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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03870/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)

La controversia

La controversia nasce dalla deliberazione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta n. 823/XIV del 23 ottobre 2014, con cui fu approvato un aumento di capitale di 60 milioni di euro della società a totale partecipazione pubblica Casinò de la Vallée spa, di cui 30 milioni destinati a rimborsare parte di un finanziamento già erogato nel 2012. La Corte dei conti, in appello, aveva ritenuto configurabile una responsabilità amministrativa per danno erariale di vari consiglieri regionali che avevano votato a favore della delibera, qualificando l’atto come non politico ma amministrativo/gestionale e quindi sindacabile, nonché non coperto dall’insindacabilità di cui all’art. 122, quarto comma, Cost. I ricorrenti principali e quelli incidentali hanno quindi chiesto alla Cassazione la cassazione senza rinvio per difetto assoluto di giurisdizione, deducendo: a) che la delibera fosse atto di indirizzo politico volto al sostegno finanziario di una struttura ritenuta essenziale per turismo ed entrate pubbliche regionali; b) in subordine, che si trattasse comunque di atto amministrativo discrezionale insindacabile nel merito ai sensi dell’art. 1 l. n. 20/1994, perché conforme a criteri di economicità, efficienza e buona amministrazione; c) che, in ogni caso, l’atto rientrasse nelle funzioni consiliari protette dalla guarentigia di cui all’art. 122, quarto comma, Cost. e dalle norme statutarie regionali. Nelle more, però, la Regione autonoma Valle d’Aosta ha promosso conflitto di attribuzione; la Corte costituzionale, con sentenza n. 90/2022, ha dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, adottare la sentenza di condanna, annullandola per insindacabilità dell’atto consiliare. A quel punto tutti i ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere o di sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto dell’intervenuto annullamento, da parte della Corte costituzionale, della sentenza della Corte dei conti impugnata per motivi attinenti alla giurisdizione. Ha quindi ritenuto che tale sopravvenienza abbia determinato la cessazione della materia del contendere, perché è venuto meno l’oggetto stesso dell’impugnazione e ogni interesse alla decisione. Di conseguenza il giudizio è stato dichiarato estinto/cessato, con compensazione delle spese nei limiti risultanti dal testo.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    è richiamato come base del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione

  • art. 362 c.p.c.

    è richiamato come fondamento del ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice speciale per motivi di giurisdizione

  • art. 122 Cost.

    invocato dai ricorrenti come fonte della guarentigia di insindacabilità dei consiglieri regionali per opinioni espresse e voti dati

  • art. 1 l. n. 20 del 1994

    richiamato per sostenere l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali amministrative

  • art. 24 statuto speciale Regione autonoma Valle d’Aosta

    richiamato dalla Corte costituzionale come norma che, in combinato con l’art. 122, quarto comma, Cost., esclude la responsabilità dei consiglieri regionali per opinioni espresse e voti dati

  • art. 7 d.lgs. 104/2010

    richiamato dal controricorrente per escludere la natura politica dell’atto e ricondurlo a funzione amministrativa

  • art. 32 l.r. n. 12/1997

    richiamato per affermare la competenza amministrativa attribuita al Consiglio regionale

  • art. 6, comma 19, d.l. 78/2010 conv. l. 122/2010

    richiamato dal controricorrente come parametro di legalità sugli interventi finanziari verso società partecipate

  • art. 3, comma 27, l. 244/2007

    richiamato dal controricorrente come limite alla ricapitalizzazione e agli interventi in favore di partecipate

  • art. 3, comma 2, l.r. n. 49/2009

    richiamato dal controricorrente come limite regionale agli interventi finanziari

  • art. 1 l.r. n. 36/2001

    richiamato dai ricorrenti come base delle funzioni regionali in materia di Casinò e turismo

  • art. 3 l.r. n. 49/2009

    richiamato dai ricorrenti come norma sul piano di sviluppo e sui limiti dell’intervento regionale

  • art. 9 l.r. n. 15/2006

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della competenza regionale

  • l.r. n. 49/2009

    richiamata in più passaggi come disciplina regionale del sostegno finanziario e degli investimenti

  • l.r. n. 36/2001

    richiamata dai ricorrenti per collegare la gestione del Casinò alle funzioni del Consiglio regionale

  • l.r. n. 27/2005

    richiamata dai ricorrenti incidentali in relazione alla guarentigia funzionale dei consiglieri regionali

Massime di principio

  • Quando una sentenza impugnata per motivi di giurisdizione viene successivamente annullata in altra sede competente, il giudizio di cassazione perde il suo oggetto e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L’eliminazione dell’atto giurisdizionale impugnato fa venir meno non solo la controversia, ma anche la necessità di una pronuncia della Cassazione sul riparto di giurisdizione, se il provvedimento contestato è già stato travolto da decisione sopravvenuta definitiva nella diversa sede competente.
  • In tema di sindacato sulle deliberazioni di organi rappresentativi regionali, la qualificazione dell’atto come politico o amministrativo, e la verifica dell’eventuale copertura della guarentigia d’insindacabilità, può essere decisiva per escludere la responsabilità contabile; tuttavia, nel caso concreto, tale questione è rimasta assorbita dall’annullamento sopravvenuto della decisione contabile.
  • Nei giudizi di legittimità relativi alla giurisdizione, il sopravvenire di un provvedimento che annulla integralmente la decisione impugnata rende inutile l’esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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