Cassazione Civile, Ordinanza n. 05465/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un intervento edilizio su un fabbricato sito in Comune di Sant’Alessio Siculo. Il vicino confinante ha chiesto la tutela contro la violazione delle distanze legali; il Tribunale ha ordinato la demolizione del fabbricato, mentre la Corte d’appello ha parzialmente riformato disponendo l’arretramento delle porzioni di manufatto non in aderenza o sul confine fino a cinque metri dal confine. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 31 lett. d) l. r. 457/78, L. 98/2013, artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la natura di mera ristrutturazione edilizia del preesistente intervento, qualificandolo invece come nuova costruzione sulla base di un supposto aumento di sagoma, superficie e volume; (2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa pronuncia sull’istanza di rinnovo della CTU, già disposta dal giudice istruttore ma poi non eseguita, con conseguente asserita carenza di accertamento tecnico; (3) violazione di legge in punto di spese, perché la Corte d’appello avrebbe illegittimamente posto a carico degli appellanti le spese del primo grado, compensando solo parzialmente quelle di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto necessario riesaminare la domanda originaria alla luce dello ius superveniens in materia edilizia e distanze, poiché la disciplina sopravvenuta ha ampliato l’ambito della demolizione e ricostruzione consentendo, in determinate condizioni, il mantenimento delle distanze legittimamente preesistenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando i principi richiamati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 31 lett. d) l. r. 457/78
richiamato dai ricorrenti per sostenere la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia
richiamata come disciplina sopravvenuta rilevante per la nozione di ristrutturazione edilizia e per il regime delle demolizioni e ricostruzioni
invocati per denunciare omessa pronuncia e erronea valutazione delle prove e della CTU
norma di riferimento per i vizi dedotti in cassazione
indicato come intervento che ha modificato la nozione di ristrutturazione edilizia, consentendo la demolizione e ricostruzione con la sola conservazione della volumetria originaria
richiamato nella versione risultante dalle modifiche legislative per definire la ristrutturazione edilizia e le demolizioni e ricostruzioni
richiamato come intervento che ha inciso sul tema delle distanze nelle costruzioni e ha introdotto i commi aggiuntivi all’art. 2-bis del Testo Unico edilizia
consente la demolizione e ricostruzione nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti e, per gli incentivi volumetrici, anche con ampliamenti fuori sagoma e superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze preesistenti
D.M. 1444/1968
richiamato quale fonte degli standard urbanistici e delle distanze inderogabili tra fabbricati, salvo diverse previsioni comunali o legislative
indicato come ulteriore intervento di riforma del Testo Unico dell’Edilizia, volto a semplificare e accelerare le procedure edilizie
legge di conversione che ha inciso sulla struttura dell’art. 3 D.P.R. 380/2001 e sulla disciplina della ristrutturazione edilizia
art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001
richiamato per la nuova definizione di ristrutturazione edilizia, comprensiva della demolizione e ricostruzione con sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche diverse
art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. 380/2001
richiamato nel coordinamento con la manutenzione straordinaria nel nuovo assetto normativo
Massime di principio
- In materia di distanze tra costruzioni, la sopravvenienza di una disciplina più favorevole al costruttore può rendere non più illegittima l’opera ultimata se questa risulta conforme al nuovo regime, con conseguente irrilevanza delle successive modifiche normative sfavorevoli al vicino.
- Quando il motivo di ricorso investe la corretta qualificazione giuridica di un intervento edilizio, il giudice deve tener conto dello ius superveniens intervenuto prima della decisione di legittimità, se la nuova disciplina è pertinente alla questione dedotta.
- La disciplina vigente sulla demolizione e ricostruzione consente, nei casi previsti, il mantenimento delle distanze legittimamente preesistenti; ove siano rispettati i presupposti normativi, il vicino non può pretendere la riduzione dell’edificio alle distanze oggi richieste se l’opera ricostruita si colloca nel perimetro della deroga legislativa.
- Dopo le riforme del 2019 e del 2020, la demolizione e ricostruzione può integrare ristrutturazione edilizia anche se comporta mutamenti di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, restando decisivo verificare i limiti e le eventuali deroghe previsti dalla legislazione o dagli strumenti urbanistici comunali.
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