Cassazione Civile, Ordinanza n. 24982/2026 del 04/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La parte privata ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto dell'opposizione proposta contro gli estratti di ruolo e sei avvisi di addebito emessi dall'ente previdenziale, con la partecipazione processuale dell'agente della riscossione. Il ricorso era articolato in sei motivi. Con il primo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente in relazione alla documentazione prodotta in copia dall'ente previdenziale e dall'agente della riscossione, disconosciuta dal ricorrente. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2697 c.c. e 420 c.p.c. in relazione alla ritenuta tardività del disconoscimento. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. e dell'art. 2719 c.c. quanto all'efficacia probatoria della documentazione in copia. Con il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono state censurate la violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 e degli artt. 2943 e 2944 c.c., con riferimento alla prescrizione dei crediti recati da due avvisi di addebito notificati rispettivamente il 9 maggio 2013 e l'11 marzo 2014 e all'efficacia interruttiva dell'istanza di rateizzazione presentata in sede amministrativa. Con il sesto motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, contestando gli effetti della notificazione degli avvisi di addebito e della mancata opposizione tempestiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la motivazione della Corte d'appello consentiva di comprendere le ragioni del rigetto del disconoscimento, individuate nella sua tardività e, soprattutto, nella mancanza di specificità, senza integrare alcuna delle anomalie motivazionali denunciabili ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività, poiché non aveva censurato l'autonoma ratio decidendi relativa alla genericità del disconoscimento. Il terzo motivo è stato rigettato perché il disconoscimento non specifico non era idoneo a escludere l'efficacia probatoria delle copie ai sensi dell'art. 2719 c.c. Il quarto e il quinto motivo sono stati rigettati in quanto la Corte territoriale aveva correttamente riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione all'istanza di rateizzazione del debito previdenziale presentata dal debitore in sede amministrativa. Il sesto motivo è stato rigettato perché la notificazione rituale degli avvisi di addebito, combinata con la mancata opposizione tempestiva nel termine previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, aveva reso incontestabile nel merito la pretesa contributiva. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all'ente previdenziale le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di comprendere il percorso decisionale; il vizio rilevante in cassazione ricorre solo in presenza di mancanza assoluta della motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare errori processuali, tra cui la nullità della sentenza per vizio motivazionale nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non comprende il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 2697 c.c.
È richiamato in relazione all'onere della prova e alle censure concernenti il disconoscimento documentale e l'interruzione della prescrizione.
art. 2719 c.c.
Il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere chiaro, specifico e inequivoco; contestazioni generiche, clausole di stile o asserzioni onnicomprensive non privano la copia della sua efficacia probatoria.
art. 214 c.p.c.
È richiamato nell'ambito della disciplina del disconoscimento della scrittura privata e della documentazione prodotta in copia.
art. 215 c.p.c.
È richiamato in relazione agli effetti processuali del mancato o inefficace disconoscimento.
art. 216 c.p.c.
È richiamato nell'ambito della verifica dell'efficacia probatoria della documentazione contestata.
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995
È richiamato con riguardo alla prescrizione dei crediti contributivi.
art. 2943 c.c.
È richiamato in relazione agli atti interruttivi della prescrizione.
art. 2944 c.c.
È richiamato in relazione al riconoscimento del diritto quale atto idoneo a interrompere la prescrizione; nel caso concreto, la Corte ha ritenuto interruttiva l'istanza amministrativa di rateizzazione del debito previdenziale.
art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999
La rituale notificazione dell'avviso di addebito e la mancata opposizione nel termine previsto determinano l'incontestabilità nel merito della pretesa creditoria previdenziale.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
art. 380-bis.1, ultimo comma, c.p.c.
È richiamato quanto alla riserva del deposito dell'ordinanza al termine della camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato quale disposizione che ha inserito nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 la disciplina dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non richiede formule sacramentali, ma deve indicare in modo chiaro, specifico e inequivoco il documento contestato e gli elementi differenziali rispetto all'originale; sono inefficaci contestazioni generiche, onnicomprensive o meramente di stile.
- La valutazione della specificità e determinatezza del disconoscimento appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di decisività se non censura tutte le ragioni idonee, ciascuna autonomamente, a sorreggere la decisione.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie che incidono sull'esistenza stessa della motivazione, quali la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione obiettivamente incomprensibile; non è invece sufficiente lamentare l'insufficienza della motivazione o contestare la valutazione delle risultanze processuali.
- L'istanza di rateizzazione del debito previdenziale presentata dal debitore in sede amministrativa può integrare un atto con efficacia interruttiva della prescrizione.
- La rituale notificazione dell'avviso di addebito, se non seguita da opposizione tempestiva nel termine previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, rende incontestabile nel merito la pretesa contributiva fatta valere dall'ente previdenziale.
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