Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00428/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale della polizia municipale con cui veniva contestato al proprietario di un veicolo il superamento di oltre 40 km/h del limite di velocità di 50 km/h. L'opposizione era stata rigettata sia dal Giudice di Pace sia dal Tribunale. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con quattro motivi, la violazione di norme che impongono la preventiva segnalazione delle postazioni di controllo della velocità e la contestuale illegittimità del verbale per mancata indicazione, nel verbale stesso, della segnaletica e della sua tipologia (fissa o mobile), sostenendo anche l'applicabilità della direttiva ministeriale che richiederebbe segnaletica sia fissa sia mobile nei controlli sporadici. Ha inoltre contestato la ripartizione dell'onere probatorio sulla visibilità/idoneità della segnaletica, ritenendo che dovesse gravare sull'amministrazione, nonché l'assenza nel verbale di indicazioni sulla taratura, omologazione e verifiche periodiche dell'autovelox, anche in considerazione del dedotto mancato accesso agli atti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata menzione, nel verbale, della presegnalazione dell'autovelox, chiarendo che la legge impone l'obbligo di preventiva segnalazione ma non richiede che il verbale indichi puntualmente gli estremi del cartello, trattandosi di circostanza oggettiva e la cui prova dell'adempimento resta in capo all'amministrazione nel giudizio. È stato ritenuto inammissibile il profilo sulla presunta necessità di segnaletica fissa e mobile perché non pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato respinto perché il Tribunale si era limitato a decidere sulla diversa questione della necessità di segnalazione fissa/mobile, mentre il terzo è stato assorbito dal rigetto del primo. È stato infine respinto il motivo sulla taratura dell'apparecchio: la Corte ha ribadito che, dopo la sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale, le apparecchiature devono essere sottoposte a verifiche periodiche, ma il verbale non deve necessariamente riportare gli estremi del certificato di taratura; la prova della regolare taratura e omologazione va fornita dall'amministrazione, mentre al trasgressore spetta allegare e provare l'eventuale malfunzionamento dello strumento. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 6-bis, d.lgs. n. 285/1992

    impone che le postazioni di controllo della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili; la mancata indicazione nel verbale della presenza del cartello non ne determina nullità se la segnalazione esiste ed è provata.

  • art. 4 D.L. 20 giugno 2002, n. 121, conv. in L. 1 agosto 2002, n. 168

    pone in capo all'ente proprietario della strada l'obbligo di dare idonea informazione dell'installazione e dell'uso dei dispositivi elettronici di rilevamento della velocità.

  • art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285/1992

    dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale, richiede verifiche periodiche di funzionalità e taratura delle apparecchiature impiegate per l'accertamento della velocità.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: l'amministrazione deve dimostrare l'adempimento degli obblighi di legge e la regolare taratura; al sanzionato spetta la prova contraria del malfunzionamento quando l'amministrazione abbia provato la taratura.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nel primo motivo, ma la decisione non sviluppa un'autonoma ratio applicativa oltre ai profili probatori del verbale.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato per la doglianza sul thema decidendum e sui limiti della domanda/impugnazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia, ritenuto infondato.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di prova e non contestazione; la Corte non accoglie la doglianza perché la ripartizione dell'onere probatorio è stata correttamente applicata.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente senza che la Corte ne ravvisi una violazione decisiva.

  • art. 7 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prova della visibilità della segnaletica, ma non fonda una diversa soluzione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di opposizione a sanzione per eccesso di velocità, l'obbligo di preventiva segnalazione della postazione di controllo è imposto dalla legge a tutela dell'utenza, ma la validità del verbale non dipende dalla presenza, nel verbale stesso, dell'indicazione puntuale degli estremi del cartello di preavviso.
  • L'amministrazione deve provare in giudizio l'effettivo adempimento dell'obbligo di presegnalazione e la regolare taratura/verifica periodica dell'apparecchiatura; tuttavia, una volta prodotta tale prova, grava sul sanzionato l'onere di dimostrare il concreto malfunzionamento o l'inidoneità della segnaletica a svolgere la funzione di avviso.
  • La mancata menzione nel verbale degli estremi del certificato di taratura non comporta di per sé nullità della sanzione, perché la taratura costituisce un requisito probatorio dell'affidabilità dello strumento che può essere dimostrato dall'amministrazione in giudizio mediante la relativa documentazione.
  • La censura che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata è inammissibile in cassazione.
  • Le indicazioni contenute in circolari o direttive amministrative non possono derogare ai requisiti imposti dalla normativa primaria; al più valgono come ordini di servizio interni, senza incidere autonomamente sulla validità dell'accertamento se la legge è comunque rispettata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.