Cassazione Civile, Ordinanza n. 27915/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso parziale per l'importo di euro 51.040,27, sostenendo di avere versato euro 62.867,97 invece di euro 11.000,00 a causa di un erroneo calcolo della plusvalenza assoggettata a imposta sostitutiva, derivante dalla rivalutazione di una porzione di terreno di proprietà poi ceduto. Formatasi la risposta negativa dell'Amministrazione per silenzio-rifiuto, il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi il rigetto dell'appello dell'Ufficio. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o mancante, perché la CTR avrebbe confermato il primo giudice senza spiegare il percorso logico e senza riportare i dati numerici della rivalutazione; 2) violazione dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001 e dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che l'eventuale errore nella determinazione della plusvalenza avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di accertamento e non tramite istanza di rimborso, e che l'opzione per la rivalutazione ex art. 7 sarebbe una manifestazione di volontà irretrattabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza della CTR consentiva comunque di ricostruire il ragionamento decisorio: il giudice di merito aveva ritenuto che la determinazione originaria della plusvalenza fosse stata effettuata sul valore di trasformazione e non su quello del terreno, e che la successiva rivalutazione fosse una semplice rettifica secondo indici ISTAT. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte in cui censurava un passaggio non decisivo della motivazione della CTR; infondato nella parte in cui invocava l'irretrattabilità dell'opzione ex art. 7 l. n. 448 del 2001, poiché nel caso concreto l'istanza di rimborso non mirava a revocare l'opzione, ma a correggere il quantum dell'imposta sostitutiva per errore di calcolo della plusvalenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice; il vizio sussiste solo quando manca il minimo costituzionale della motivazione.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiesto un apparato motivazionale che renda controllabile il ragionamento decisorio; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
L'opzione per la rivalutazione del terreno e per il versamento dell'imposta sostitutiva è, quanto alla manifestazione di volontà, non revocabile; tuttavia ciò non impedisce di chiedere il rimborso se l'istanza riguarda un errore di calcolo del quantum e non la revoca dell'opzione.
art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Può essere utilizzato per il rimborso di somme indebitamente versate; nel caso concreto la domanda è stata ritenuta compatibile perché relativa a un errore nella determinazione dell'importo dovuto.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro della censura per violazione o falsa applicazione di legge formulata nel ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- La nullità per mancanza o apparenza della motivazione ricorre solo quando la sentenza non consente di ricostruire, neppure in modo implicito, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è necessario che siano esposti in modo analitico tutti i passaggi matematici o numerici se la ratio decidendi è comunque comprensibile.
- Quando l'istanza del contribuente riguarda l'erronea quantificazione dell'imposta sostitutiva dovuta per rivalutazione di un bene, la domanda di rimborso attiene al quantum del tributo e non alla revoca dell'opzione fiscale già esercitata.
- L'irretrattabilità dell'opzione fiscale ex art. 7 l. n. 448 del 2001 opera sul piano della volontà di aderire al meccanismo di rivalutazione, ma non esclude la tutela restitutoria se il versamento è stato determinato da un errore nel calcolo della base imponibile o dell'importo dovuto.
- In sede di legittimità è inammissibile censurare argomentazioni della sentenza impugnata che non costituiscono il nucleo decisorio effettivo della pronuncia.
- Nel giudizio di rimborso tributario, l'Amministrazione non può opporre la sola irretrattabilità dell'opzione per paralizzare la restituzione quando il contribuente deduce un errore meramente quantitativo nella determinazione dell'imposta.
- rami
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