Cassazione Civile, Ordinanza n. 20285/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da un investitore nei confronti dell'intermediario finanziario, deducendo condotte illecite del promotore finanziario a cui sarebbe stata affidata la gestione dei risparmi e lamentando la perdita subita. In primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di prova dei versamenti al promotore e della loro destinazione a investimento; in appello la Corte territoriale aveva comunque rigettato l'impugnazione, valorizzando l'assenza del contratto-quadro scritto relativo ai servizi di investimento, ritenendone la nullità e negando la responsabilità solidale dell'intermediario ex art. 31 TUF anche perché i documenti prodotti dall'attore erano stati disconosciuti dalla banca e non seguiti da verificazione. Con il ricorso per cassazione l'investitore ha dedotto: (1) violazione dell'art. 23 TUF per avere la Corte d'appello rilevato d'ufficio la nullità del contratto-quadro; (2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c. per mancato contraddittorio sulla questione di nullità; (3) violazione dell'art. 31 TUF e dell'art. 2049 c.c., oltre a violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la mancanza della forma scritta del contratto-quadro non fosse rilevante ai fini della responsabilità dell'intermediario per fatto illecito del promotore e che la Corte avesse male valutato una missiva dell'intermediario; (4) violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c. per l'asserita erroneità del disconoscimento dei documenti prodotti e per averli ritenuti inutilizzabili in difetto di verificazione; (5) violazione dell'art. 92 c.p.c. in punto spese, per la ritenuta insussistenza di soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse commesso un errore di sussunzione: aveva impropriamente trattato la controversia come una semplice questione di validità del rapporto di investimento, fondandone il rigetto sulla mancanza della forma scritta del contratto-quadro, mentre la domanda riguardava la responsabilità dell'intermediario per il fatto illecito del promotore finanziario, nella quale tale requisito non assume il ruolo di fatto costitutivo. Sono stati dichiarati assorbiti il primo, il secondo e il quinto motivo; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva un passaggio non decisivo della motivazione di appello, trattandosi di affermazione ad abundantiam rispetto alla ratio decidendi effettiva fondata sull'assenza del contratto-quadro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
La Corte d'appello ne aveva fatto applicazione per rilevare d'ufficio la nullità del contratto-quadro; la Cassazione non si sofferma sul merito della nullità, ma censura la sussunzione della domanda nella diversa fattispecie della responsabilità dell'intermediario per il fatto illecito del promotore.
art. 31 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
La responsabilità solidale dell'intermediario per il fatto illecito del promotore finanziario va valutata come fattispecie autonoma rispetto alla validità del contratto-quadro e non può essere esclusa solo per la mancanza della forma scritta del contratto di investimento.
Richiamato quale base della responsabilità del preponente per i fatti illeciti del preposto; la Corte evidenzia che la dedotta illecito del promotore non va ricondotta al solo rapporto contrattuale di investimento.
Dedotto dal ricorrente come violato per mancato contraddittorio sulla questione di nullità; motivo assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.
La censura relativa alla valutazione di fatti/documenti è rimasta assorbita in parte e, per il quarto motivo, non è stata esaminata nel merito perché riferita a questione non decisiva rispetto alla ratio decidendi.
Richiamati nel motivo relativo al disconoscimento dei documenti prodotti; la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro un argomento non decisivo della sentenza impugnata.
La censura sulle spese è stata assorbita dall'accoglimento del terzo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come veicolo dei motivi di ricorso per violazione di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per le censure di nullità della sentenza o del procedimento.
Massime di principio
- Quando la domanda è proposta per responsabilità dell'intermediario finanziario per il fatto illecito del promotore, il giudice deve sussumere correttamente la fattispecie nella disciplina dell'art. 31 TUF e dell'art. 2049 c.c., senza confondere tale titolo di responsabilità con la validità o nullità del contratto-quadro di investimento.
- L'assenza della forma scritta del contratto-quadro può essere decisiva nelle controversie sulla validità del rapporto di investimento, ma non costituisce di per sé il fatto costitutivo della responsabilità solidale dell'intermediario per gli illeciti del promotore.
- In cassazione è censurabile l'errore di sussunzione quando, a fronte del fatto accertato, il giudice di merito applichi una norma non pertinente o ometta di applicare quella corretta.
- Non sono impugnabili le affermazioni che non integrano la ratio decidendi, se formulate ad abundantiam rispetto al nucleo essenziale della motivazione; le censure che le investono sono inammissibili.
- Le questioni di disconoscimento documentale o di verificazione sono irrilevanti in cassazione quando la decisione di merito sia fondata su una diversa e autonoma ragione decisiva.
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