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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24985/2026 del 04/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda proposta dal ricorrente per ottenere il ripristino del trattamento retributivo originariamente concordato per l’incarico di direttore generale di un’agenzia regionale. Dopo il rigetto nei gradi di merito, la Corte di cassazione aveva respinto il ricorso ordinario, ritenendo applicabile il limite regionale di Euro 160.000,00, più restrittivo rispetto al limite statale di Euro 240.000,00, e interpretando la disciplina regionale nel senso della sua applicabilità generale alle somme corrisposte da una pubblica amministrazione a titolo di retribuzione, emolumento o trattamento pensionistico, indipendentemente dalla qualifica del percettore e anche per il periodo anteriore alle modifiche legislative regionali del 2016. Il ricorrente ha proposto revocazione ai sensi degli artt. 391-bis, primo comma, e 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore percettivo decisivo: l’ordinanza avrebbe supposto che egli percepisse un trattamento pensionistico a carico dell’amministrazione regionale o del Fondo pensioni Sicilia, mentre dagli atti sarebbe risultato che il trattamento era a carico della Cassa dipendenti pubblici ed enti locali. Ha quindi sostenuto che la precedente decisione si fondasse su un fatto documentalmente escluso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ribadito che l’errore revocatorio consiste nell’erronea percezione di un fatto processuale, risultante dal contrasto immediatamente rilevabile tra la pronuncia e gli atti di causa, relativo a un fatto la cui esistenza o inesistenza sia incontestabile, non discusso tra le parti, e che sia essenziale e decisivo. Non rientrano invece nell’errore revocatorio l’interpretazione delle norme, la valutazione degli atti o la ricostruzione sistematica e teleologica della disciplina applicabile. Nel caso concreto, il richiamo alla disciplina previdenziale regionale non poteva essere isolato dal complesso della motivazione: esso serviva anche a esaminare i dubbi di costituzionalità della disciplina retributiva e non costituiva il fondamento esclusivo della decisione. Il cardine dell’ordinanza revocanda era l’interpretazione complessiva della normativa, secondo cui il limite retributivo regionale più rigoroso si applicava in termini generali a chiunque ricevesse somme da una pubblica amministrazione, indipendentemente dalla titolarità di uno specifico trattamento pensionistico regionale. Le doglianze del ricorrente investivano pertanto l’attività interpretativa e valutativa della Corte e non la percezione materiale di un fatto. Il ricorrente è stato condannato a rifondere ai controricorrenti le spese, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’errore revocatorio denunciabile contro una pronuncia della Corte di cassazione presuppone una falsa percezione di un fatto processuale risultante dal contrasto immediatamente rilevabile tra la pronuncia e gli atti o documenti di causa; non è sufficiente una diversa ricostruzione o valutazione del contenuto degli atti.
  • L’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. deve riguardare un fatto la cui esistenza o inesistenza sia incontestabilmente accertata dagli atti, non abbia formato oggetto di discussione tra le parti e sia essenziale e decisivo per la decisione.
  • Non costituiscono errore revocatorio l’attività interpretativa delle norme, la valutazione delle risultanze processuali o la ricostruzione sistematica e teleologica della disciplina applicabile, anche quando la parte ritenga preferibile una diversa lettura degli atti o delle norme.
  • Ai fini della verifica dell’errore revocatorio, il riferimento a un singolo passaggio della motivazione non può essere isolato dal complesso argomentativo della pronuncia: occorre accertare quale sia l’effettiva ratio decidendi complessiva.
  • Quando la decisione impugnata si fonda sull’interpretazione complessiva della normativa applicabile e non esclusivamente sul presupposto fattuale contestato, la deduzione relativa a quel presupposto non integra un errore revocatorio decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRevocazione

Testo integrale

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