Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/07/2025 n. 18946 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2016, notificato il 3 agosto 2021, con cui il Comune richiedeva all’AUSL € 282.340, oltre a sanzioni e interessi, per il parziale versamento dell’imposta su vari immobili. Il Comune contestava in cassazione il riconoscimento dell’esenzione IMU per il complesso del vecchio ospedale, sostenendo che fosse stata invertita la regola sull’onere della prova e che le risultanze dimostrassero la dismissione degli immobili. L’AUSL, con ricorso incidentale, contestava il mancato riconoscimento dell’esenzione per altri fabbricati e chiedeva la riduzione per interesse storico-artistico delle Ville A.A.; deduceva inoltre l’omessa valutazione di prove, l’omessa pronuncia sulla censura di carenza di motivazione dell’avviso e altre violazioni di legge.

La decisione

La Cassazione ha respinto sia il ricorso principale del Comune sia quello incidentale dell’AUSL. Ha confermato l’esenzione per il vecchio complesso ospedaliero: il trasferimento dei servizi principali non comportava da solo la cessazione della destinazione istituzionale, poiché nel 2016 permanevano funzioni sanitarie, amministrative e strumentali e l’inutilizzo parziale era compatibile con una destinazione istituzionale non cessata. Le doglianze del Comune sull’onere della prova e sulla valutazione delle prove sono state ritenute infondate. Quanto al ricorso incidentale, sono state dichiarate inammissibili le censure relative al fabbricato separato adibito a magazzino e all’immobile di via (------), nonché quella sulla prova dell’uso istituzionale del Villone B.B., perché dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti. È stata respinta la richiesta di riduzione IMU per le Ville A.A., non essendo intervenuta la formale dichiarazione di interesse culturale. È stata inoltre respinta la censura di omessa pronuncia sulla motivazione dell’avviso, poiché la sentenza aveva rigettato espressamente l’appello incidentale nel suo complesso. Spese compensate per reciproca soccombenza; disposto, se dovuto, il versamento da entrambe le parti dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    il temporaneo inutilizzo (per ragioni più o meno transitorie) non equivale alla definitiva cessazione della destinazione pubblicistica del bene; per cui, anche la perdita dell'esenzione prevista dall' art. 7 , comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (al pari di quella prevista dall' art. 9 , comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ), può giustificarsi soltanto in presenza di una situazione di fatto o di una scelta dell'ente pubblico che determini l'irreversibile inutilizzabilità del bene per l'attuazione delle finalità istituzionali

    L’esenzione non viene meno per il solo inutilizzo temporaneo o parziale: occorre che il bene sia divenuto irreversibilmente inutilizzabile per le finalità istituzionali.

  • Art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    il temporaneo inutilizzo (per ragioni più o meno transitorie) non equivale alla definitiva cessazione della destinazione pubblicistica del bene; per cui, anche la perdita dell'esenzione prevista dall' art. 7 , comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (al pari di quella prevista dall' art. 9 , comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ), può giustificarsi soltanto in presenza di una situazione di fatto o di una scelta dell'ente pubblico che determini l'irreversibile inutilizzabilità del bene per l'attuazione delle finalità istituzionali

    L’esenzione per immobili destinati a compiti istituzionali permane anche in caso di mancato uso, se il bene conserva la propria destinazione e strumentalità istituzionale; si perde quando l’inutilizzabilità diventa irreversibile.

  • Art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    il concetto di utilizzo a fini istituzionali si estende (oltre alle superfici destinate a funzioni strettamente sanitarie) anche alle ulteriori superfici destinate a funzioni strumentali alle prime e, comunque, alle superfici che, ancorché non utilizzate, non hanno perduto la destinazione allo svolgimento di funzioni istituzionali, in quanto ad esse ancora strettamente connesse.

    Per l’esenzione rilevano anche le attività e gli spazi strumentali alle attività sanitarie, purché connessi alle funzioni istituzionali e svolti nei presupposti previsti dalla norma; l’uso parziale o temporaneamente sospeso non esclude di per sé il beneficio.

  • Art. 2697 del codice civile

    Laddove, nella specie, non si ravvisa alcuna inversione dell'onere probatorio, ma soltanto valutazione delle risultanze probatorie, avendo accertato il giudice di appello che il parziale non utilizzo di immobili che mantengono, comunque, una destinazione istituzionale, nel senso di cui sopra, e l'esercizio di attività di tipo strumentale a quella propriamente istituzionale (cioè, all'attività sanitaria) risultino idonei a giustificare l'esenzione de qua.

