Cassazione Civile, Ordinanza n. 26280/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
Un ente locale aveva intimato il pagamento del COSAP per l'occupazione abusiva di un'area, assumendo che una parte di suolo fosse occupata oltre i limiti della concessione rilasciata dall'autorità portuale. La destinataria della richiesta aveva opposto che l'area contestata appartenesse al demanio marittimo/statale e non al patrimonio comunale, sicché il Comune non avrebbe avuto titolo a pretendere il canone. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda dell'ente, rilevando che il Comune non aveva provato in modo adeguato la proprietà comunale dell'area. In cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione di norme sul COSAP, dell'art. 2700 c.c. e del regolamento comunale, lamentando che il verbale della polizia locale, non impugnato con querela di falso, avrebbe dovuto fare piena prova dell'occupazione abusiva; 2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il COSAP sarebbe dovuto anche in presenza di concessione e che l'occupazione sarebbe stata abusiva anche a prescindere dalla proprietà comunale o demaniale dell'area.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il verbale della polizia locale avesse fede privilegiata solo quanto ai fatti percepiti direttamente dal pubblico ufficiale, non anche sulla diversa questione giuridica della titolarità dell'area occupata. Ha inoltre osservato che il secondo motivo non denunciava un fatto storico omesso, ma la mancata considerazione di argomentazioni difensive, estranee al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte ha infine rilevato che la ratio decisiva della sentenza impugnata era l'insufficienza della prova circa la proprietà comunale dell'area e che, se il bene appartiene al demanio statale, il Comune non ha titolo per imporre il COSAP. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa della controparte; disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 52 e 63 d.lgs. n. 446/1997
Sono richiamati come base normativa della disciplina del COSAP e dei poteri regolamentari dell'ente, ma non possono superare il difetto di prova sulla titolarità del bene su cui il canone viene preteso.
La fede privilegiata del verbale del pubblico ufficiale copre i fatti attestati come avvenuti in sua presenza, non la titolarità giuridica dell'area né le valutazioni o gli apprezzamenti del verbalizzante.
artt. 19 e 28 del regolamento comunale istitutivo della COSAP
Invocati dal ricorrente a sostegno della pretesa tariffaria, ma ritenuti non decisivi rispetto al mancato accertamento della proprietà comunale dell'area.
Richiamato nel quadro degli accertamenti compiuti dalla polizia locale, senza rilievo dirimente sulla titolarità del bene.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non la mancata valutazione di deduzioni o argomentazioni difensive.
La doppia conforme dei giudizi di merito preclude la denuncia del vizio motivazionale nei termini previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il verbale redatto da un pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso solo dei fatti direttamente attestati e percepiti dal verbalizzante; non copre, invece, le valutazioni, gli apprezzamenti e le questioni giuridiche, come la titolarità del bene occupato.
- In tema di pretesa COSAP, l'ente impositore deve dimostrare il titolo che lo abilita a richiedere il canone, inclusa la riconducibilità dell'area al proprio patrimonio o demanio di riferimento; se il bene appartiene al demanio statale, il Comune è privo di titolo per imporre il canone.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di tesi difensive o argomentazioni giuridiche della parte.
- In presenza di doppia conforme di merito, la censura di insufficienza o contraddittorietà motivazionale è ulteriormente limitata nei termini stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.
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