Cassazione Civile, Ordinanza n. 24995/2026 del 04/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dirigente sanitario)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la corresponsione di euro 189.588,52, quale indennità sostitutiva per 569 giornate di ferie non godute. La domanda era stata respinta dal Tribunale e, successivamente, dalla Corte d'appello, la quale aveva ritenuto applicabili il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dal contratto collettivo e dall'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, nonché i principi del diritto dell'Unione europea. Il giudice d'appello aveva accertato che l'azienda sanitaria aveva invitato il dirigente a programmare le ferie residue e lo aveva collocato d'ufficio in ferie, mediante sostituzione ad interim, ma che il lavoratore si era opposto alla fruizione programmata. Il ricorso per cassazione era articolato in cinque motivi: il primo denunciava la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, in relazione alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte; il secondo denunciava la violazione dell'art. 51 Cost. e dell'art. 68 del d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che l'aspettativa obbligatoria per mandato parlamentare aveva impedito oggettivamente la fruizione delle ferie residue; il terzo denunciava la violazione della disciplina costituzionale, legislativa, contrattuale e unionale sulle ferie e contestava l'applicazione del divieto di monetizzazione alle ferie maturate anteriormente al 2012 e la sufficienza dell'invito datoriale del 2017; il quarto denunciava la motivazione apparente o incomprensibile; il quinto denunciava omessa pronuncia sulla carenza organizzativa dell'azienda e sull'insufficienza del personale sostitutivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, poiché il ricorrente non aveva specificato se si fosse opposto alla trattazione scritta, né aveva trascritto o puntualmente localizzato le note depositate, impedendo di verificare la concreta lesione del contraddittorio. Ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati, rilevando che l'elezione al Parlamento aveva comportato il collocamento obbligatorio in aspettativa senza assegni dal 18 aprile 2018 e aveva costituito, da tale data fino alla cessazione del rapporto l'11 maggio 2021, una causa oggettiva impeditiva della fruizione delle ferie residue. Il diritto costituzionale di accesso alle cariche elettive non può comportare la penalizzazione dei diritti del lavoratore: le ferie maturate anteriormente all'aspettativa e non godute incolpevolmente restano esigibili dopo la cessazione della causa sospensiva oppure possono dar luogo all'indennità sostitutiva al momento della quiescenza, nei casi consentiti dall'ordinamento. Ha rigettato il terzo motivo, precisando che il divieto di monetizzazione si valuta con riferimento al momento della cessazione del rapporto, non a quello di maturazione delle ferie, e che l'azienda aveva dimostrato di avere adottato misure concrete per consentirne la fruizione, mentre il dirigente non aveva collaborato. Ha rigettato anche il quarto motivo, poiché la sentenza d'appello esponeva gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, e il quinto motivo, in quanto la questione della carenza organizzativa era stata implicitamente ed effettivamente esaminata. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 51 Cost.
Il diritto di accesso alle cariche elettive non può tradursi nella penalizzazione dei diritti lavorativi, inclusi quelli relativi alle ferie maturate.
art. 36 Cost.
Il diritto alle ferie annuali retribuite è tutelato costituzionalmente e non può essere estinto, per effetto dell'aspettativa elettiva, quando il mancato godimento sia incolpevole.
art. 68 del d.lgs. n. 165 del 2001
Prevede il collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente eletto al Parlamento; tale sospensione non estingue il diritto alle ferie maturate anteriormente.
art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, convertito dalla l. n. 135 del 2012
Vieta, nei casi previsti, la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute; la disciplina applicabile si individua in base alla data di cessazione del rapporto, quando sorge l'eventuale diritto alla monetizzazione.
art. 21 del CCNL dell'Area della dirigenza medica e veterinaria del SSN del 5 dicembre 1996
Prevede l'esclusione della monetizzazione delle ferie, nei limiti compatibili con la tutela del diritto fondamentale alle ferie e con l'accertamento dell'effettiva possibilità di fruizione.
art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88/CE
Tutela il diritto alle ferie annuali retribuite e consente la sostituzione finanziaria alla cessazione del rapporto nei casi in cui il diritto alle ferie non sia stato effettivamente esercitato, secondo i principi elaborati dalla Corte di giustizia.
La sostituzione dell'udienza con note scritte è ammissibile, nel regime considerato, se riguarda la sola fase decisoria, non vi è opposizione delle parti, le note possono contenere argomentazioni difensive e, ove necessario, è ripristinato il dialogo processuale.
Impone, anche per la denuncia di errori processuali, la specifica indicazione dei fatti processuali, degli atti rilevanti e della loro puntuale trascrizione o localizzazione.
Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando siano omessi gli elementi fondanti della decisione o siano esposti in modo da impedire il controllo logico-giuridico.
L'omessa pronuncia sussiste solo in caso di mancata decisione su una domanda, eccezione o questione decisiva; non ricorre quando la soluzione adottata sia incompatibile con la prospettazione della parte e ne comporti il rigetto implicito.
Non impedisce l'applicazione dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 a un rapporto cessato dopo la sua entrata in vigore, poiché la norma disciplina l'effetto economico considerato al momento della cessazione.
Massime di principio
- Il datore di lavoro deve provare di avere adempiuto all'obbligo di consentire l'effettiva fruizione delle ferie, dimostrando, ove necessario, un invito formale e tempestivo, l'avviso sulle conseguenze della mancata fruizione e la predisposizione di un'organizzazione concretamente idonea.
- La perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva può verificarsi solo quando il lavoratore abbia avuto una possibilità effettiva di fruirne e vi abbia consapevolmente rinunciato; non è sufficiente il mero potere del lavoratore di autodeterminare il periodo feriale.
- Il collocamento obbligatorio in aspettativa senza assegni per l'esercizio di un mandato parlamentare costituisce una causa oggettiva impeditiva della fruizione delle ferie residue e non può essere qualificato come rinuncia volontaria del lavoratore.
- Le ferie maturate anteriormente al collocamento in aspettativa elettiva e non godute incolpevolmente restano esigibili dopo la cessazione della causa sospensiva oppure possono fondare il diritto all'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, nei casi consentiti dall'ordinamento.
- Il divieto di monetizzazione delle ferie si valuta con riferimento al momento della cessazione del rapporto, quando viene in considerazione l'eventuale trattamento economico sostitutivo, e non al momento della maturazione delle singole ferie.
- La sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte non viola di per sé oralità, contraddittorio e diritto di difesa, purché riguardi la sola fase decisoria, non vi sia opposizione, le note possano contenere argomentazioni difensive e il giudice ripristini il dialogo processuale se sono necessari chiarimenti.
- La denuncia di un error in procedendo è inammissibile quando il ricorrente non indichi specificamente i fatti processuali rilevanti e non trascriva o localizzi puntualmente gli atti necessari alla verifica della nullità.
- Il vizio di motivazione apparente non ricorre quando la sentenza esponga il quadro normativo, gli elementi fattuali e le ragioni della decisione; la critica al contenuto del ragionamento non equivale a denuncia dell'inesistenza della motivazione.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando una questione risulti incompatibile con la soluzione adottata e debba quindi ritenersi implicitamente rigettata.
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