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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20274/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (investitori)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di dieci quote di un fondo immobiliare chiuso, per un importo complessivo di euro 25.000, effettuato da una delle investitrici anche nell'interesse dell'altra tramite Poste Italiane. Le attrici hanno chiesto in primo grado la nullità dell'ordine di acquisto per mancanza di un contratto quadro scritto previsto dalla disciplina TUF e dal Regolamento Consob, in subordine l'annullamento per errore essenziale e, ulteriormente, la risoluzione per inadempimento agli obblighi informativi. I giudici di merito hanno accolto la domanda di nullità ritenendo che l'operazione non fosse un mero collocamento, ma un'attività di intermediazione negoziale, con conseguente necessità del contratto quadro scritto. La società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del TUF, del Regolamento Consob n. 11522/1998 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre alla nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e incomprensibile, sostenendo che l'operazione fosse un semplice collocamento a condizioni uniformi e predeterminate e che quindi non occorresse il contratto quadro. Le resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso e ne hanno comunque contestato il merito, invocando la corretta qualificazione dell'operazione come intermediazione.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della censura, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La ricorrente aveva dato atto che la sentenza impugnata era stata notificata a mezzo PEC, ma non aveva depositato la relata di notifica né il messaggio PEC in formato idoneo; al fascicolo risultava solo una stampa pdf del messaggio priva degli allegati. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul necessario deposito della relazione di notificazione della sentenza notificata, precisando che l'omissione determina improcedibilità quando la notifica rilevi ai fini del termine breve e non sia stato prodotto il documento richiesto neppure dal controricorrente entro i termini utili. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile; la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità alle controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione, se la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositare unitamente al ricorso la relata di notificazione; la sua mancanza comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 327 c.p.c.

    Opera il termine lungo solo quando il ricorrente non alleghi la notificazione della sentenza impugnata; se la notificazione è allegata o emerge dagli atti, rileva il termine breve.

  • art. 325 c.p.c.

    Quando la sentenza è notificata, la tempestività dell'impugnazione va verificata rispetto al termine breve.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    Il controricorrente può produrre la relata di notifica nei termini processuali previsti; in difetto, l'omissione del ricorrente non risulta sanata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata nell'apprezzamento delle risultanze documentali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove documentali.

  • art. 23 TUF

    È richiamato nel racconto della lite quale base della disciplina del contratto quadro scritto nei servizi di investimento.

  • art. 30 del Regolamento Consob n. 11522/1998

    La regola generale del contratto quadro scritto non si applica al mero collocamento a condizioni predeterminate; la Corte di merito aveva escluso che l'operazione fosse un semplice collocamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di improcedibilità comporta l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo al contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata a mezzo PEC e la parte ricorrente ne dia atto, il deposito della relata di notifica o del messaggio PEC completo degli allegati costituisce onere processuale necessario a pena di improcedibilità.
  • La mera produzione di una stampa del messaggio PEC, priva degli allegati e del formato telematico richiesto, non soddisfa l'onere di deposito previsto dall'art. 369 c.p.c. se la notificazione della sentenza rileva ai fini del termine breve.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla sola contestazione o dal silenzio della controparte, se il documento mancante non risulti comunque prodotto nei termini utili.
  • Se l'impugnante allega, espressamente o implicitamente, la notificazione della sentenza, il termine applicabile è quello breve e non quello lungo, con conseguente necessità di verificare il rispetto degli oneri di deposito connessi.
  • La condanna all'ulteriore contributo unificato consegue, nei casi previsti, alla declaratoria di improcedibilità del ricorso in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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