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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20522/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un magistrato tributario che, in forza di una delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, aveva svolto dal 26 dicembre 2014 al 30 settembre 2015 le funzioni di Presidente facente funzioni della Commissione tributaria provinciale di Caserta. Egli chiedeva il riconoscimento del compenso fisso e variabile connesso a tale incarico. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello di Napoli, in riforma, aveva invece riconosciuto il diritto alla somma di euro 20.566,80, ritenendo che la disciplina invocata escludesse il compenso solo per le funzioni non giurisdizionali e non per quelle giurisdizionali svolte dal reggente. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d.lgs. n. 545/1992 e 39, comma 6, d.l. n. 98/2011, sostenendo che la norma esclude il compenso aggiuntivo anche quando il Presidente di sezione sostituisce il Presidente della Commissione; ha inoltre censurato l'interpretazione della Corte territoriale per la supposta irrazionalità del distinguere tra funzioni amministrative e giurisdizionali e per l'erroneo richiamo all'ingiustificato arricchimento della P.A.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha interpretato gli artt. 2 d.lgs. n. 545/1992 e 39, comma 6, d.l. n. 98/2011 nel senso che il Presidente di sezione che sostituisce il Presidente della Commissione tributaria non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo, né fisso né variabile, rispetto a quello già spettantegli per la funzione di Presidente di sezione. La Corte ha ritenuto che la sostituzione operi automaticamente per tutte le ipotesi di assenza, impedimento o vacanza e che il rinvio dell'art. 39, comma 6, riguardi i giudici tributari che svolgono le funzioni di Presidente di sezione o Vicepresidente, non i Presidenti di sezione che temporaneamente reggono la Commissione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha respinto la domanda originaria del magistrato tributario. Ha inoltre compensato le spese di lite di merito e di legittimità, considerato il recente consolidamento dell'orientamento seguito.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La censura del ricorso è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 2 d.lgs. n. 545/1992

    "Il presidente della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età"

    La sostituzione del Presidente della Commissione da parte del Presidente di sezione opera per ogni ipotesi di assenza, impedimento o vacanza e riguarda le funzioni non giurisdizionali; la norma non fonda un diritto a compensi ulteriori per la reggenza.

  • art. 13 d.lgs. n. 545/1992

    "Trattamento economico dei giudici tributari"

    Il compenso fisso e quello variabile sono collegati alla funzione giurisdizionale svolta dal giudice tributario e, per il Presidente di sezione, non possono essere duplicati quando questi sostituisca il Presidente di Commissione.

  • art. 39, comma 6, d.l. n. 98/2011

    "I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992"

    La disposizione limita il diritto ai compensi ai giudici che svolgono le funzioni di Presidente o Vicepresidente di sezione; non consente di attribuire compensi aggiuntivi al Presidente di sezione che regga la Commissione.

  • art. 24, lett. c), d.lgs. n. 545/1992

    Richiamato per escludere che l'organo di autogoverno possa attribuire competenze o effetti economici non previsti dalla legge.

  • art. 30, comma 1, lett. m), l. n. 413/1991

    "l'attribuzione al presidente della commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo"

    Richiamato come indice della omogeneità delle funzioni del Presidente di Commissione e del Presidente di sezione nel sistema previgente.

  • art. 26 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme alle norme successive come disciplina delle attribuzioni giurisdizionali del Presidente.

  • art. 27 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme alle norme successive come disciplina delle attribuzioni giurisdizionali del Presidente.

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme alle norme successive come disciplina delle attribuzioni giurisdizionali del Presidente.

  • art. 11 d.lgs. n. 545/1992

    "La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego."

    Serve a ribadire la natura non pubblicistica del rapporto dei giudici tributari, incompatibile con la logica del pubblico impiego.

  • art. 3, comma 121, l. n. 350/2003

    "Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai ce ordinario"

    Richiamato per confermare la specialità del regime del trattamento economico dei giudici tributari.

Massime di principio

  • Quando una norma prevede la sostituzione automatica del titolare di un ufficio giudicante in caso di assenza, impedimento o vacanza, la sostituzione va riferita all'intero complesso delle attribuzioni che la legge collega alla funzione, se il dato letterale e la ratio non consentono una distinzione diversa.
  • Il rinvio a un compenso previsto per una determinata funzione non consente di riconoscere un emolumento aggiuntivo a chi sia già titolare di un trattamento economico parametrato alla medesima o a funzione sostanzialmente omogenea, salvo espressa previsione legislativa.
  • In materia di compensi dei giudici tributari, il compenso fisso e quello variabile seguono la funzione svolta secondo la disciplina legale; non possono essere duplicati per la temporanea reggenza di un ufficio superiore quando il soggetto è già remunerato per la funzione di base.
  • L'interpretazione delle norme sull'assetto degli uffici tributari deve restare ancorata alla disciplina legislativa, senza attribuire all'organo di autogoverno il potere di introdurre, con delibere o regolamenti, nuovi titoli retributivi non previsti dalla legge.
  • La distinzione tra funzioni giurisdizionali e non giurisdizionali non può essere utilizzata per creare un trattamento economico ulteriore se il sistema normativo mostra che le attribuzioni del Presidente di Commissione e del Presidente di sezione sono sostanzialmente omogenee e già remunerate.

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