Cassazione Civile, Ordinanza n. 24978/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda l'opposizione proposta da un professionista avverso un avviso di addebito relativo a contributi dovuti alla Gestione Separata per redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno 2010. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritto il credito, poiché il primo atto interruttivo era stato ricevuto il 12 luglio 2016, oltre il termine quinquennale decorrente dalla scadenza dell'obbligazione contributiva, fissata al 6 luglio 2011. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo applicabile in via analogica l'art. 8, comma 4, della L. n. 890/1982 e quindi considerando perfezionata la conoscenza dell'avviso bonario dopo dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza o, se anteriore, al momento del ritiro. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la falsa applicazione dell'art. 8, commi 2 e 4, della L. n. 890/1982 e la violazione degli artt. 1335 e 2935 c.c., in relazione all'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995 e all'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 46/1999. Ha sostenuto che l'avviso bonario fosse una diffida stragiudiziale, non assimilabile a un atto impositivo o giudiziario, e che la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. operasse già dal rilascio dell'avviso di giacenza del 4 luglio 2016, prima della scadenza del termine prescrizionale. Il professionista ha resistito eccependo, tra l'altro, l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso e sostenendo che la conoscenza dovesse farsi risalire al ritiro del plico, avvenuto il 12 luglio 2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha distinto tra l'avviso di addebito, avente efficacia esecutiva e soggetto alle regole proprie della notificazione degli atti destinati a produrre effetti esecutivi, e l'avviso bonario o atto stragiudiziale di costituzione in mora, privo di tale efficacia. Per quest'ultimo opera la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c.: nel caso di raccomandata non consegnata per assenza del destinatario, la presunzione coincide con il rilascio dell'avviso di giacenza, salvo che il destinatario provi di essere stato, senza propria colpa, nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto. Non è invece applicabile, neppure in via analogica, il termine di dieci giorni previsto dall'art. 8, comma 4, della L. n. 890/1982 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari. La Corte ha inoltre rilevato la necessità di un ulteriore accertamento in fatto sulla data effettiva del tentato recapito, alla luce delle diverse annotazioni contenute nel tabulato postale.
Norme richiamate
Le dichiarazioni dirette a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
La presunzione di conoscenza opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della comunicazione all'indirizzo del destinatario. Per una raccomandata non consegnata per assenza del destinatario, tale momento coincide con il rilascio dell'avviso di giacenza, salva la prova contraria dell'impossibilità incolpevole di conoscere l'atto.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Richiamato dall'ente previdenziale in relazione alla decorrenza del termine prescrizionale.
art. 8, commi 2 e 4, L. n. 890/1982
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata prevista dal comma 2 ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore.
La disciplina riguarda la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e non è applicabile, neppure analogicamente, all'atto stragiudiziale di costituzione in mora.
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
Richiamato quale norma relativa alla prescrizione dei contributi previdenziali.
art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 46/1999
Richiamato in relazione all'avviso bonario concernente la pretesa contributiva.
art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997
La Corte d'appello lo aveva richiamato per individuare i termini di versamento dei contributi previdenziali, coincidenti con quelli dei versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
art. 30 D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010
Richiamato per la natura e le modalità di notifica dell'avviso di addebito, avente efficacia di titolo esecutivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 8, comma 4, L. n. 890/1982
La Corte esclude che il termine di compiuta giacenza previsto per gli atti giudiziari possa differire, per un atto stragiudiziale, la data di operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
Massime di principio
- Per una comunicazione stragiudiziale di costituzione in mora inviata mediante raccomandata e non consegnata per assenza del destinatario, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. opera dal rilascio dell'avviso di giacenza, salvo che il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di acquisire notizia dell'atto.
- La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. non richiede la prova della conoscenza effettiva dell'atto, ma si fonda sulla sua giunzione all'indirizzo del destinatario; il ritiro materiale del plico non costituisce, di regola, il momento determinante.
- La disciplina dell'art. 8, comma 4, della L. n. 890/1982, relativa alla notificazione postale degli atti giudiziari e alla compiuta giacenza, non è applicabile analogicamente alle comunicazioni stragiudiziali aventi funzione di costituzione in mora e interruzione della prescrizione.
- Quando il destinatario contesta la ricezione di una raccomandata contenente un atto stragiudiziale interruttivo della prescrizione, il giudice non può fondare la presunzione di conoscenza sulla sola prova della spedizione, ma deve verificare l'esito dell'invio mediante l'avviso di ricevimento e ogni altro mezzo di prova utile.
- La qualificazione dell'atto come avviso di addebito avente efficacia esecutiva oppure come avviso bonario o diffida stragiudiziale incide sulle modalità di perfezionamento della comunicazione e sull'individuazione del momento rilevante ai fini della prescrizione.
- Il giudice di merito deve accertare in fatto la data effettiva del tentato recapito quando gli atti postali contengano annotazioni non univoche, poiché tale data può determinare il momento di operatività della presunzione di conoscenza e, conseguentemente, l'efficacia interruttiva della prescrizione.
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