Cassazione Civile, Ordinanza n. 22156/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (affittuario)
La controversia
La controversia origina da un contratto di affitto di azienda stipulato tra una società affittuaria e la proprietaria del complesso aziendale. In sede arbitrale irrituale, avviato per il pagamento di canoni scaduti e non corrisposti e per la riconsegna dei beni, la società affittuaria ha contestato la validità del contratto e ha chiesto di accertare: l'esistenza di un accordo sui lavori eseguiti nei locali, l'autorizzazione della proprietà a tali lavori, il conferimento congiunto di un incarico a un perito per stimarne il valore, la consegna di un assegno a titolo di caparra con domanda di restituzione, e in subordine la compensazione dei reciproci crediti. Il lodo arbitrale ha dichiarato cessato il contratto, ha determinato le somme dovute a titolo di canoni e indennità da ritardata restituzione, ha disposto l'assegnazione agli attori di opere, attrezzature, arredi e insegna, con trasferimento del relativo controvalore e compensazione delle poste, fino a individuare un credito residuo in favore degli attori. La società e il socio hanno impugnato il lodo davanti al Tribunale e poi in appello, deducendo due censure: 1) violazione del contraddittorio e, comunque, errore essenziale/falsa rappresentazione della realtà per avere l'arbitro fatto proprie le valutazioni del perito, ritenute arbitrarie e immotivatamente riduttive; 2) motivazione apparente della sentenza di appello, che avrebbe respinto senza effettiva risposta il motivo con cui si contestava l'attribuzione di insegna e segni distintivi alla controparte, assumendo che tali domande fossero estranee al mandato arbitrale e nuove rispetto al thema decidendum.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non fosse realmente prospettata una violazione del contraddittorio ma, al più, un vizio della perizia e una censura generica sull'asserito errore essenziale. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione solo apparente: aveva risposto in modo astratto sulla libertà delle forme e sull'assenza di preclusioni nell'arbitrato irrituale, ma non aveva affrontato la specifica questione dell'eventuale eccedenza del lodo rispetto al mandato e alla clausola compromissoria, con riguardo all'attribuzione dell'insegna e dei segni distintivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'errore essenziale e la violazione della volontà negoziale, ma la Corte osserva che la censura non specifica in concreto quale errore sia stato commesso.
Invocato insieme agli artt. 1427 e 1429 c.c. per l'annullabilità per errore; la Corte ne esclude la concreta applicabilità nel motivo così formulato.
Richiamato per qualificare come essenziale l'asserito errore; la Corte rileva la genericità della doglianza.
Utilizzato per qualificare l'arbitrato irrituale come conferimento di un mandato collettivo senza rappresentanza, diretto alla composizione negoziale della lite.
Individua i motivi di annullabilità del lodo contrattuale, tra cui l'eccedenza dei limiti del mandato e la violazione del principio del contraddittorio; la Corte sottolinea che tali motivi hanno natura tassativa o comunque tipizzata.
Richiamato per evidenziare che il lodo irrituale non è equiparato alla sentenza e non acquista ex lege efficacia di sentenza.
Richiamato come conseguenza del diverso regime del lodo rituale, non applicabile al lodo contrattuale/irrituale.
Richiamato nel catalogo dei motivi di annullabilità del lodo contrattuale, con riferimento ai soggetti non nominabili arbitri.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare la violazione/falsa applicazione di norme sostanziali; la Corte ritiene il primo motivo astrattamente riconducibile al vizio denunciato ma poi inammissibile per difetto di specificità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte accoglie il secondo motivo proprio sotto questo profilo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato in via generale per spiegare la nuova formulazione del vizio motivazionale e la sua riduzione al minimo costituzionale.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale della motivazione della sentenza; la motivazione apparente integra violazione di tale disposizione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale norma che impone la motivazione della sentenza; la sua violazione si configura quando la motivazione è solo apparente o perplessa.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla motivazione apparente, ma nel testo non emerge una specifica applicazione sostanziale da parte della Corte.
art. 12 prel.
Richiamato per interpretare la riforma del 2012 sul vizio motivazionale secondo i criteri ermeneutici generali.
Massime di principio
- Nell'arbitrato irrituale il rispetto del contraddittorio va valutato in senso sostanziale: non sono necessarie forme processuali tipiche o scansioni rituali, ma deve essere garantita alle parti la possibilità effettiva di conoscere e contrastare le rispettive ragioni e le prove utilizzate dal decisore.
- L'impugnazione del lodo contrattuale deve muoversi entro i motivi tipizzati dall'art. 808-ter c.p.c.; se si deduce la violazione del contraddittorio occorre allegare una concreta compressione del diritto di difesa, non potendo la censura risolversi in una critica alla qualità o alla motivazione della perizia utilizzata dagli arbitri.
- La mera allegazione di una valutazione peritale ritenuta arbitraria o immotivata non coincide, di per sé, con l'allegazione di un errore essenziale sulla realtà o con la violazione del mandato arbitrale; occorre indicare specificamente quale fatto decisivo sia stato percepito in modo errato.
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; in tal caso ricorre un vizio denunciabile come nullità della sentenza.
- Quando il motivo di appello investe l'eventuale eccedenza del decisore rispetto al mandato o alla clausola compromissoria, il giudice di merito deve rispondere alla questione specifica della riconducibilità della statuizione al perimetro dell'arbitrato, non potendo limitarsi a formule generiche sull'assenza di preclusioni o sulla libertà delle forme.
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