Sentenza del 10/07/2025 n. 18933 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 554/2022, depositata il 13 gennaio 2022, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’avviso di accertamento IMU relativo al 2015. Con il primo motivo ha sostenuto che, essendo costituito da enti territoriali e destinando gli immobili a finalità istituzionali, aveva diritto all’esenzione IMU; ha inoltre osservato che la partecipazione minoritaria dello IACP non mutava la natura del Consorzio. Con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia sulle contestazioni relative agli identificativi catastali mancanti, all’immobile concesso alla Solofra Service S.r.l. e ad asseriti errori nella determinazione del tributo. Le ulteriori argomentazioni introdotte soltanto con memoria, comprese quelle sulla nozione europea di impresa, non potevano integrare o ampliare i motivi del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l’esenzione prevista per gli immobili degli enti territoriali e dei consorzi tra essi, rilevando che l’esenzione richiede l’utilizzo diretto dell’immobile per compiti istituzionali dell’ente proprietario e non si estende alle attività imprenditoriali o ai servizi pubblici svolti da soggetti distinti; nel caso concreto era stata accertata attività economica e il Consorzio non aveva provato una diversa destinazione istituzionale. Ha respinto anche la censura di omessa pronuncia: la CTR aveva esaminato l’accordo con Solofra Service, qualificandolo come concessione di un diritto personale di godimento e non di usufrutto, e aveva rilevato che le contestazioni catastali e di calcolo erano generiche e non accompagnate da un calcolo alternativo. Le memorie non possono introdurre nuove questioni o integrare motivi carenti. Il Consorzio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità: 6.500 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato dovuto, se previsto, l’ulteriore contributo unificato pari a quello del ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a)
Secondo un consolidato orientamento della Corte, l'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, c. 1, lett. a), presuppone l'utilizzo diretto da parte dell'Ente che soggettivamente usufruisce della esenzione e, dunque, che l'immobile deve essere adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale e che sarebbe perciò soggetto passivo dell'imposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992.
L’esenzione richiede che il soggetto che ne beneficia possieda l’immobile a titolo rilevante e lo utilizzi direttamente per un proprio compito istituzionale. Non basta che l’immobile sia destinato a un servizio pubblico o che l’attività persegua finalità genericamente istituzionali.
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 8
In termini generali - e sempre con riferimento all'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), cit. - il cui contenuto è stato però riproposto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8 ("Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali") - la Corte ha altresì statuito che l'esenzione in discorso non può essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale in quanto non si può identificare il concetto di "finalità istituzionali", che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione d'essere dello stesso, con quello di "servizi pubblici", che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate od altri enti o società; e ne consegue che detti soggetti, svolgendo attività commerciali, non hanno ragione di godere dell'esenzione.
L’esenzione IMU riguarda gli immobili degli enti indicati dalla norma solo se destinati esclusivamente ai loro compiti istituzionali. La prestazione di servizi pubblici o lo svolgimento di attività economiche tramite enti o società distinti non equivale, di per sé, all’esercizio diretto di un compito istituzionale dell’ente territoriale.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice del gravame, come anticipato, ha sottoposto a specifico esame il contenuto dell'accordo intercorso con la concessionaria Solofra Service - rilevandone l'oggetto in un diritto personale di godimento - ed ha, per l'appunto, soggiunto che i beni immobili erano stati ripresi a tassazione sulla base delle stesse indicazioni offerte in dichiarazione dal Consorzio così che non poteva trovare accoglimento l'eccezione "di non completa indicazione degli estremi catastali di alcuni immobili", atteso anche che il Consorzio aveva svolto "generiche allegazioni", con ciò senza dar conto dei reclamati errori "e proporre un diverso calcolo".
Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza esamina le questioni sostanziali sollevate, anche se respinge le contestazioni perché generiche o non supportate da elementi e da un calcolo alternativo.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
La disposizione è richiamata quale parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all’esenzione IMU.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4
La disposizione è richiamata quale parametro della censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia, dichiarata infondata perché la CTR aveva esaminato le contestazioni.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando il ricorso è rigettato, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per ottenere l’esenzione IMU prevista per gli immobili destinati a compiti istituzionali, occorre dimostrare sia il possesso qualificato dell’immobile da parte dell’ente beneficiario, sia la sua destinazione esclusiva e l’utilizzo diretto per compiti istituzionali propri. La sola natura pubblica dell’ente o la finalità di interesse collettivo non bastano.
- Un consorzio di sviluppo industriale, pur costituito da enti territoriali e pur potendo svolgere anche funzioni pubblicistiche, non beneficia automaticamente dell’esenzione: le attività economiche e la concessione di beni o servizi dietro corrispettivo non sono, per ciò solo, compiti istituzionali dell’ente territoriale.
- Il contribuente che contesta identificativi catastali, imponibili o calcoli dell’accertamento deve formulare contestazioni specifiche e fornire elementi verificabili, indicando, ove necessario, il calcolo alternativo. Allegazioni generiche possono essere respinte senza che ciò integri omessa pronuncia, se il giudice ha comunque esaminato la questione.
- La qualificazione di un accordo dipende dal suo contenuto concreto: la concessione del godimento di un immobile, con permanenza della piena proprietà in capo al concedente e senza costituzione di un diritto reale, può integrare un diritto personale di godimento e non un usufrutto.
- La memoria depositata in Cassazione può chiarire o illustrare motivi già proposti, ma non può introdurre nuovi motivi, nuove eccezioni o questioni che richiedano accertamenti di fatto.
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