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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20284/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

Una cliente aveva convenuto davanti al Tribunale l'istituto di credito chiedendo accertarsi la nullità, la risoluzione e comunque l'invalidità/inefficacia della negoziazione relativa all'acquisto, in data 20 dicembre 2000, di obbligazioni Cirio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo: non provata una violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza; tardivo il disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'ordine di acquisto e sui documenti informativi; non dimostrato alcun inadempimento della banca; non provato il danno. In cassazione la ricorrente ha articolato sette motivi: (1) violazione dell'art. 23 TUF e dell'art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998 per avere la Corte territoriale ritenuto sufficiente la dicitura manoscritta sull'ordine di acquisto quanto all'inadeguatezza dell'operazione; (2) nullità per ultrapetizione/violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e violazione degli artt. 23 TUF e 29 Reg. Consob, per avere considerato la dimensione dell'operazione rispetto a dati patrimoniali riferiti al 2011 e non al 2000; (3) violazione degli artt. 112, 157, 214, 215 e 216 c.p.c. per aver considerato tardivo il disconoscimento della sottoscrizione; (4) violazione dell'art. 23 TUF e dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta mancata consegna del contratto quadro; (5) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e dell'art. 26 Reg. Consob n. 11522/1998 per omessa risposta sul motivo relativo alla carenza di informazioni attive e passive; (6) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sulla prova del danno, sostenendo che il danno coincidesse con l'esborso e l'azzeramento del titolo; (7) violazione dell'art. 92 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 sulla liquidazione delle spese, perché la Corte d'appello aveva liquidato anche la fase istruttoria senza che questa si fosse svolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi cinque motivi, dichiarato assorbito il sesto e accolto il settimo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla regolazione delle spese di appello, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c. e rideterminando le spese dovute dalla cliente all'istituto di credito in € 3.760,00 oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge, escludendo la voce relativa alla fase istruttoria/trattazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, poiché il ricorso è stato accolto sia pure parzialmente.

Norme richiamate

  • art. 23 TUF

    richiamato quale disciplina degli obblighi dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento e nella documentazione dell'operazione; la Corte non ravvisa la violazione dedotta

  • art. 29 Regolamento Consob n. 11522/1998

    richiamato in tema di operazioni non adeguate e doveri informativi dell'intermediario; la Corte ritiene che, nel caso concreto, la doglianza non dimostrasse una reale violazione

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio sussiste solo se il giudice pronuncia oltre i limiti delle domande/eccezioni o su questioni estranee e non rilevabili d'ufficio; non è configurabile quando il motivo mira in realtà a una diversa valutazione delle prove

  • art. 115 c.p.c.

    invocato in relazione alla valutazione del materiale probatorio; la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata perché diretta a sollecitare un riesame del merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato quanto alla valutazione delle prove; la Corte esclude che il giudice di merito abbia violato il principio di libera valutazione

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul disconoscimento della sottoscrizione; la Corte conferma la tardività del disconoscimento

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    richiamati in tema di disconoscimento della scrittura privata e conseguenze processuali; la Corte ritiene corretta la declaratoria di tardività

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato per la verificazione della scrittura privata; non incide sulla conclusione della Corte circa la tardività del disconoscimento

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato sul requisito di specificità dei motivi di appello; la Corte osserva che una censura ripetitiva e non confutativa della sentenza di primo grado è inammissibile

  • art. 26 Regolamento Consob n. 11522/1998

    invocato per lamentare la carenza informativa dell'intermediario; la Corte ritiene che la questione sia stata comunque esaminata e che l'obbligo informativo risulti assolto

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato per l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti; la doglianza è dichiarata inammissibile perché non specifica il necessario presupposto fattuale/processuale

  • art. 384 c.p.c.

    utilizzato per decidere la causa nel merito una volta cassata la sentenza sulla sola questione delle spese, senza ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di regolazione delle spese di lite; la Corte corregge la liquidazione escludendo la fase istruttoria non svolta

  • d.m. n. 55 del 2014

    applicato ai criteri di liquidazione dei compensi professionali; la fase istruttoria/trattazione non può essere liquidata se nel grado non è stata effettivamente svolta

  • art. 350 c.p.c.

    richiamato per definire quando, in appello, possa dirsi effettivamente svolta la fase istruttoria/trattazione ai fini della tariffa professionale

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. non ricorre quando la censura, pur formalmente prospettata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mira sostanzialmente a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata deve essere tempestivo; se avviene oltre il momento processuale utile, il giudice può legittimamente dichiararlo tardivo e valorizzare il documento prodotto.
  • In tema di intermediazione finanziaria, la dedotta inadeguatezza dell'operazione e la pretesa violazione degli obblighi informativi devono essere specificamente allegati e provati; la parte non può limitarsi a contestazioni generiche o a meri dissensi sulla lettura del compendio documentale.
  • L'obbligo di motivazione del giudice di appello è soddisfatto quando la decisione dia conto, anche per relationem, delle ragioni per cui ritiene assolti gli obblighi informativi e non provati gli inadempimenti dedotti.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, la fase istruttoria/trattazione può essere riconosciuta solo se effettivamente svolta nel grado; non è sufficiente la mera produzione di documenti o la sola celebrazione dell'udienza senza attività istruttoria.
  • Quando il ricorso è accolto solo sulla regolazione delle spese e non vi sono ulteriori accertamenti di fatto necessari, la Corte di cassazione può decidere nel merito limitatamente alla liquidazione delle spese corrette.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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