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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10154/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente sanitario)

La controversia

La controversia riguarda il recupero, in via monitoria, di crediti ceduti da una struttura sanitaria privata per prestazioni di risonanza magnetica eseguite in favore di assistiti del servizio sanitario regionale nel periodo 2005-2006. La società cessionaria del credito aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'ASL, ma l'ASL propose opposizione eccependo l'assenza di un valido titolo contrattuale e la mancanza di prova dell'accreditamento della struttura sanitaria cedente, nonché l'inesistenza di un contratto efficace con la Regione ai sensi della disciplina dell'accreditamento. I giudici di merito accolsero l'opposizione, revocarono il decreto ingiuntivo e ritennero inammissibile la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento. In cassazione la società cessionaria denunciò: 1) violazione della disciplina sul divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici, sostenendo che non fosse applicabile ai rapporti sanitari concessori e che il contratto del 2001 si fosse tacitamente rinnovato; 2) errata valutazione della prova sull'accreditamento provvisorio e sul rapporto contrattuale; 3) errata interpretazione della normativa sulla riforma sanitaria, assumendo non necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto per il pagamento delle prestazioni rese da struttura provvisoriamente accreditata; 4) nullità della sentenza per contraddittorietà sul punto dell'azione ex art. 2041 c.c.; 5) omessa pronuncia sulla domanda nei confronti di Regione e F.I.R.A. La ASL propose ricorso incidentale condizionato deducendo l'inammissibilità dell'appello per mutamento del titolo della pretesa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che nel sistema sanitario nazionale il rapporto tra amministrazione e strutture private resti sostanzialmente concessorio, ma che per sorgere un obbligo di pagamento sia comunque necessario un provvedimento regionale di accreditamento e uno specifico rapporto contrattuale scritto; nel caso concreto la società ricorrente non aveva provato né l'accreditamento, neppure provvisorio, né la sottoscrizione di un contratto idoneo a coprire le prestazioni fatturate per l'anno 2005, essendo il contratto del 2001 annuale e non tacitamente prorogabile. Quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., la Corte ha confermato il rigetto, correggendo la motivazione: la cessionaria non aveva dimostrato di essere titolare di un credito da arricchimento senza causa, mancando la prova del depauperamento collegato a un arricchimento oggettivo dell'ente pubblico. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito perché, essendo inesistente il credito, non era decisiva l'individuazione del soggetto passivamente legittimato. È stato assorbito anche il ricorso incidentale condizionato dell'ASL. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di tutte le controparti e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6 L. 537/1993

    Il divieto di rinnovo tacito dei contratti della P.A. è applicabile anche al contratto sanitario richiamato in causa; impedisce di ritenere prorogato automaticamente il contratto annuale.

  • art. 44 L. 724/1994

    È richiamato come disposizione di recepimento/replica del divieto di rinnovo tacito nel sistema dei contratti pubblici.

  • D.Lgs. 502/1992

    Nel sistema dell'accreditamento sanitario non basta l'attività fattuale della struttura privata: occorre un provvedimento amministrativo di accreditamento e un rapporto contrattuale specifico.

  • art. 8 quinquies D.Lgs. 502/1992

    Gli accordi contrattuali con le strutture accreditate devono essere sottoscritti; non sono validi accordi per facta concludentia.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione del materiale probatorio; la Corte non ne ha ravvisato la violazione nei termini prospettati.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione, ma la censura è stata respinta.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge relativi a rinnovo tacito, accreditamento e contratto.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per le censure di nullità della sentenza, contraddittorietà e omessa pronuncia.

  • art. 2041 c.c.

    Per l'azione di indebito arricchimento il depauperato deve provare l'arricchimento oggettivo del convenuto e il proprio depauperamento; nel caso concreto la cessionaria non aveva fornito tale prova.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'inammissibilità dell'appello per mutamento del titolo della domanda, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per l'omessa pronuncia sulla domanda contro Regione e F.I.R.A., ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 16 r.d. 2440/1923

    Richiamato per affermare che i contratti della P.A. richiedono la forma scritta a pena di nullità.

  • art. 17 r.d. 2440/1923

    Richiamato, insieme all'art. 16, per escludere la validità di accordi conclusi per facta concludentia.

Massime di principio

  • Nel servizio sanitario nazionale, il rapporto con le strutture private accreditate conserva natura sostanzialmente concessoria, ma il pagamento delle prestazioni richiede comunque un provvedimento di accreditamento e un accordo contrattuale specifico con la pubblica amministrazione.
  • La disciplina sul divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici si applica anche ai rapporti con la P.A. in ambito sanitario: un contratto annuale non può considerarsi prorogato automaticamente oltre la sua scadenza in assenza di rinnovo espresso.
  • Gli accordi con la pubblica amministrazione, ove richiesto dalla legge, devono risultare da forma scritta a pena di nullità; non possono desumersi per facta concludentia o dal solo svolgimento di prestazioni.
  • L'azione generale di arricchimento senza causa richiede la prova dell'arricchimento oggettivo del convenuto e del depauperamento dell'attore; chi agisce in qualità di cessionario deve dimostrare di avere acquisito un credito che abbia tale fondamento, non essendo sufficiente la mera titolarità di fatture insolute.
  • Quando il credito principale risulti insussistente, restano assorbite le questioni sulla legittimazione passiva di ulteriori soggetti chiamati in causa e le censure incidentali che presuppongano l'esistenza del credito stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoInadempimentoMandato
RamiProcesso civileBancario e finanziarioResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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