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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20280/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce dall'azione di un investitore che aveva chiesto l'accertamento dell'illecito civile commesso da un promotore finanziario e la condanna dell'intermediario e del promotore al risarcimento dei danni patiti a seguito della sottrazione di somme destinate, secondo la prospettazione attorea, a investimenti finanziari. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando l'intermediario e il promotore a risarcire una somma pari a euro 418.000, con rivalutazione e interessi. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo provato l'affidamento del cliente sul promotore, il rapporto di agenzia tra quest'ultimo e l'intermediario, e soprattutto il rapporto di occasionalità necessaria tra l'attività svolta dal promotore e il danno. Aveva inoltre escluso un concorso colposo del danneggiato, non ravvisando condotte anomale o collusive dell'investitore, che aveva consegnato assegni in bianco poi falsamente compilati e restituiti come se fossero riferiti a investimenti. La società incorporante dell'intermediario ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. e sostenendo che il cliente avesse tenuto una condotta imprudente e contra legem, avendo emesso nove assegni bancari dal 2009 al 2010 per euro 418.000, sottoscritti in bianco e privi dell'indicazione del beneficiario, in violazione dell'art. 49, comma 5, d.lgs. 231/2007, e che la Corte territoriale non avesse valorizzato il fatto che le rendicontazioni ufficiali della banca non davano conto di tali investimenti né la circostanza che in passato lo stesso cliente aveva investito tramite bonifici tracciabili verso società del medesimo gruppo bancario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto conforme ai propri precedenti il ragionamento della Corte d'appello, secondo cui la mera consegna di assegni al promotore in modalità non conformi alle regole regolamentari non basta, da sola, a integrare il concorso colposo del risparmiatore o a escludere la responsabilità dell'intermediario per le condotte del promotore. Per poter rilevare ai sensi dell'art. 1227 c.c., la condotta dell'investitore deve presentare caratteri di collusione o, comunque, di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. La Corte ha inoltre osservato che la censura relativa alle rendicontazioni periodiche non poteva essere esaminata perché il relativo fatto non era stato oggetto di accertamento nel merito e, in presenza di doppia conforme, non era proponibile come vizio motivazionale. Ha infine richiamato l'accertamento del giudice di merito circa l'omesso esercizio, per lungo tempo, dei doveri di controllo e vigilanza da parte dell'intermediario nei confronti del promotore. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    il concorso colposo del danneggiato può rilevare solo se la sua condotta presenti connotati di anomalia tali da integrare collusione o consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore; la mera imprudenza o l'uso di strumenti di versamento non conformi alle regole non è sufficiente.

  • art. 23 del d.lgs. n. 415 del 1996

    è richiamato quale base della responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati a terzi nell'operato dei promotori finanziari.

  • art. 49, comma 5, d.lgs. 231/2007

    è invocato dalla ricorrente come norma che imporrebbe, per gli assegni di importo superiore a euro 1.000, l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; la Corte ne valorizza il riferimento solo come argomento della parte, senza trarne un concorso colposo automaticamente rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la Corte esclude che la censura possa essere riqualificata come vizio motivazionale, per la preclusione derivante dalla doppia conforme.

Massime di principio

  • L'intermediario finanziario non può andare esente da responsabilità per le condotte illecite del promotore limitandosi a dedurre che il cliente abbia consegnato somme con modalità non conformi alle regole formali di versamento, se tali modalità non assumono i caratteri della collusione o della consapevole adesione all'illecito.
  • Le disposizioni regolamentari che disciplinano le modalità di ricezione delle somme da parte del promotore sono poste a tutela del risparmiatore e non si trasformano, di per sé, in un onere di diligenza a carico del cliente tale da fondare un concorso colposo ex art. 1227 c.c.
  • Per poter ridurre il risarcimento per concorso colposo del danneggiato, occorre una condotta dell'investitore connotata da anomalia qualificata, cioè da consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole imposte al promotore.
  • In presenza di doppia conforme, il fatto non accertato nei gradi di merito non può essere introdotto in cassazione sotto forma di censura motivazionale.
  • La responsabilità dell'intermediario per l'operato del promotore resta ferma quando emerga un difetto di controllo e vigilanza sull'operato del soggetto incaricato e il danno sia causalmente collegato all'occasionalità necessaria tra mansioni e fatto illecito.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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