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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27915/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso parziale per l'importo di euro 51.040,27, sostenendo di avere versato euro 62.867,97 invece di euro 11.000,00 a causa di un erroneo calcolo della plusvalenza assoggettata a imposta sostitutiva, derivante dalla rivalutazione di una porzione di terreno di proprietà poi ceduto. Formatasi la risposta negativa dell'Amministrazione per silenzio-rifiuto, il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi il rigetto dell'appello dell'Ufficio. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o mancante, perché la CTR avrebbe confermato il primo giudice senza spiegare il percorso logico e senza riportare i dati numerici della rivalutazione; 2) violazione dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001 e dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che l'eventuale errore nella determinazione della plusvalenza avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di accertamento e non tramite istanza di rimborso, e che l'opzione per la rivalutazione ex art. 7 sarebbe una manifestazione di volontà irretrattabile.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza della CTR consentiva comunque di ricostruire il ragionamento decisorio: il giudice di merito aveva ritenuto che la determinazione originaria della plusvalenza fosse stata effettuata sul valore di trasformazione e non su quello del terreno, e che la successiva rivalutazione fosse una semplice rettifica secondo indici ISTAT. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte in cui censurava un passaggio non decisivo della motivazione della CTR; infondato nella parte in cui invocava l'irretrattabilità dell'opzione ex art. 7 l. n. 448 del 2001, poiché nel caso concreto l'istanza di rimborso non mirava a revocare l'opzione, ma a correggere il quantum dell'imposta sostitutiva per errore di calcolo della plusvalenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La nullità per mancanza o apparenza della motivazione ricorre solo quando la sentenza non consente di ricostruire, neppure in modo implicito, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è necessario che siano esposti in modo analitico tutti i passaggi matematici o numerici se la ratio decidendi è comunque comprensibile.
  • Quando l'istanza del contribuente riguarda l'erronea quantificazione dell'imposta sostitutiva dovuta per rivalutazione di un bene, la domanda di rimborso attiene al quantum del tributo e non alla revoca dell'opzione fiscale già esercitata.
  • L'irretrattabilità dell'opzione fiscale ex art. 7 l. n. 448 del 2001 opera sul piano della volontà di aderire al meccanismo di rivalutazione, ma non esclude la tutela restitutoria se il versamento è stato determinato da un errore nel calcolo della base imponibile o dell'importo dovuto.
  • In sede di legittimità è inammissibile censurare argomentazioni della sentenza impugnata che non costituiscono il nucleo decisorio effettivo della pronuncia.
  • Nel giudizio di rimborso tributario, l'Amministrazione non può opporre la sola irretrattabilità dell'opzione per paralizzare la restituzione quando il contribuente deduce un errore meramente quantitativo nella determinazione dell'imposta.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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