Sentenza del 09/07/2024 n. 18732 - Corte di Cassazione
Imposta sulle donazioni - Patti di famiglia - Esenzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione di merito che aveva riconosciuto l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990 per un patto di famiglia trasferente partecipazioni sociali a favore dei discendenti. Il nodo era se, in presenza di trasferimento a più discendenti in comproprietà (comunione ereditaria di azioni), sussistesse comunque l'«acquisizione o integrazione del controllo» della società ai sensi dell'art. 2359 c.c. e se fossero rispettate le condizioni richieste (impegno a proseguire l'attività per almeno 5 anni), condizioni per fruire dell'esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato la pronuncia della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto l'esenzione. La Corte ha ritenuto che la ratio dell'art. 3, comma 4-ter, è l'esenzione quando, in seguito al trasferimento, i beneficiari acquisiscono o integrano il controllo secondo l'art. 2359 c.c. L'integrazione del controllo è possibile anche sommando partecipazioni già detenute dai beneficiari a quelle trasferite. Nel caso di trasferimento a più discendenti in comunione, il beneficio è riconosciuto se i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, realizzando così il passaggio generazionale del controllo. La Corte ha inoltre chiarito che la comunione ereditaria di azioni non impedisce per sé il controllo societario. Il ricorso è stato ritenuto tempestivo rispetto ai termini processuali (considerata anche la sospensione prevista dal D.L. n. 119/2018). Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990
Prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i patti di famiglia con trasferimento di partecipazioni ai discendenti a condizione che dal trasferimento risulti acquisizione o integrazione del controllo e che i beneficiari si impegnino a proseguire l'attività per almeno cinque anni.
Definisce il 'controllo' societario (maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria): la Corte applica questa definizione per valutare quando si realizza l'acquisizione o l'integrazione del controllo ai fini dell'esenzione.
art. 6, D.L. 23/10/2018 n. 119 (sospensione dei termini)
Utilizzato in sede processuale per il conteggio della sospensione dei termini di impugnazione; ha inciso sulla tempestività della proposizione del ricorso.
Applicato per considerare lo slittamento della scadenza al primo giorno utile (caduto di sabato) nel calcolo dei termini processuali.
art. 13, primo comma, 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato ma ritenuto non applicabile nel caso concreto in presenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito; non ha inciso sul risultato.
Massime di principio
- L'esenzione per i patti di famiglia si applica solo se, per effetto del trasferimento, si realizza l'acquisizione o l'integrazione del controllo societario conforme alla definizione dell'art. 2359 c.c.
- L'integrazione del controllo può avvenire sommando partecipazioni già detenute dai beneficiari a quelle trasferite: non è richiesta la corrispondenza perfetta tra titolarità individuale e controllo (la comunione ereditaria non esclude a priori il controllo).
- Nel trasferimento a più discendenti in comproprietà, per garantire il requisito del controllo occorre che i comproprietari si organizzino affinché i diritti siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria.
- È obbligatorio l'impegno dei beneficiari a proseguire l'attività per almeno cinque anni dalla data del trasferimento per fruire dell'esenzione.
- In sede processuale, verificare sempre i termini di impugnazione considerando gli effetti di sospensioni normative e la regola di slittamento quando la scadenza cade in giorno non utile; ciò può incidere sulla ammissibilità dei ricorsi.
- La mera comunione di partecipazioni non costituisce di per sé motivo per negare l'esenzione: l'analisi deve concentrarsi sull'effettivo esercizio del controllo e sulle condizioni sostanziali richieste dalla norma.
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