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Sentenza

Sentenza del 10/07/2025 n. 18931 - Corte di Cassazione

​IMU - Occupazione abusiva

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana del 30 settembre 2021, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso IMU per il 2016, pari a complessivi 35.619 euro. L’imposta riguardava un fabbricato dell’ASL occupato abusivamente da terzi dal 22 dicembre 2015 e sottoposto a sequestro preventivo dal 23 febbraio 2016 al 21 settembre 2017. Il Comune sosteneva che la perdita di disponibilità derivante dal sequestro non facesse venir meno il presupposto impositivo. L’ASL aveva inoltre proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando l’omessa pronuncia su questioni preliminari relative alla notifica dell’avviso tramite posta privata, alla sottoscrizione, alla motivazione e al contraddittorio preventivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Comune, ritenendo applicabile la sentenza della Corte costituzionale n. 60/2024, che ha dichiarato illegittima la disciplina IMU nella parte in cui non escludeva dall’imposta gli immobili inutilizzabili e indisponibili per occupazione abusiva, se il proprietario aveva presentato denuncia o avviato un’azione giudiziaria penale. Non occorreva un nuovo accertamento di fatto: era già stato accertato che l’ASL era stata privata della disponibilità dell’immobile per tutto il 2016 e che l’occupazione era stata tempestivamente denunciata. Il ricorso incidentale condizionato dell’ASL è stato dichiarato assorbito, senza decisione sulle relative censure. Spese compensate integralmente per la sopravvenuta declaratoria d’incostituzionalità. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del Comune ricorrente principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 9, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    il giudice delle leggi ha dichiarato lite pendente l'illegittimità costituzionale dell' art. 9 , comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 , nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti ad IMU, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614 , secondo comma, o 633 cod. pen. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale

    In base alla declaratoria della Corte costituzionale n. 60/2024, l’IMU non è dovuta, per il periodo in cui sussistono le condizioni previste, sugli immobili resi inutilizzabili e indisponibili da un’occupazione abusiva, se il proprietario ha presentato denuncia o iniziato un’azione giudiziaria penale.

  • Art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    La Corte richiama la disposizione insieme all’art. 9 nel valutare il presupposto impositivo e conferma la lettura secondo cui la proprietà, quando l’immobile è abusivamente occupato e il titolare ne è concretamente spogliato, non basta a fondare la debenza dell’IMU.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Il rigetto del ricorso principale comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando un immobile è occupato abusivamente, è reso inutilizzabile e indisponibile e il proprietario denuncia tempestivamente l’accaduto o avvia un’azione giudiziaria penale, la sola titolarità della proprietà non giustifica l’IMU per il periodo in cui ricorrono tali condizioni.
  • La regola opera per il periodo effettivo di inutilizzabilità e indisponibilità: occorre quindi accertare quando è iniziata l’occupazione, quando è stata presentata la denuncia o avviata l’azione giudiziaria e quando l’immobile è stato liberato.
  • In Cassazione, una sopravvenuta pronuncia d’incostituzionalità va applicata se riguarda una questione già compresa nelle censure del ricorso; se i fatti necessari sono già accertati, non è necessario rinviare al giudice di merito.
  • Se il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale proposto in via condizionata non viene esaminato e resta assorbito.

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