    La violazione delle regole sull’onere della prova ricorre se il giudice attribuisce l’onere alla parte sbagliata, non quando la parte onerata lo abbia assolto secondo una valutazione delle prove contestata dal ricorrente.

  • Artt. 115 e 116 del codice di procedura civile

    Né si può ipotizzare una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per un'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

    La mera contestazione dell’apprezzamento delle prove non integra violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c.; la censura è ammissibile solo nei casi specifici indicati dalla Corte, relativi all’uso di prove estranee o alla violazione delle regole sulla prova legale e sul prudente apprezzamento.

  • Art. 13, comma 3, lett. a), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

    Con riguardo all'IMU, l' art. 13 , comma 3, lett. a), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , ha riconosciuto la riduzione della base imponibile nella misura del 50% "per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

    La riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico o artistico presuppone che ricorrano i requisiti e le formalità previsti dal Codice dei beni culturali.

  • Artt. 10 e 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Quest'ultima disposizione individua la categoria dei "beni culturali", tra i quali sono comprese (comma 3, lett. a) "le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1" (vale a dire, diversi dallo Stato, dalle Regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, nonché da ogni altro ente ed istituto pubblico e da persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), soltanto quando sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale ex art. 13 del medesimo D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Ai fini della riduzione IMU in questione, la qualificazione culturale del bene deve risultare dalla dichiarazione formale di interesse culturale prevista dall’art. 13; non basta la valutazione o l’affermazione del proprietario.

  • Art. 360-bis del codice di procedura civile

    Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità di tale ricorso ex art. 360-bis cod. proc. civ. per conformità della sentenza impugnata alla giurisprudenza di legittimità, non essendosi ancora ben delineato - al momento della sua proposizione - un netto e preciso orientamento sul thema decidendum in disamina.

    L’inammissibilità per conformità alla giurisprudenza di legittimità non opera quando, al momento della proposizione del ricorso, non si è ancora formato un orientamento chiaro e preciso sulla questione.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    Per cui, non c'è dubbio che vi sia stata un'esplicita pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale, che investe anche la doglianza inerente all'inadeguatezza motivazionale dell'avviso di accertamento. Il che esclude, a monte, che si possa ravvisare un'omessa pronuncia ( art. 112 cod. proc. civ.) da parte del giudice di secondo grado.

    Non vi è omessa pronuncia quando la decisione, pur senza esaminare separatamente ogni argomento, rigetta espressamente l’impugnazione nel suo complesso in modo da comprendere anche la specifica censura.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della controricorrente/ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto dei ricorsi, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascuna impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Per l’esenzione IMU degli immobili pubblici, il trasferimento di un servizio o il mancato uso di parte dell’immobile non determinano automaticamente la perdita del beneficio: conta se il bene conserva una destinazione istituzionale effettiva o comunque non definitivamente cessata.
  • L’esenzione può comprendere spazi e attività accessori o strumentali alle funzioni istituzionali, anche se le attività principali sono state trasferite altrove, purché resti un collegamento funzionale concreto e il bene non sia stato destinato a usi incompatibili.
  • La perdita dell’esenzione è giustificata quando l’inutilizzabilità e la cessazione della funzione istituzionale risultano definitive o irreversibili; una mera sospensione, anche prolungata, non è di per sé decisiva, ma le circostanze concrete e la prova della perdurante destinazione restano determinanti.
  • L’onere della prova non è invertito solo perché il giudice ritiene sufficienti le prove offerte dal contribuente: in cassazione occorre distinguere la vera erronea ripartizione dell’onere dalla contestazione dell’apprezzamento dei fatti, normalmente riservato al giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di chiedere una nuova valutazione complessiva delle prove; occorre indicare una specifica inosservanza delle regole legali sull’acquisizione o sulla valutazione probatoria.
  • Dichiarazioni rese ai fini di un tributo diverso, come la TARES, non determinano automaticamente la perdita dell’esenzione IMU: i presupposti dei tributi sono distinti e il dato sulla produzione di rifiuti non prova da solo un mutamento della destinazione istituzionale.
  • Per ottenere la riduzione IMU per interesse storico-artistico non basta che il bene sia ritenuto di valore dal proprietario o dall’ente: occorre il formale riconoscimento dell’interesse culturale secondo la procedura prevista dalla legge.
  • Una pronuncia di rigetto complessivo dell’impugnazione può escludere l’omessa pronuncia anche se non tratta separatamente ogni censura, quando risulti chiaro che la questione è stata respinta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.