relativa alla natura della bolletta doganale. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. È stata esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
Il giudicato esterno è invocabile solo nei limiti oggettivi e temporali del rapporto definito; nel caso concreto non poteva estendersi a un periodo d'imposta precedente rispetto a quello oggetto della sentenza invocata.
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per il regime del giudicato formale e sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per prospettare la dedotta violazione sul giudicato esterno.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte ha però ritenuto che i motivi mascherassero una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura sul secondo motivo è stata sostanzialmente riqualificata come tentativo di contestare il convincimento del giudice di merito, non consentito in cassazione.
Richiamato per affermare che non è censurabile in cassazione la valutazione di attendibilità delle prove e il giudizio di prevalenza tra fonti probatorie, salvo i limiti propri del vizio di legittimità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La questione sulla bolletta doganale è stata ritenuta nuova perché il ricorso non indicava adeguatamente dove fosse stata dedotta nei gradi di merito.
Richiamato quale norma che, secondo la ricorrente, individua il documento fiscale rilevante; la Corte non ha accolto la tesi perché implicava una nuova lettura del merito.
Richiamato nel terzo motivo in tema di detrazione IVA e riparto dell'onere probatorio.
art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972
Richiamato nel terzo motivo in relazione alle operazioni contestate e alla prova della loro inesistenza soggettiva.
Richiamato nel terzo motivo quale base dell'accertamento IVA.
Richiamato nel secondo motivo in tema di deducibilità dei costi verso paesi a fiscalità privilegiata.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che le censure mirassero a una rivalutazione del merito probatorio.
Richiamati per le presunzioni; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché volta a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su un determinato periodo d'imposta, in materia tributaria, non è automaticamente spendibile per annualità precedenti: esso fa stato, di regola, nei giudizi relativi a imposte dello stesso tipo per anni successivi e non per quelli anteriori.
- In cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazioni di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di diversa ponderazione dell'attendibilità delle prove.
- La contestazione sull'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile quando il ricorso non evidenzi specificamente che la questione sia stata dedotta nei gradi precedenti e non si risolva in un dissenso sul convincimento espresso nella sentenza impugnata.
- Quando il giudice di merito ritiene non provata la partecipazione consapevole del contribuente a operazioni soggettivamente inesistenti, la censura dell'Ufficio che miri solo a sovrapporre una diversa lettura degli elementi probatori è inammissibile in sede di legittimità.
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