Cassazione Civile, Ordinanza n. 24996/2026 del 04/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente in liquidazione)
La controversia
Il ricorrente, già tenente colonnello del Corpo militare della Croce Rossa Italiana e collocato in quiescenza dal 1° settembre 2012, aveva proposto opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell'ente, rivendicando differenze di trattamento di fine servizio pari a euro 39.297,56, o in subordine euro 20.636,07, con collocazione privilegiata. Deduceva, in via principale, di appartenere al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico e di avere quindi diritto alla rideterminazione del TFS mediante il computo di sei aumenti periodici di stipendio previsti dall'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 per gli ufficiali delle Forze armate. In via subordinata chiedeva l'applicazione della detrazione del 26,04% prevista dalla disciplina fiscale richiamata, ai fini della determinazione della base imponibile del TFS. Il Tribunale di Roma aveva respinto l'opposizione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010; violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 2-bis, del d.P.R. n. 917/1986; omesso esame di fatti decisivi, in relazione a documenti e note ministeriali che, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbero confermato l'adeguamento del criterio di calcolo del TFS del personale militare CRI a quello delle Forze armate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la natura di corpo ausiliario delle Forze armate attribuita al Corpo militare della Croce Rossa Italiana comporti l'automatica o analogica estensione del regime economico previsto per il personale delle Forze armate, compreso il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio previsto dall'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010. Secondo la Corte, il personale militare CRI è assoggettato a una disciplina speciale e autonoma; l'estensione del trattamento economico delle Forze armate richiede un espresso provvedimento del vertice dell'ente, avente natura discrezionale, e non deriva dalla mera appartenenza al comparto Difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione del decreto impugnato: il Tribunale aveva rilevato la correttezza dei conteggi dell'ente e aveva evidenziato che la pretesa differenza appariva riconducibile all'IRPEF, rispetto alla quale l'ente aveva agito come sostituto d'imposta, mentre la legittimazione passiva spettava all'Agenzia delle Entrate. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva, sotto il profilo dell'omesso esame di fatti decisivi, la medesima tesi dell'equiparazione economica del personale militare CRI a quello delle Forze armate. La Corte ha inoltre ricordato che la selezione e valutazione delle prove competono al giudice di merito, il quale non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento istruttorio quando abbia indicato le ragioni del proprio convincimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 4.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché all'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante."
La disposizione attribuisce il beneficio dei sei aumenti periodici agli ufficiali in servizio permanente nei limiti del regime proprio delle Forze armate; non è automaticamente applicabile al personale militare della Croce Rossa Italiana, soggetto a disciplina speciale e autonoma.
art. 19, comma 2-bis, d.P.R. n. 917/1986
È stato richiamato dal ricorrente con riguardo alla detrazione fiscale pretesa sul trattamento di fine servizio; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione del giudice di merito e perché la relativa pretesa tributaria riguardava l'Agenzia delle Entrate quale soggetto legittimato passivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per le censure di violazione o falsa applicazione dell'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 e dell'art. 19, comma 2-bis, del d.P.R. n. 917/1986.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per la censura di omesso esame di fatti decisivi, dichiarata inammissibile perché sostanzialmente diretta a riproporre la già respinta tesi dell'equiparazione del personale militare CRI a quello delle Forze armate.
È richiamato nel quadro normativo considerato dalla giurisprudenza contabile per escludere l'equiparazione del personale della Croce Rossa Italiana alle Forze armate ai fini pensionistici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare, se dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione di un ente o corpo come ausiliario delle Forze armate non determina, in assenza di una specifica previsione normativa o di un espresso provvedimento dell'autorità competente, l'automatica estensione al relativo personale del trattamento economico e previdenziale previsto per il personale delle Forze armate.
- Quando un ordinamento speciale disciplina autonomamente lo status giuridico ed economico di una categoria di dipendenti, le disposizioni derogatorie previste per altra categoria non possono essere applicate in via analogica o estensiva sulla sola base di una comune appartenenza a un comparto o di una funzione ausiliaria.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata e non individua specificamente l'errore decisorio censurato.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per riproporre, sotto diversa forma, una questione giuridica già esaminata e respinta dal giudice di merito.
- La selezione, valutazione e comparazione delle prove spettano al giudice di merito; in sede di legittimità non è censurabile la mancata analitica considerazione di ogni elemento istruttorio quando la decisione esponga le ragioni del convincimento e la valutazione adottata sia logicamente incompatibile con la tesi della parte.
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