Cassazione Civile, Ordinanza n. 20277/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
Due clienti avevano acquistato, nel 2000, obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina per Euro 25.000 tramite la banca intermediaria che aveva proposto l’operazione. Dopo il declassamento dei titoli e il successivo default argentino, hanno convenuto in giudizio la banca deducendo, da un lato, la nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta ex art. 23 TUF e, dall’altro, la violazione degli obblighi informativi e di diligenza dell’intermediario, sostenendo di aver ricevuto solo un documento sui rischi generali degli investimenti e non informazioni specifiche sul titolo acquistato, né nella fase genetica né in quella esecutiva. Chiedevano l’annullamento o la risoluzione del contratto e la restituzione del capitale investito. La banca si opponeva, produceva il contratto quadro sottoscritto dai clienti con questionario di profilatura (esperienza elevata e alta propensione al rischio) e proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione delle cedole percepite. In primo grado il tribunale ritenne decisiva un’ordinanza precedente, qualificandola come sentenza parziale sulla nullità del contratto quadro; la corte d’appello, invece, escluse la natura decisoria dell’ordinanza, ritenne valido il contratto quadro, negò la responsabilità informativa dell’intermediario e rigettò le domande dei clienti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione del giudicato formale e dell’art. 279 c.p.c., sostenendo che l’ordinanza di primo grado fosse in realtà una sentenza definitiva sulla nullità del contratto quadro; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 23, comma 5, TUF, sostenendo che la corte d’appello avesse erroneamente posto a loro carico la prova dell’omessa informazione, mentre l’onere incombeva sulla banca; 3) violazione dell’art. 21 TUF e dell’art. 28 Reg. Consob n. 11522/98, sostenendo che gli obblighi informativi dell’intermediario non si esaurissero al momento dell’acquisto ma proseguissero anche nella fase esecutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione. Ha escluso che l’ordinanza del 21/9/2016 avesse natura sostanziale di sentenza, poiché il suo contenuto era meramente ordinatorio e istruttorio, con anticipazioni di merito prive di decisorietà; ha invece ritenuto errata l’affermazione della corte territoriale secondo cui spettasse agli investitori provare in modo specifico l’omissione informativa, poiché, una volta allegata la mancata informazione sul titolo, grava sull’intermediario la prova di avere adempiuto agli obblighi informativi specifici sulla natura, rischi e implicazioni dell’operazione. È stata dichiarata inammissibile la doglianza sulla persistenza degli obblighi informativi dopo l’acquisto, perché non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’assenza di un contratto di gestione o consulenza.
Norme richiamate
art. 279 n. 4 c.p.c.; art. 279, co. 2, n. 2 e 4 c.p.c.; art. 279, co. 2, n. 3 e 4 c.p.c.
La natura decisoria o meno di un provvedimento dipende dal suo contenuto sostanziale e dagli effetti giuridici prodotti: è sentenza solo se contiene statuizioni decisive su questioni di giurisdizione, competenza, pregiudiziali o preliminari di merito; se si limita a rimettere la causa in istruttoria è ordinanza, anche se contiene anticipazioni di merito.
Richiamato dai ricorrenti in tema di giudicato formale, ma il motivo è stato respinto perché il provvedimento di primo grado non aveva natura di sentenza.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
In materia di intermediazione finanziaria, una volta allegata dall’investitore l’omessa informazione specifica, l’onere di provare l’esatto adempimento degli obblighi informativi grava sull’intermediario.
art. 23 TUF; art. 23, comma 5, d.lgs. 58/98; art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998
Il contratto quadro deve essere redatto per iscritto e la forma scritta è funzionale alla protezione dell’investitore; la prova dell’adempimento degli obblighi informativi incombe sull’intermediario.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la persistenza degli obblighi informativi dell’intermediario.
art. 28 Reg. Consob n. 11522/98
art. 28 co. 2 Reg. Consob n. 11522/98
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla durata degli obblighi informativi.
Massime di principio
- Ai fini della distinzione tra ordinanza e sentenza, non è decisiva la forma esteriore del provvedimento, ma il suo contenuto sostanziale e l’effetto giuridico che è destinato a produrre.
- Un provvedimento che rimette la causa in istruttoria, pur contenendo valutazioni di merito in motivazione, resta ordinanza se tali valutazioni hanno mera funzione argomentativa e non contengono una statuizione decisoria su una domanda o su una questione pregiudiziale o preliminare.
- In materia di servizi di investimento, quando l’investitore allega di non aver ricevuto informazioni specifiche sul titolo acquistato, spetta all’intermediario provare di avere assolto puntualmente gli obblighi informativi relativi alla specifica operazione.
- L’adeguatezza dell’operazione non esonera l’intermediario dall’adempimento degli obblighi informativi: la mancata informazione può incidere sulla stessa capacità dell’investitore di valutare consapevolmente il rischio dell’investimento.
- La doglianza di legittimità è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
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