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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08360/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal furto, avvenuto nel marzo 2007, di due container di sigarette presi in carico da una società che gestiva un magazzino di custodia temporanea presso il porto di Gioia Tauro. L’amministrazione aveva inizialmente emesso un avviso di pagamento poi annullato in autotutela e lo aveva sostituito con un nuovo atto impositivo, relativo alla stessa pretesa ma privo dell’indicazione dei dazi doganali. La contribuente aveva impugnato il secondo atto. In appello la decisione di merito aveva accolto la pretesa dell’amministrazione limitatamente all’accisa, negando però l’IVA e ritenendo legittimo il secondo atto sostitutivo. In cassazione l’amministrazione ha dedotto violazione delle norme doganali, IVA e accise sostenendo che, trattandosi di merce in custodia temporanea sottratta con furto, dovessero essere dovuti anche dazio e IVA all’importazione, oltre all’accisa; la società, con ricorso incidentale, ha sostenuto invece che il furto dovesse essere trattato come perdita rilevante ai fini dell’abbuono dell’accisa, richiamando l’archiviazione penale, e che il secondo avviso fosse illegittimo perché emesso in assenza di nuovi elementi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale solo in relazione all’IVA, ritenendo decisivo che la merce fosse in regime di custodia temporanea e quindi non già definitivamente nella disponibilità commerciale del circuito unionale; ha quindi cassato la sentenza impugnata sul punto, perché la CTR non aveva verificato correttamente il regime doganale e la disciplina applicabile alla nascita ed esigibilità dell’imposta. Ha invece rigettato il ricorso incidentale della contribuente, affermando che il furto di merci sottoposte ad accisa in regime sospensivo non integra perdita per caso fortuito o forza maggiore ai fini dell’abbuono, ma determina svincolo irregolare e conseguente esigibilità dell’accisa. È stato altresì ritenuto legittimo il secondo atto impositivo emesso in autotutela, poiché l’amministrazione può annullare e sostituire l’atto viziato, nei termini di decadenza e in assenza di giudicato, anche per ragioni sostanziali. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 203 CDC

    richiamato dall’amministrazione per sostenere che la sottrazione al controllo doganale fa sorgere l’obbligazione doganale all’importazione

  • art. 36 TULD

    evocato quale norma che presume l’immissione in consumo della merce sottratta ai controlli doganali

  • art. 67 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel motivo principale relativo all’IVA all’importazione

  • art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel motivo principale relativo all’IVA all’importazione

  • art. 313, comma 2, DAC

    richiamato per la disciplina della prova della provenienza doganale della merce

  • art. 314 DAC

    richiamato per la disciplina della merce introdotta via mare nel territorio doganale unionale

  • artt. 315-318 DAC

    richiamati per la disciplina della prova doganale e della posizione della merce

  • art. 71, par. 2, Direttiva 2006/112/CE

    richiamato nel motivo principale sull’IVA per i beni vincolati a regimi sospensivi

  • art. 39-sexies d.lgs. n. 504 del 1995

    richiamato a sostegno dell’assunto per cui, ove sia dovuta l’accisa, sarebbe dovuta anche l’IVA

  • art. 4 TUA

    disciplinata la concessione dell’abbuono dell’accisa in caso di perdita o distruzione di prodotti in regime sospensivo; la Corte ne afferma la disapplicazione nella parte contrastante con il diritto unionale e ne esclude l’applicazione al furto

  • art. 2 TUA

    individua il momento di esigibilità dell’accisa all’immissione in consumo e ricomprende lo svincolo irregolare dal regime sospensivo

  • art. 14, par. 1, Direttiva 92/12/CEE

    interpretata nel senso che l’abbuono non si applica al furto/svincolo irregolare, ma solo alle perdite imputabili a caso fortuito o forza maggiore

  • art. 6, par. 1, Direttiva 92/12/CEE

    richiamato per affermare che l’accisa diviene esigibile all’immissione in consumo, inclusa la fuoriuscita dal regime sospensivo

  • art. 7, par. 4, Direttiva 2008/118/CE

    richiamato in via di interpretazione conforme per definire caso fortuito e forza maggiore, con effetti riflessi anche sulla disciplina previgente

  • art. 206 CDC

    richiamato per la nozione di distruzione totale o perdita irrimediabile e per escludere che il furto equivalga a perdita definitiva

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel secondo motivo incidentale a sostegno del principio di unicità dell’accertamento e dei presupposti per nuovi atti

  • art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994

    richiamato sulle forme dell’autotutela tributaria

  • artt. 10-quater e 10-quinquies l. n. 212 del 2000

    richiamati come disciplina dell’autotutela tributaria

  • artt. 2, 23, 53 e 97 Cost.

    richiamati per fondare il potere di autotutela tributaria in funzione della corretta esazione dei tributi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’incidentale

Massime di principio

  • Nella disciplina delle accise, il furto di merci sottoposte a regime sospensivo in un deposito autorizzato non integra, di per sé, una perdita irrimediabile o un caso fortuito idoneo a fondare l’abbuono d’imposta; esso si qualifica piuttosto come svincolo irregolare dal regime sospensivo, con conseguente esigibilità dell’accisa.
  • L’abbuono dell’accisa previsto per perdita o distruzione di prodotti in regime sospensivo va interpretato restrittivamente e può operare solo in presenza di eventi che rendano il prodotto definitivamente inutilizzabile o comunque oggettivamente perduto nei termini richiesti dalla disciplina unionale.
  • La nozione di caso fortuito o forza maggiore, in materia di tributi armonizzati, richiede circostanze esterne, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non siano evitabili nonostante tutte le precauzioni del caso; non basta la mera estraneità del soggetto passivo al fatto illecito del terzo.
  • Quando un prodotto in regime sospensivo viene sottratto o rubato, la sua permanenza nel circuito economico potenziale dell’Unione impedisce di equiparare l’evento a una perdita definitiva ai fini dell’abbuono dell’imposta.
  • L’amministrazione finanziaria, in assenza di giudicato e nel rispetto dei termini di decadenza, può annullare in autotutela un atto impositivo viziato e sostituirlo con un nuovo avviso, anche se il vizio è sostanziale e non meramente formale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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