Cassazione Civile, Ordinanza n. 24985/2026 del 04/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda proposta dal ricorrente per ottenere il ripristino del trattamento retributivo originariamente concordato per l’incarico di direttore generale di un’agenzia regionale. Dopo il rigetto nei gradi di merito, la Corte di cassazione aveva respinto il ricorso ordinario, ritenendo applicabile il limite regionale di Euro 160.000,00, più restrittivo rispetto al limite statale di Euro 240.000,00, e interpretando la disciplina regionale nel senso della sua applicabilità generale alle somme corrisposte da una pubblica amministrazione a titolo di retribuzione, emolumento o trattamento pensionistico, indipendentemente dalla qualifica del percettore e anche per il periodo anteriore alle modifiche legislative regionali del 2016. Il ricorrente ha proposto revocazione ai sensi degli artt. 391-bis, primo comma, e 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore percettivo decisivo: l’ordinanza avrebbe supposto che egli percepisse un trattamento pensionistico a carico dell’amministrazione regionale o del Fondo pensioni Sicilia, mentre dagli atti sarebbe risultato che il trattamento era a carico della Cassa dipendenti pubblici ed enti locali. Ha quindi sostenuto che la precedente decisione si fondasse su un fatto documentalmente escluso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ribadito che l’errore revocatorio consiste nell’erronea percezione di un fatto processuale, risultante dal contrasto immediatamente rilevabile tra la pronuncia e gli atti di causa, relativo a un fatto la cui esistenza o inesistenza sia incontestabile, non discusso tra le parti, e che sia essenziale e decisivo. Non rientrano invece nell’errore revocatorio l’interpretazione delle norme, la valutazione degli atti o la ricostruzione sistematica e teleologica della disciplina applicabile. Nel caso concreto, il richiamo alla disciplina previdenziale regionale non poteva essere isolato dal complesso della motivazione: esso serviva anche a esaminare i dubbi di costituzionalità della disciplina retributiva e non costituiva il fondamento esclusivo della decisione. Il cardine dell’ordinanza revocanda era l’interpretazione complessiva della normativa, secondo cui il limite retributivo regionale più rigoroso si applicava in termini generali a chiunque ricevesse somme da una pubblica amministrazione, indipendentemente dalla titolarità di uno specifico trattamento pensionistico regionale. Le doglianze del ricorrente investivano pertanto l’attività interpretativa e valutativa della Corte e non la percezione materiale di un fatto. Il ricorrente è stato condannato a rifondere ai controricorrenti le spese, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis, primo comma, c.p.c.
Consente l’impugnazione per revocazione delle pronunce della Corte di cassazione nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c., nei limiti propri del giudizio di legittimità.
La sentenza può essere impugnata per revocazione se è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L’errore revocatorio rilevante è un errore percettivo, evidente e immediatamente verificabile mediante il confronto tra la pronuncia e gli atti, relativo alla supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, purché non discusso tra le parti e decisivo.
art. 375, secondo comma, n. 4-ter, c.p.c.
Individua la trattazione in camera di consiglio del ricorso per revocazione della pronuncia della Corte di cassazione.
Prevede il limite statale ai trattamenti complessivi a carico delle finanze pubbliche, richiamato nella controversia sul trattamento retributivo.
art. 13, l.r. Sicilia 11 giugno 2014, n. 13
Prevede il limite regionale più restrittivo ritenuto applicabile dalla precedente ordinanza della Corte di cassazione.
art. 13, comma 2, l.r. Sicilia 11 giugno 2014, n. 13
Disciplina i trattamenti onnicomprensivi di pensione, in tutto o in parte a carico dell’amministrazione regionale o del Fondo pensioni Sicilia; il relativo richiamo non è stato ritenuto fondamento esclusivo della decisione revocanda.
art. 13, comma 11, l.r. Sicilia 17 marzo 2016, n. 3
Richiamato quale disposizione recante innovazioni alla disciplina regionale rilevante per il periodo successivo.
art. 14, l.r. Sicilia 17 maggio 2016, n. 8
Richiamato quale disposizione recante ulteriori innovazioni alla disciplina regionale rilevante per il periodo successivo.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Impone, in caso di declaratoria di inammissibilità, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
Massime di principio
- L’errore revocatorio denunciabile contro una pronuncia della Corte di cassazione presuppone una falsa percezione di un fatto processuale risultante dal contrasto immediatamente rilevabile tra la pronuncia e gli atti o documenti di causa; non è sufficiente una diversa ricostruzione o valutazione del contenuto degli atti.
- L’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. deve riguardare un fatto la cui esistenza o inesistenza sia incontestabilmente accertata dagli atti, non abbia formato oggetto di discussione tra le parti e sia essenziale e decisivo per la decisione.
- Non costituiscono errore revocatorio l’attività interpretativa delle norme, la valutazione delle risultanze processuali o la ricostruzione sistematica e teleologica della disciplina applicabile, anche quando la parte ritenga preferibile una diversa lettura degli atti o delle norme.
- Ai fini della verifica dell’errore revocatorio, il riferimento a un singolo passaggio della motivazione non può essere isolato dal complesso argomentativo della pronuncia: occorre accertare quale sia l’effettiva ratio decidendi complessiva.
- Quando la decisione impugnata si fonda sull’interpretazione complessiva della normativa applicabile e non esclusivamente sul presupposto fattuale contestato, la deduzione relativa a quel presupposto non integra un errore revocatorio decisivo.
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