Cassazione Civile, Ordinanza n. 24919/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una dipendente dell'azienda sanitaria, con mansioni di collaboratore sanitario professionale infermiere, a usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo per i turni di lavoro continuativi superiori alle sei ore giornaliere svolti dall'11 maggio 2014 al 31 gennaio 2023. I giudici di merito hanno riconosciuto tale diritto e hanno condannato l'azienda al risarcimento del danno, liquidato in euro 7.260,54, oltre agli accessori previsti dalla legge. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla prescrizione e sull'efficacia interruttiva degli atti, sostenendo che la comunicazione della lavoratrice non contenesse né la quantificazione del credito né parametri sufficienti per determinarlo. Con il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, ha contestato l'interpretazione della disciplina collettiva del comparto Sanità sul servizio mensa, sostenendo che il diritto non spettasse ai lavoratori turnisti, in particolare per i turni notturni, e che la contrattazione collettiva rimettesse all'azienda la scelta circa l'istituzione del servizio e le sue modalità. Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, ha censurato la quantificazione del danno, sostenendo che avrebbe dovuto essere detratta la retribuzione corrisposta durante le pause lavorative, poiché tali pause avrebbero dovuto essere destinate alla consumazione del pasto in mensa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto efficace ai fini interruttivi della prescrizione la comunicazione della lavoratrice, poiché l'atto indicava il titolo della pretesa e manifestava inequivocabilmente la volontà di far valere il diritto, senza necessità di quantificare il credito o indicare specifici parametri di calcolo quando tali elementi siano nella disponibilità del debitore. Ha confermato che il buono pasto o l'indennità sostitutiva hanno natura assistenziale e spettano, una volta istituito il servizio mensa o previste modalità sostitutive, al lavoratore che svolga almeno sei ore continuative e abbia diritto a un intervallo non lavorato, anche se turnista o impiegato in turno notturno. La durata della pausa e il momento concreto della fruizione del pasto non escludono il diritto; per i turnisti la fruizione può avvenire anche prima dell'inizio o dopo la cessazione del turno. La Corte ha inoltre escluso che l'indennità per il lavoro notturno compensi anche l'assenza del servizio mensa, non risultando tale funzione dalla contrattazione collettiva. Ha infine escluso qualsiasi compensazione tra l'indennità sostitutiva della mensa e la retribuzione delle pause brevi, trattandosi di voci aventi natura e funzione diverse. L'azienda ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2948, n. 4, c.c.
La prescrizione quinquennale prevista per le pretese retributive non è stata ritenuta applicabile al diritto al buono pasto, avente natura assistenziale e non retributiva.
art. 1219 c.c.
L'atto interruttivo deve contenere una richiesta o intimazione di adempimento idonea a costituire in mora il debitore.
art. 2943 c.c.
L'effetto interruttivo della prescrizione non richiede la quantificazione del credito, quando siano indicati il titolo della pretesa e gli elementi necessari al calcolo siano nella disponibilità del debitore.
art. 27, comma 4, CCNL comparto Sanità 2016-2018
La disposizione non esclude per i lavoratori turnisti il diritto al servizio mensa o alle modalità sostitutive; la disciplina va interpretata considerando l'orario di lavoro di almeno sei ore continuative e il diritto a una pausa.
art. 43, comma 4, CCNL comparto Sanità 2019-2021
La disposizione, analogamente alla disciplina precedente, non elimina il diritto dei turnisti al servizio mensa o sostitutivo, pur prevedendo per essi una pausa di durata diversa.
art. 8 d.lgs. n. 66/2003
Lo svolgimento di un orario superiore a sei ore continuative determina il diritto a una pausa, presupposto del diritto alla fruizione del servizio mensa o della modalità sostitutiva, ove il servizio sia stato istituito.
art. 1223 c.c.
Non consente di compensare l'indennità sostitutiva della mensa con la retribuzione delle pause brevi, poiché si tratta di voci riferite a pregiudizi o funzioni diverse.
art. 1226 c.c.
Richiamato in relazione alla quantificazione del danno, senza che la Corte ravvisasse errori nella liquidazione effettuata dai giudici di merito.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Determina il criterio per il riconoscimento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono le condizioni processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'atto interruttivo della prescrizione deve identificare il soggetto obbligato, esplicitare la pretesa e contenere una richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del titolare di far valere il diritto; non è necessaria la quantificazione della somma quando siano indicati il titolo della pretesa e gli elementi per il calcolo siano nella disponibilità del debitore.
- Il buono pasto o l'indennità sostitutiva del servizio mensa costituiscono un'agevolazione di natura assistenziale, non retributiva, diretta a conciliare le esigenze organizzative del lavoro con quelle di alimentazione e benessere del dipendente.
- Una volta istituito il servizio mensa o prevista una modalità sostitutiva, il lavoratore che svolga almeno sei ore continuative e abbia diritto a una pausa non lavorata matura il diritto alla fruizione del servizio o dell'indennità sostitutiva, indipendentemente dalla durata concreta della pausa e dall'articolazione del lavoro in turni.
- Il diritto al servizio mensa o alla modalità sostitutiva può spettare anche ai lavoratori impiegati in turni notturni; il momento della fruizione può essere collocato prima dell'inizio o dopo la cessazione del turno, purché sia garantito il diritto alla pausa e siano organizzati i turni in modo da assicurare la continuità del servizio.
- La contrattazione collettiva che disciplina pause e turni non può essere interpretata nel senso di escludere il diritto dei lavoratori turnisti al servizio mensa se tale esclusione non risulta dal testo negoziale; il riferimento all'articolazione dell'orario, nel contesto della disciplina mensa, riguarda la durata del turno e non necessariamente la sua distribuzione temporale.
- L'indennità prevista per il lavoro notturno non può essere considerata compensativa dell'assenza del servizio mensa se tale funzione non emerge dalle disposizioni della contrattazione collettiva.
- Non è configurabile compensazione tra l'indennità sostitutiva del servizio mensa e la retribuzione delle pause brevi, poiché la prima è collegata alla pausa non lavorata e alla consumazione del pasto, mentre la seconda remunera pause aventi funzione di recupero delle energie lavorative.
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