Cassazione Civile, Ordinanza n. 34370/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di intimazione di pagamento relativo a numerosi atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di addebito), sostenendo che nell’atto impugnato erano indicati i riferimenti di 44 atti diversi ma senza dimostrazione delle rispettive date di notifica. In primo grado il giudice aveva ritenuto che tale formulazione non integrasse una specifica contestazione della mancata notifica degli atti presupposti; in appello la medesima conclusione era stata confermata, dichiarando inammissibile come nuova la doglianza sulla notifica. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi: omessa pronuncia sulla dedotta mancata notifica delle cartelle presupposte e omesso esame di fatto decisivo, sempre relativo alla notifica degli atti presupposti. L’Agenzia proponeva ricorso incidentale sostenendo che l’appello fosse tardivo perché la sospensione dei termini per la definizione agevolata sarebbe stata applicabile solo agli atti impositivi e non agli atti di mera riscossione come l’avviso di intimazione.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso incidentale sia il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il motivo incidentale osservando che l’avviso di intimazione è atto autonomamente impugnabile, rientra tra gli atti di cui all’art. 19 d.lgs. 546/1992 e, quando introduce una pretesa tributaria definibile, consente l’applicazione della sospensione dei termini prevista dalla normativa sulla definizione agevolata. Ha poi rigettato i motivi principali perché la questione della mancata notifica degli atti presupposti era stata effettivamente esaminata dai giudici di merito, che avevano interpretato la domanda in senso restrittivo; tale operazione di qualificazione del contenuto della domanda non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato, che nella specie non ricorre. La Corte ha quindi compensato le spese per reciproca soccombenza e ha dato atto, quanto al ricorrente principale, dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata esclusa perché la censura sull’interpretazione della domanda non attiene al significato della norma, ma alla sua applicazione concreta da parte del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta poiché la questione era stata esaminata dai giudici di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità è limitato al "minimo costituzionale" della motivazione; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza o incongruità motivazionale.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L’avviso di intimazione è stato considerato atto autonomamente impugnabile nel contenzioso tributario, in quanto equiparato all’avviso di mora.
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
L’intimazione di pagamento è stata qualificata come atto idoneo a manifestare una autonoma pretesa tributaria e a integrare un contenzioso sul credito erariale.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018
La sospensione dei termini per la definizione agevolata è stata ritenuta applicabile anche alla controversia sull’avviso di intimazione, poiché concernente una pretesa tributaria definibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’avviso di intimazione è autonomamente impugnabile e può far valere anche contestazioni sulla prescrizione o sulla legittimità della pretesa sottostante; se integra una pretesa tributaria definibile, opera la sospensione dei termini prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata.
- L’interpretazione del contenuto della domanda e delle eccezioni spetta al giudice di merito, che deve valorizzare il contenuto sostanziale della pretesa, ma tale attività non è censurabile in cassazione come violazione di legge; è scrutinabile solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- Nel giudizio di legittimità, l’omessa pronuncia sussiste solo se la questione sia stata effettivamente sottoposta al giudice e sia rimasta priva di decisione; se il giudice di merito ha comunque esaminato la questione, la censura è infondata.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più consentito lamentare la mera insufficienza o incongruità della motivazione.
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