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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16122/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda un contributo di bonifica richiesto per l’anno 2012 su terreni e fabbricati siti in Piacenza, per complessivi euro 3.485, mediante un preventivo avviso di pagamento e, successivamente, una cartella di pagamento. Il giudice di merito aveva respinto la pretesa del consorzio ritenendo, da un lato, che le opere idrauliche non arrecassero un beneficio diretto e specifico agli immobili del contribuente, anche in ragione della loro ubicazione sopraelevata rispetto ai fondi circostanti; dall’altro, che l’avviso fosse carente di motivazione perché rinviava per relationem a una pagina web per l’individuazione esatta degli immobili interessati. In cassazione il consorzio ha proposto quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente/carenza di motivazione; violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni quanto all’esistenza del beneficio consortile; erronea valutazione della prova contraria; violazione della disciplina sulla motivazione degli atti tributari per il rinvio a contenuti reperibili sul sito internet dell’ente. La Corte ha preliminarmente osservato che l’impugnazione dell’avviso di pagamento atipico era divenuta priva di interesse per la successiva emissione e impugnazione della cartella, sicché il thema decidendum si concentrava sulla cartella. Su questo secondo atto ha accolto sia il motivo sulla motivazione, sia quelli sul beneficio di bonifica, ritenendo insufficiente e non coerente la motivazione del giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte di ricorso riferita all’avviso di pagamento, perché la successiva cartella di pagamento aveva sostituito quell’atto e concentrato su di sé la controversia. Ha poi accolto il ricorso nei limiti dell’impugnazione della cartella di pagamento, ritenendo fondate le censure sulla motivazione per relationem e sulla valutazione del beneficio diretto e specifico da bonifica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 59 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    "I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche... hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate"

    Conferma il potere dei consorzi di imporre contributi alle proprietà consorziate per il perseguimento dei fini istituzionali.

  • art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    "I contributi dei proprietari... costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti"

    I contributi di bonifica sono oneri reali sui fondi e sono riscossi con le norme dell'esazione delle imposte dirette.

  • art. 17 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    È richiamato per confermare la perdurante applicabilità del sistema di riscossione mediante ruolo dei contributi di bonifica.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma può essere interpretata estensivamente per consentire l'impugnazione di atti atipici che portano a conoscenza una pretesa tributaria ben individuata.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale termine generale per l'impugnazione della cartella di pagamento; la facoltatività dell'impugnazione dell'atto atipico non incide su tale termine per l'atto tipico successivo.

  • art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La successiva instaurazione del giudizio sull'atto tipico determina cessazione della materia del contendere sul giudizio relativo all'atto atipico.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    La motivazione per relationem è valida se l'atto richiamato è allegato o ne è riprodotto il contenuto essenziale; la conoscibilità agevole del documento richiamato può soddisfare l'obbligo motivazionale.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato insieme allo Statuto del contribuente come parametro generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi/tributari.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale e non essere apparente o meramente illogica.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di valutazione della prova.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato sia per la motivazione della sentenza sia per la motivazione dell'atto tributario.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la mancanza del beneficio consortile grava sul contribuente, in presenza della presunzione derivante dal piano di classifica e dal perimetro di contribuenza.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni sul beneficio di bonifica.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici e prova del beneficio consortile.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per la corretta valutazione delle prove e della prova contraria.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione della sentenza deve consentire il controllo logico e non può restare al di sotto del "minimo costituzionale".

  • artt. 24, 53, 97 e 111 Cost.

    Sono richiamati per il bilanciamento tra diritto di difesa del contribuente, capacità contributiva, buon andamento e garanzie del giusto processo.

Massime di principio

  • Negli atti tributari la motivazione per relationem è legittima solo se l'atto richiamato è allegato, riprodotto nel suo contenuto essenziale oppure comunque agevolmente conoscibile dal contribuente; un rinvio a documenti difficilmente reperibili o che richiedano ricerche complesse non soddisfa l'obbligo motivazionale.
  • Nel contenzioso sui contributi di bonifica, la comprensione del fondo nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica fanno sorgere una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio fondiario, che esonera il consorzio dall'onere probatorio iniziale ma consente al contribuente di fornire prova contraria.
  • Ai fini del contributo di bonifica non rileva che le opere siano eseguite materialmente sul fondo del contribuente; rileva invece la sussistenza di un beneficio diretto e specifico che il fondo riceve dall'opera consortile.
  • La motivazione della decisione di merito è viziata quando si fonda su un dato di per sé non decisivo, senza spiegare perché le opere e gli impianti consortili sarebbero inidonei ad arrecare il beneficio richiesto; in tal caso la motivazione non raggiunge il minimo costituzionale.
  • L'impugnazione di un atto tributario atipico che manifesta una pretesa impositiva è facoltativa e non preclude la successiva contestazione dell'atto tipico successivamente notificato; quando viene emesso e impugnato l'atto tipico, la controversia si concentra su quest'ultimo e il giudizio sull'atto precedente può essere dichiarato improcedibile o cessato per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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