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Sentenza

Sentenza del 10/07/2025 n. 18902 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio ha impugnato l'accertamento ICI per il 2010 relativo a un complesso immobiliare di sua proprietà nel Comune di Druogno, chiedendo l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettere a) e i), del D.Lgs. n. 504/1992. Ha sostenuto che le attività svolte erano istituzionali e non commerciali, anche perché i corrispettivi per i soggiorni-vacanza erano contenuti; ha inoltre contestato la valutazione delle prove da parte della CTR e chiesto la disapplicazione delle sanzioni, invocando l'affidamento derivante dalla mancata richiesta dell'imposta negli anni precedenti e un'incertezza interpretativa.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezione tributaria, con decisione del 27 maggio 2025, depositata il 10 luglio 2025, ha rigettato il ricorso, confermando l'esito dei giudizi di merito: la CTP di Verbania aveva respinto il ricorso e la CTR del Piemonte aveva rigettato l'appello. Il primo motivo è stato respinto: l'esenzione richiede la destinazione esclusiva dell'immobile ai compiti istituzionali e il Consorzio non ha provato che le attività fossero svolte con modalità non commerciali; i corrispettivi giornalieri dichiarati, compresi tra 14,30 e 50,32 euro a persona, non erano meramente simbolici. Il secondo motivo è stato respinto: la motivazione della CTR supera il minimo costituzionale e, in presenza di doppia conforme, non è stato dimostrato che le decisioni di merito si fondassero su differenti ragioni fattuali; statuti, convenzioni e una nota prefettizia del 2014 non provavano l'effettivo uso esente nell'anno 2010. Anche il terzo motivo è stato respinto: il Consorzio non ha indicato elementi idonei a dimostrare un'incertezza normativa oggettiva e la mancata richiesta dell'ICI negli anni precedenti non genera affidamento incolpevole. La ricorrente è stata condannata a rimborsare al Comune 3.000 euro per compensi e 200 euro per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lettere a) e i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Pertanto, l'esenzione di cui all'art. 7 comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992, in quanto norma di stretta interpretazione, si applica soltanto agli immobili, ivi elencati, posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali".

    L'esenzione per gli immobili degli enti pubblici presuppone una destinazione effettiva ed esclusiva ai compiti istituzionali. Non basta che l'ente persegua finalità istituzionali: l'uso dell'immobile per attività private remunerate, anche se marginali o non prevalenti, è incompatibile con il requisito dell'esclusività. Spetta al contribuente provare in concreto i requisiti dell'esenzione e, per le attività ammesse, le modalità non commerciali; un corrispettivo è compatibile con queste ultime soltanto se gratuito o meramente simbolico.

  • Art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

    è stato disposto (con l'art. 7, comma 2-bis) che "L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale"

    La disposizione è richiamata per chiarire che, per le attività contemplate dalla lettera i), l'esenzione non è esclusa per il solo fatto che l'attività abbia anche una componente commerciale. Resta però necessario verificare in concreto l'effettiva destinazione e le modalità di svolgimento dell'attività; nel caso deciso, i corrispettivi non simbolici e la mancata prova dei requisiti hanno escluso il beneficio.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo risultante dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione

    Il controllo di cassazione sulla motivazione è limitato ai vizi che la rendono costituzionalmente anomala, come la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione, il contrasto irriducibile tra affermazioni o l'incomprensibilità obiettiva. Non è sufficiente lamentare una motivazione non abbastanza persuasiva o una diversa valutazione delle prove.

  • Art. 111, sesto comma, Cost.; art. 132, sesto comma, n. 4, c.p.c.; art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992

    il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma, Cost.), e cioè dell'art. 132, sesto comma, n. 4, c.p.c. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione

    La sentenza deve esporre i motivi in fatto e in diritto e rendere comprensibili le prove e il percorso logico che sorreggono la decisione. La motivazione è apparente solo se tale obbligo è sostanzialmente omesso, non quando la parte contesta la valutazione compiuta dal giudice.

  • Art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997; art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992; art. 10, commi 1, 2 e 3, della L. n. 212/2000

    E così la "incertezza normativa oggettiva tributaria" è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto

    La disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa richiede un'incertezza oggettiva e verificabile sull'individuazione o interpretazione della norma, distinta dalla mera ignoranza soggettiva del contribuente. L'affidamento deve essere incolpevole e fondato su circostanze concrete; la sola mancata richiesta dell'imposta per annualità precedenti non è sufficiente.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Quando il ricorso è rigettato, il giudice dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, nei limiti in cui sia effettivamente dovuto.

Massime di principio

  • Un ente pubblico non ottiene l'esenzione ICI per il solo fatto di perseguire fini istituzionali: deve dimostrare che l'immobile è destinato effettivamente e in modo esclusivo alle attività istituzionali richieste dalla norma.
  • L'esercizio anche non prevalente di attività privata remunerata può escludere il requisito della destinazione esclusiva. Per sostenere che l'attività resta non commerciale, il contribuente deve provare in concreto che è gratuita o remunerata con importi meramente simbolici, non semplicemente contenuti.
  • L'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava su chi invoca il beneficio. Statuti, convenzioni e finalità dichiarate non sostituiscono la prova dell'uso effettivo dell'immobile nell'anno d'imposta contestato.
  • In cassazione non è sufficiente criticare la ponderazione delle prove o lamentare una motivazione insufficiente: occorre un vizio motivazionale radicale. In caso di doppia conforme, la censura basata sull'omesso esame dei fatti richiede anche di indicare e dimostrare che le decisioni di merito si fondavano su ragioni fattuali differenti.
  • La mancata richiesta dell'imposta in annualità precedenti, da sola, non fonda un affidamento incolpevole né giustifica la disapplicazione delle sanzioni. Occorre dimostrare un'incertezza normativa oggettiva o un comportamento dell'amministrazione concretamente idoneo a generare affidamento tutelabile.

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